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La ristrutturazione edilizia in Lombardia alla luce della l.r. 7/2010 di interpretazione autentica dell'art.27 l.r. 12/2005

Lorenzo Spallino

Autore: Lorenzo Spallino

Data: 3.6.2010 [aggiornato il 6 dicembre 2011]

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Indice

  1. Di cosa parliamo quando parliamo di ristrutturazione
  2. Il successo della ristrutturazione nella prassi edilizia
  3. Il passaggio dalla l. 457/1978 al DPR 380/2001
  4. Sagoma e prospetto
  5. La ristrutturazione edilizia di rito lombardo: la l.r. Lombardia n. 12/2001
  6. La posizione del TAR Lombardia
  7. L'interpretazione autentica dell'articolo 27 della l.r. 12 e i precedenti in materia
  8. Gli scenari futuribili
  9. Quid iuris nell'ipotesi di un pronuncia di incostituzionalità della legge interpretativa?
  10. La sentenza n. 3089/2011 della Corte Costituzionale

1. Di cosa parliamo quando parliamo di ristrutturazione

Il Dizionario Etimologico della Lingua Italiana di Manlio Cortellazzo e Paolo Zolli definisce la ristrutturazione come "l'atto, l'effetto del ristrutturare" e ^ristrutturare^ l'atto di "dare una nuova struttura, specialmente organizzativa". Maggiore importanza é riservata al lemma struttura, che Leon Battista Alberti definì come "composizione, ordine e modo di essere di un organismo, di un'opera e similia". Voce dotta del latino structura, da structus, participio passato di struere, ^costruire^, di probabile origine indoeuropea, nel medioevo se ne perse l'uso comune. È nel cinquecento che il latino structura viene ripreso come voce dotta, sopratutto in grammatica, per poi passare nel Seicento ad essere utilizzata in campo medico, con riferimento all'anatomia. Poi biologia e matematica nel Settecento, economia, sociologia e filosofia nell'Ottocento. Il successo arriva nel Novecento, nei cui primi tre decenni ^struttura^ si afferma in fisica, chimica, geologia per poi estendersi alle così dette scienze sociali (antropologia, psicologia, psicanalisi) ed infine approdare alla critica letteraria e artistica. Oggi ^struttura^ si determina, al di là del suo significato originario e comunque generico di ^organizzazione dei vari elementi costruttivi^, nel valore più specifico di "insieme organico di elementi tra loro funzionalmente solidali, per cui ciascuno deriva il suo valore e la sua funzione solo in relazione a tutti gli altri". Questo approdo, e il percorso che lo presuppone, é il dato che interessa all'interprete: perché anche nella legislazione urbanistica l'espressione ristrutturazione ha perso il riferimento originario all'organizzazione degli elementi che costituiscono un edificio, per giungere a quello, relativistico, che le consente di distinguersi dalle altre tipologie di intervento sull'esistente in ragione del rapporto tra singoli interventi e del risultato finale. In altre parole, in quella sistematicità delle opere che l'articolo 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, felicemente inquadrava come elemento caratterizzante l'intervento della ristrutturazione edilizia («un insieme sistematico di opere»).

