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Finanziaria 2008: disposizioni in materia di edilizia e urbanistica

Autore: Lorenzo Spallino

Data: 28.03.2008

Utilizzo: questo articolo è distribuito con licenza Creative Commons Attribuzione 2.5 Italia


Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007 la legge 24 dicembre 2007, n. 244: legge finanziaria 2008.

Come da tradizione, nonostante gli appelli dello stesso capo dello Stato ad una Finanziaria comprensibile ai cittadini, il Parlamento riesce nell'impresa di licenziare un testo normativo di 1.193 commi su tre articoli. Tra le del tutto disomogenee disposizioni, vale segnalare le seguenti in materia di gestione del territorio.

Articolo 1, comma 258: nonostante la decisione n. 348/2007 della Corte Costituzionale in materia di espropri, introdotto l'istituto della ^cessione gratuita^delle aree per non meglio definiti interventi di ^edilizia residenziale sociale^

Fino alla definizione della riforma organica del governo del territorio, in aggiunta alle aree necessarie per le superfici minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto del Ministro dei pubblicazioni pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e alle relative leggi regionali, negli strumenti urbanistici sono definiti ambiti la cui trasformazione è subordinata alla cessione gratuita da parte dei proprietari, singoli o in forma consortile, di aree o immobili da destinare a edilizia residenziale sociale, in rapporto al fabbisogno locale e in relazione all'entità e al valore della trasformazione. In tali ambiti è possibile prevedere, inoltre, l'eventuale fornitura di alloggi a canone calmierato, concordato e sociale.

Articolo 1, comma 259: nonostante la devoluzione in materia di pianificazione urbanistica, introdotto l'istituto della ^volumetria premiale^per non meglio definiti interventi di ^edilizia residenziale sociale^

Ai fini dell'attuazione di interventi finalizzati alla realizzazione di edilizia residenziale sociale, di rinnovo urbanistico ed edilizio, di riqualificazione e miglioramento della qualità ambientale degli insediamenti, il comune può, nell'ambito delle previsioni degli strumenti urbanistici, consentire un aumento di volumetria premiale nei limiti di incremento massimi della capacità edificatoria prevista per gli ambiti di cui al comma 259.

Articolo 1, comma 288: a partire dal 2009, niente permesso di costruire senza certificazione energetica

A decorrere dall'anno 2009, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla certificazione energetica dell'edificio, così come previsto dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 192 del 2005, nonché delle caratteristiche strutturali dell'immobile finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche.

Articolo 1, comma 289: dal 1° gennaio 2009 niente permesso di costruire senza impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

All'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2009, nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW».

Articolo 2, comma 8: salta il vincolo di destinazione dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal t.u. dell'Edilizia (ma solo sino al 2010 ...)

Per gli anni 2008, 2009 e 2010, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

Articolo 2, comma 282: niente permesso di costruire senza certificazione energetica

Per le nuove costruzioni che rientrano fra gli edifici di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, il rilascio del certificato di agibilità al permesso di costruire è subordinato alla presentazione della certificazione energetica dell'edificio.

Articolo 2, comma 340: incremento della dotazione del Fondo per le demolizioni delle opere abusive.

Al fine di potenziare le attività di sorveglianza e di tutela del territorio e di disincentivare l'esecuzione di pubblicazioni senza titolo o in difformità dalle norme e dagli strumenti urbanistici, nonché di sostenere gli oneri a carico dei comuni per l'immediata demolizione delle opere abusive, il Fondo per le demolizioni delle opere abusive, di cui all'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2008.

Articolo 2, comma 341: oltre alla sospensione dei pubblicazioni, introdotta la possibilità del sequestro del cantiere.

All'articolo 27, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro i successivi quindici giorni dalla notifica il dirigente o il responsabile dell'ufficio, su ordinanza del sindaco, può procedere al sequestro del cantiere».

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