[I]nterventi

il nuovo procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica nelle  modifiche ex  d.lgs. 63/08 e l. 129/08

Autore: Ileana Pisani

Data: 8.8.2008 [aggiornato al 15.07.2009]

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La verifica delle deleghe

Il d.lgs. 63 del 2008, la l. 129 del 2008 ed il d.l. 207 del 2008, convertito con l. n. 14 del 2009 e da ultimo il d.l. n. 78 edl 2009, hanno introdotto importanti alterazioni del modulo procedimentale relativo all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia paesaggistica (artt. 146 e 159 del Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Tra le modifiche introdotte, di particolare interesse è il rafforzamento dei principi di adeguatezza e differenziazione cui deve conformarsi la delega della funzione autorizzatoria in materia paesaggistica da parte delle Regioni.

Entro il 31 dicembre 2008 31 dicembre 2009, infatti, le Regioni dovranno verificare la sussistenza nei soggetti delegati (province, forme associative e di cooperazione fra enti locali, comuni) dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall’art. 146 comma 6 del Codice: il mancato adempimento, da parte della Regione, della verifica determinerà la decadenza delle deleghe in essere alla data del 31 dicembre 2008 31 dicembre 2009.

Il nuovo modulo procedimentale

Novità considerevoli sono state inoltre apportate al procedimento per il rilascio dell’autorizzazione, attraverso la riproposizione di un sistema procedimentale che si articola in due ^fasi^:

Quest’ultima novità legislativa - a suo tempo consistita nell’introduzione di una disciplina transitoria applicabile alle procedure di rilascio di autorizzazioni paesaggistiche nelle more dell’entrata in vigore del nuovo art. 146 - è stata resa necessaria dal vuoto normativo creatosi con l’entrata in vigore del d.lgs. 63/08. Il decreto, infatti, ha disciplinato la procedura da applicare a partire dal 1° gennaio 2009 - 1° luglio 2009 a seguito della proroga intervenuta con il d.l. 207 del 2008, convertito nella l. 14 del 2009, e ora 1° gennaio 2010 a seguito della proroga intervenuta con il d.l. n. 78 del 2009 (art. 23, comma 6) - abrogando tuttavia le previgenti disposizioni normative che prevedevano le procedure ^a regime^ e transitoria: nessuna procedura in sostanza veniva prevista legislativamente per le autorizzazioni da rilasciare tra il 24 aprile 2008 (data dell’entrata in vigore del d.lgs. 63/08) ed il 1° gennaio 2009.

La circostanza era stata evidenziata dal Ministero nella circolare del 13 giugno 2008 [pdf].

Per tale ragione il Legislatore si è premurato, con la l. 129/08, di disciplinare anche la sorte delle autorizzazioni rilasciate in tale periodo:

“sono fatti salvi gli atti, anche endoprocedimentali, ed i provvedimenti adottati dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008 n. 63, fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in applicazione dell’articolo 159 del presente Codice, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008 n. 63”.

La rimessione in termini delle Soprintendenze

Per la medesima ragione il Legislatore, con la l. 129/08, ha rimesso in termini le Soprintendenze ai fini dell’esercizio, in via transitoria, del potere di annullamento delle autorizzazioni rilasciate tra la data di entrata in vigore del d.lgs. 63/08 (quindici giorni dalla pubblicazione sulla G.U. del 9 aprile 2008) e la l. 129/08 (pubblicata sulla G.U. del 2 agosto 2008), conferendo alle stesse un termine di trenta giorni per l’esercizio di tale potere, termine decorrente dall’entrata in vigore del nuovo art. 159, ovvero dall’entrata in vigore della l. 129/08 (3 agosto 2008).

La conferenza di servizi secondo la novella dell'articolo 146

Tra le novità introdotte con il nuovo art. 146 si segnala - senza pretesa di esaustività - oltre alla riduzione del termine per il rilascio del parere preventivo da parte della Soprintendenza (passato da 60 a 45 giorni), l’introduzione della possibilità per l’ente competente al rilascio, in caso di silenzio da parte della Soprintendenza e di decorso inutile del termine ad essa assegnato per il rilascio del parere, di indire una conferenza di servizi che deve pronunciarsi entro il termine perentorio di 15 giorni. In ogni caso, decorsi 60 giorni dalla ricezione degli atti da parte della Soprintendenza, l’amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.

Il (nuovo) parere della Soprintendenza

Quanto alla natura, vincolante o meno del parere della Soprintendenza, mentre a norma del previgente art. 146 la Soprintendenza esprimeva un parere preventivo di natura obbligatoria vincolante o non vincolante a seconda che fosse o meno già stato approvato il piano paesaggistico ed avvenuto l’adeguamento ad esso degli strumenti urbanistici comunali, ed un parere necessariamente vincolante, sempre e comunque, ove la funzione autorizzatoria fosse stata delegata ai Comuni, il nuovo art. 146 attribuisce alla Soprintendenza il potere di esprimere un parere preventivo obbligatorio e vincolante, fino all’approvazione del piano paesaggistico ed all’adeguamento ad esso degli strumenti urbanistici comunali, ed un parere obbligatorio non vincolante “all’esito dell’approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati” nonché “della positiva verifica da parte del Ministero su richiesta della Regione interessata dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici”.

L'impugnazione dell'autorizzazione paesaggistica

In materia di impugnazione dell’autorizzazione paesaggistica il d.lgs. 63/08 ha soppresso la previgente disposizione in virtù della quale il ricorso per l’annullamento del provvedimento autorizzatorio avrebbe dovuto essere deciso anche in caso di rinuncia o di dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse da parte del ricorrente.

Ulteriori modifiche all'articolo 146

Infine, tra le altre modifiche introdotte dal d.lgs. 63/08, oltre a quelle inerenti la disposizione relativa all’elenco delle autorizzazioni paesaggistiche da istituire presso ogni ente competente al rilascio, si evidenziano:

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