2. Il successo della ristrutturazione edilizia nella prassi edilizia

La ristrutturazione edilizia, nata a livello di definizione normativa con l'articolo 31, lettera d), della legge 457/1978, poi trasfuso con modifiche nell'articolo 3, lettera d), del D.P.R. 380/2001, ha una storia di una certa importanza. Vuoi perché l’articolo 9 della legge n.10/1977 aveva assoggettato a concessione gratuita sia gli interventi di ristrutturazione “che non comportino aumento delle superfici utili di calpestio e mutamento della destinazione d'uso”, sia quelli di “ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20 per cento, di edifici unifamiliari”. Vuoi perché in più riprese il legislatore ha utilizzato la leva fiscale per stimolare il settore edile del recupero dell'esistente, privilegiando proprio la ristrutturazione, ossia il più importante degli interventi sull'esistente. Si pensi alla detrazione del 36% per le opere di recupero, tra le quali la ristrutturazione edilizia attuata tramite demolizione e ricostruzione, la detrazione del 55% per il risparmio energetico, l'aliquota IVA agevolata al 10%. Il legislatore lombardo ha fatto anche di più: a partire dal 1996 ha, con la legge regionale n. 15, favorito il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti, provvedendo a definire come ristrutturazioni tali interventi. Ecco spiegato il successo nel 2009 delle ristrutturazioni edilizie in Lombardia, le cui 103.156 richieste di beneficio del bonus fiscale del 36% (di cui 47.574 nella sola Milano) rappresentano - stando ai dati della Agenzia delle Entrate - il 23% del totale nazionale.

3. Il passaggio dalla l. 457/1978 al DPR 380/2001

È viva la memoria del dilemma che occupava gli operatori del diritto nel vigore della legge 457: l'esistenza di un corpo da ristrutturare é condizione fondante la ristrutturazione, così che non è possibile ristrutturare tramite demolizione e (se pur fedele) ricostruzione? Da una parte la giurisprudenza penale (no, non é possibile che si ristrutturi demolendo e ricostruendo perché la classificazione della ristrutturazione tra gli interventi sull'esistente presuppone, per l'appunto, l'esistente), dall'altra la giurisprudenza amministrativa (demolire e ricostruire é ammesso anche tramite ristrutturazione purché la ricostruzione sia fedele, dato che ciò su cui si interviene é uno spazio, non un corpo, che altrimenti richiederebbe un regime vincolistico per essere tutelato come tale). Per comprendere l'importanza della questione occorre tenere presente che la partita si giocava - e si gioca - su tavoli diversi da quelli della mera classificazione dell'intervento. Proprio perché interviene sull'esistente, alla ristrutturazione edilizia non si chiede infatti di parametrarsi con gli standard edilizi: volumi, altezze, distanze. Soprattutto sono queste ultime a preoccupare le amministrazioni locali, che sono in difficoltà nel gestire l'applicazione dell'articolo 9 del d.m. 1444, invocabile in regime di doppia tutela. Il legislatore del 2001 decide di mettere a sistema la tesi dei giudici amministrativi, disponendo che, sì, la ristrutturazione edilizia può attuarsi anche tramite demolizione e ricostruzione dell'esistente, ma a due condizioni. Primo, assoggettando a permesso di costruire gli interventi di ristrutturazione edilizia di maggior spessore, ossia quelli che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso o costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio (articolo 10). Secondo, ricomprendendo nella ristrutturazione edilizia anche gli interventi consistenti nella demolizione e successiva (fedele) ricostruzione di un fabbricato purché identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente (articolo 3). L'approccio del legislatore era apparso non solo incongruente con l'evoluzione della disciplina urbanistica, ma soprattutto inattuabile. Lasciare alle amministrazioni locali il compito, recte il potere, di sindacare se l'edificio in progetto fosse identico a quello preesistente per sagoma, volume, area di sedime e, soprattutto, caratteristiche dei materiali significava creare uno spazio indefinito lasciato all'esercizio di una facoltà discrezionale. Spazio che al contrario il legislatore, non solo dell'urbanistica, tende a diminuire il più possibile, se non a eliminare, per far posto a forme di intervento che addirittura prescindono dall'esistenza di un titolo, nella misura in cui espressione di una facoltà del privato, esercitata nei limiti di una stretta corrispondenza alla normativa vigente. La questione può dirsi oggi superata, a seguito dell’emanazione della “legge obiettivo” e delle conseguenti modifiche apportate dal D.Lgs. n.301/2002 (cd. decreto Lunardi) all’articolo 3 del Testo Unico, il cui testo in vigore, pur mantenendo l'obbligo di ricorrere al permesso di costruire per gli interventi di ristrutturazione di maggior impatto, consente di definire tali gli interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano il mantenimento della “stessa volumetria e sagoma di quello preesistente”, senza alcun richiamo da un lato alla fedeltà nella ricostruzione dell’edificio, dall'altro ai materiali e all'area di sedime. Circostanza, quest'ultima, che ha suggerito di ritenere ammissibili interventi di ristrutturazione attuati tramite un diverso posizionamento dell’immobile al suolo: tesi tuttavia negata dal Ministero delle Infrastrutture nella circolare n. 4174 del 7 agosto 2003.

