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Codice dei beni culturali e del paesaggio: prime riflessioni in tema di interventi di lieve entità

Autore: Ileana Pisani

Data: 10.9.2010

Utilizzo: questo articolo è distribuito con licenza Creative Commons Attribuzione 2.5 Italia

La procedura semplificata per gli interventi di lieve entità in ambiti vincolati

Il 10 settembre 2010 entra in vigore la procedura semplificata per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per gli interventi "di lieve entità" che comportino un’alterazione dei luoghi o dell’aspetto esteriore di aree o immobili sottoposti alle norme di tutela della parte III del Codice del paesaggio. All'elencazione degli interventi provvede l'Allegato I al Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, pubblicato sulla G.U. n. 199 del 26 agosto 2010. La novella prevede tempistiche più brevi per il rilascio del titolo autorizzatorio paesistico, ossia 60 giorni anziché i 105 giorni previsti per il rilascio del titolo autorizzatorio secondo il procedimento ordinario di cui all’art. 146 del Codice, in vigore dal 1° gennaio 2010.

Gli interrogativi del Regolamento

Il Regolamento n. 139/10, se pur pensato per semplificare il rilascio del nulla osta paesistico per gli interventi cd. ^minori^, per certi aspetti complica certamente il procedimento e crea non pochi interrogativi in merito alla sua corretta applicazione.

Senza pretesa di esaustività, esso:

Possibili riflessi negativi della nuova procedura

Queste sono soltanto alcune delle numerose perplessità a cui dà luogo l’entrata in vigore della nuova disciplina sull’autorizzazione paesaggistica semplificata, perplessità che vanno ad aggiungersi agli interrogativi – peraltro rimasti irrisolti - che già l’entrata in vigore della procedura ordinaria di cui all’art. 146 del Codice del paesaggio ha prodotto e continua a produrre.

Così come la procedura ordinaria entrata in vigore nel gennaio del 2010 - se pur ha avuto il pregio di voler porre un freno allo scempio ^diversificato^ cagionato al paesaggio dall’espressione in via esclusiva delle valutazioni paesistiche di merito a livello locale, attraverso l’attribuzione ad un’autorità centrale delle valutazioni sulla compatibilità paesaggistica degli interventi – a livello operativo non è immune da gravi carenze, avendo ingolfato l’organico delle Soprintendenze attraverso la prescrizione di un termine assai ristretto per l’espressione del loro parere vincolante-decisorio, altrettanto non immune da critiche è la nuova procedura per gli interventi di lieve entità sotto il profilo dei possibili danni che le falle derivanti dalla sua applicazione possono cagionare al territorio.

Se infatti da un lato tale nuovo procedimento si propone di semplificare le procedure e velocizzare i tempi di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche per gli interventi ^minori^ (proposito di per se stesso pregevole), dall’altro rischia di trasformarsi, sul piano pratico, in una elusione del primario scopo di omogeneità e controllo ^unificato^ del territorio che il Codice del paesaggio si è proposto con l’introduzione della procedura di cui all’art. 146, legittimando nuovamente, in considerazione dei tempi eccessivamente brevi entro i quali le Soprintendenze dovranno esprimere il loro parere (25 giorni) e della possibilità per l’ente locale delegato di autorizzare gli interventi in caso di silenzio dell’autorità statale, una verifica della compatibilità paesaggistica a livello esclusivamente locale, a discapito della tutela paesistica centralizzata che le continue riforme del Codice del paesaggio si sono prefisse.

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