4. Sagoma e prospetto

Il legislatore lombardo non vuole sentir parlare di orpelli quali sagome e, tantomeno, prospetti. Ma poiché il legislatore nazionale (e, come vedremo il TAR Lombardia) persevera nel ritenere necessario il rispetto della sagoma, vale la pena spendere due parole per chiarire il significato delle due espressioni, per nulla omologhe, nonostante sia facile rintracciare massime sia dei TAR che del Consiglio di Stato che le equiparino ai fini della classificazione degli interventi abusivi come restauro (realizzabile con DIA) o come ristrutturazione pesante (realizzabile con permesso di costruire) (v. T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 15 aprile 2002, n. 838; Consiglio Stato, sez. II, 9 giugno 1999, n. 926). In sede penale può essere interessante citare Cassazione penale, sez. III, 12 maggio 1994, secondo cui "la sagoma attiene alla conformazione planovolumetrica della costruzione ed al suo perimetro inteso sia in senso verticale sia orizzontale, mentre il prospetto si riferisce alla relativa superficie", decisione cui si rifà anche la Cassazione civile a distanza di pochi mesi, con la sentenza n. 8081 della sezione III, del 15 luglio 1994. Più pregnante ai fini che interessano, é T.A.R. Puglia Bari, sez. III, 22 luglio 2004, n. 3210, secondo cui

la ricostruzione può anche portare a modifiche del prospetto, cioè alla facciata dell’edificio, prevedendo per esempio balconi al posto delle preesistenti finestre, garantendo il rispetto di cubatura e sagoma.

Questo perché, secondo il T.A.R. Puglia, la sagoma è cosa ben diversa rispetto al prospetto. Mentre infatti la prima "indica la forma della costruzione complessivamente intesa, ovvero il contorno che assume l’edificio", il prospetto attiene, come detto, alla (sola) facciata dell'edificio. Il risultato é che il prospetto è suscettibile di modificazioni essendo, queste, irrilevanti dal punto di vista urbanistico attenendo, piuttosto, all’aspetto architettonico (P. Sciscioli). Volendo poi essere davvero precisi, ingegneri e architetti ci insegnano che vi sono differenze di un certo rilievo tra sagoma geometrica e sagoma urbanistica, così come tra sagoma lorda e sagoma netta. Figure di cui, però, in questa sede poco interessa (nota 1).

5. La ristrutturazione edilizia di rito lombardo: la l.r. Lombardia n. 12/2001.

Anticipato il legislatore nazionale nell'emanazione di un testo unico dell'urbanistica, per di più utilizzando il controverso modello del piano direttore, il legislatore regionale si inserisce di forza nella evoluzione dell'istituto della ristrutturazione edilizia attraverso due importanti novità. Da un lato una definizione della ristrutturazione diversa, nel senso di più ampia, di quella del legislatore nazionale. Dall'altro l'estensione dell'ambito di operatività della denuncia di inizio attività sino a farla collimare al permesso costruire, nel solco dell'evoluzione del più generale istituto della dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990. Il concorso dei due elementi ha un effetto significativo sulle amministrazioni locali che, in un quadro generale di incertezza circa la natura (e quindi l'impugnabilità) della d.i.a., si sono trovate spesso impreparate a gestire attivamente le cd. super d.i.a., con l'effetto di subirle. Questa situazione di incertezza si é sbloccata soltanto di recente, a seguito:

  • della estensione dei benefici dell'articolo 38 del T.U. dell'Edilizia agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, in caso di accertamento dell'inesistenza dei presupposti per la formazione del titolo (comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002);
  • dell'introduzione della possibilità di agire anche in via di autotutela in tema di dichiarazione di inizio attività (articolo 19, comma 3, come modificato dall'articolo 9, comma 5, legge n. 69 del 2009);
  • ma soprattutto dall'attuale, duplice, orientamento del Consiglio di Stato comunque contrario all'atteggiamento tenuto proprio dal T.A.R. Lombardia sul punto, che negava la possibilità di impugnare le d.i.a. proprio in ragione dell'essere assente un contenuto provvedimentale.

Sta di fatto che il legislatore regionale del 2001 da un lato dichiara, all'articolo 103, di disapplicare alcune disposizioni del D.P.R. 380/2001, tra le quali l'articolo 3, dall'altro definisce sì la ristrutturazione edilizia all'articolo 27 nel solco dell'articolo 3 del DPR, ma ^omette^ di riproporre la sagoma dell'edificio tra le condizioni fondanti la ristrutturazione operata tramite demolizione e ricostruzione, che l'articolo 3 invece richiede insieme alla volumetria. Quest'ultima diventa, dunque, l'unico parametro non derogabile per la ristrutturazione di rito lombardo.

6. La posizione del T.A.R. Lombardia

Il T.A.R. Lombardia si é espresso la prima volta nella materia con la sentenza n. 504 del 13 maggio 2008, del T.A.R. Brescia. Nella decisione, i giudici bresciani evidenziarono come l'articolo 3 del DPR 380 é norma di principio e come tale, pena una lettura di incostituzionalità dell'articolo 27 della l.r. 12/2001, impone di concludere nel senso che "il limite della sagoma, attinente ad un principio, nella norma lombarda che non lo prevede espressamente, vada ricavato per via di interpretazione logica e sistematica", anche in Lombardia. Seguirà poi il TAR Milano che, nella decisione n. 153 del 16 gennaio 2009, sezione II, ebbe a:

  • confermare che l’art. 3 comma 1 lettera d) del D.P.R. 380/01 costituisce espressione di un principio generale;
  • ricordare che tale principio prevale sulla normativa regionale, così come previsto dal comma 1 dell’art. 2 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, secondo il quale "le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia edilizia nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico";
  • evidenziare come il rispetto della sagoma è richiesto perché, eliminati tutti gli elementi materiali dell’edificio preesistente, questa "è il solo elemento fisico che permette di individuare quel collegamento con l’edificio abbattuto che costituisce la ratio della qualificazione di un intervento come di ristrutturazione edilizia".

Faranno seguito, ma ormai é indirizzo consolidato, TAR Lombardia, Milano, sez. II, 9 giugno 2009, n. 3939, e 2 dicembre 2009, n. 5268. Il segnale del TAR Lombardia é chiaro: in Regione Lombardia non c'é spazio per una nozione di ristrutturazione diversa da quella dell'articolo 3 del T.U. dell'Edilizia. La ricostruzione previa demolizione, per essere qualificata ristrutturazione edilizia, deve rispettare, oltre che la volumetria, anche la "sagoma esistente".

7. L'interpretazione autentica dell'articolo 27 della l.r. 12 e i precedenti in materia

La risposta della Regione Lombardia non si é fatta attendere. L'articolo 22 del collegato ordinamentale alla finanziaria regionale 2010 (Legge regionale 5 febbraio 2010, n. 7) contiene infatti una norma di interpretazione autentica dell’articolo 27, comma 1, lett. d) della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, che così recita:

1. Nella disposizione di cui all’articolo 27, comma 1, lett. d), ultimo periodo, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) la ricostruzione dell’edificio é da intendersi senza vincolo di sagoma.

La perentorietà della norma suggerisce diverse letture. La prima, e più ovvia, é che il legislatore lombardo ha inteso ribadire la non sindacabilità della propria sfera legislativa, leggendo i rilievi dei giudici amministrativi come una indebita intromissione di un potere dello Stato. La seconda é che la Regione non ha tratto alcun insegnamento non solo dalla consolidata giurisprudenza civilistica e amministrativa che ritiene il d.m. 1444 in tema di distanze inderogabile, tanto dalle amministrazioni locali che dallo stesso legislatore regionale, e quindi applicabile tutte le volte in cui - al di là del nomen iuris assegnato all'intervento - si sia in presenza di una modifica delle altezze o della collocazione spaziale del fabbricato demolito e poi ricostruito, ma anche - e soprattutto - da quanto avvenuto in tema di sottotetti ante l.r. 12/2005. Allora il TAR Lombardia evidenziò che il testo della legge dovesse essere interpretato nel senso che la parola "esistente", di cui all’art. 1, comma 2, della legge regionale 15 luglio 1996, n. 15, non potesse che far riferimento ai sottotetti esistenti al momento della entrata in vigore della legge, non a quelli successivamente realizzati. La Regione Lombardia non si diede per vinta e ricorse allo strumento dell'interpretazione autentica per reagire all'orientamento assunto dal TAR. Emanò quindi la legge n. 18 del 23 novembre 2001, di interpretazione autentica e di integrazione della legge regione Lombardia 15 del 15 luglio 1996, disponendo, per l'appunto, che la parola "esistente", di cui all’art. 1, comma 2, della legge regionale 15 luglio 1996, n. 15 "Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti", "è da intendersi riferita al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia ovvero della denuncia di inizio attività". A brevissima distanza di tempo il TAR non esitò a rimettere il tutto alla Corte Costituzionale sottolineando, tra l'altro, che - al di là dell'evidente assioma secondo cui le modifiche alle leggi ordinarie si fanno, per l'appunto, con leggi ordinarie - appariva  "contrastata la funzione giurisdizionale, per il riconoscimento alle norme censurate di un’efficacia retroattiva che sembra ispirata dall’intento di neutralizzare l’orientamento restrittivo già assunto in materia dal giudice amministrativo" (TAR Lombardia Milano, Sez. II, n. 24 dell’11 febbraio 2002).

8. Gli scenari futuribili

La vicenda si concluse con l'ordinanza di rimessione della Corte n. 516 del 20 novembre - 4 dicembre 2002. Sulla base del mutato quadro normativo di riferimento per effetto dell'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e poi della legge 1° agosto 2002, n. 166, con cui era stato esteso il regime della denuncia di inizio di attività (DIA) a molteplici interventi fra i quali anche le ristrutturazioni edilizie, i sopralzi, le addizioni, gli ampliamenti e le nuove edificazioni (art. 1, comma 6), la Corte ritenne opportuno restituire gli atti al rimettente, affinché procedesse ad un nuovo esame della rilevanza della questione. Valutazione poi resasi superflua in ragione della entrata vigore della l.r. 12/2005. Oggi, a meno di modifiche del quadro nazionale in materia edilizia, é ragionevole immaginare che il T.A.R. riproporrà, al di là delle censure derivanti dal rapporto con la norma nazionale, il medesimo rilievo di allora. Ossia il contrasto tra funzione legislativa e funzione giurisdizionale, con buona pace del principio di leale collaborazione fra gli enti, presente in nuce nella Costituzione della Repubblica Italiana del 1948, individuato dalla giurisprudenza costituzionale come principio ispiratore per la risoluzione dei conflitti tra Stato e Regioni ed oggi formalizzato nell'articolo 120, comma III, della Costituzione.

9. Quid iuris nell'ipotesi di un pronuncia di incostituzionalità della legge interpretativa?

Avanti la Corte pende già un diverso procedimento promosso dal Tribunale di Brescia con ordinanza 11 febbraio 2010 ed avente per oggetto la questione di legittimità dell'articolo 64, comma 2, della legge regionale n. 12 del 2005, nella parte in cui, autorizzando ampliamenti degli edifici esistenti in deroga ai limiti e alle prescrizioni dei piani urbanistici al di fuori delle ipotesi di deroga legittime ex art. 9 u.c. D.M. 1444/1968, si pone in contrasto con il principio fondamentale dettato dall'articolo 3 del T.U. dell'Edilizia in tema di definizioni degli interventi edilizi e, quindi, con l'articolo 117, comma 3, della Costituzione. Va ricordato che la pronuncia di illegittimità costituzionale di una norma di legge comporta non già l'abrogazione, o la declaratoria di inesistenza o di nullità, o l'annullamento della norma dichiarata contraria alla costituzione, bensì la disapplicazione della stessa (Cass. Civile, sez. III, 11 aprile 1975, n. 1384). Si tratta di un fenomeno che si colloca in una posizione intermedia tra l'abrogazione, avente di regola efficacia ex nunc, e l'annullamento che, normalmente, produce effetti ex tunc. Così che è pacifico in giurisprudenza che "l'efficacia retroattiva della sentenza dichiarativa dell'illegittimità costituzionale di norma di legge non si estende ai rapporti esauriti", ossia "a quei rapporti che, sorti precedentemente alla pronuncia della Corte Costituzionale, abbiano dato luogo a situazioni giuridiche ormai consolidate ed intangibili in virtù del passaggio in giudicato di decisioni giudiziali, della definitività di provvedimenti amministrativi non più impugnabili, del completo esaurimento degli effetti di atti negoziali, del decorso dei termini di prescrizione o decadenza, ovvero del compimento di altri atti o fatti rilevanti sul piano sostanziale o processuale" (Trib. Roma 14 febbraio 1995)". Qui sta il punto. Tutto bene per ristrutturazioni edilizie realizzate tramite permesso di costruire, ma che succede a quelle realizzate tramite dia? Qui non c'é, a rigore, un provvedimento della p.a. divenuto definitivo, ma solo un comportamento del privato. Il che a dire che un vicino potrebbe, sino alla fine dei lavori, diffidare l'A.C. ad avviare un procedimento autotutela quantomeno per la porzione di opere non eseguite (nota 2).

Insomma: un quadro certamente non semplice, ma di cui stupisce, al di là del dato squisitamente giuridico, la superficialità con cui é stato affrontato in sede regionale.

10. La sentenza 23 novembre 2011, n. 309, della Corte Costituzionale

Nella seduta del 20 gennaio 2010 della Commissione V ^Territorio^ della Lombardia il dott. Umberto Sala, alto funzionario regionale, ebbe a dichiarare che "da circa un anno sono intervenute sentenze dal TAR di Milano e di Brescia che hanno evidenziato un contrasto" tra la normativa nazionale e quella lombarda in tema di ristrutturazione, sull’assunto che la legge dello Stato porrebbe - in punto ricostruzione con vincolo di sagoma- una norma di principio che le regioni non potrebbero derogare.

"Sarebbe auspicabile che il TAR, pur continuando ad eccepire, rimettesse la questione alla Corte Costituzionale", concludeva il dirigente.

Il dott. Sala é stato accontentato. Non solo - come detto - il TAR ha rimesso alla Corte la questione nel settembre 2010, ma con sentenza 23 novembre 2011 n. 309 questa ha dichiarato l'incostituzionalità:

  1. dell’art. 27, comma 1, lettera d), ultimo periodo, della legge della Regione Lombardia 11.03.2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), nella parte in cui esclude l’applicabilità del limite della sagoma alle ristrutturazioni edilizie mediante demolizione e ricostruzione;

  2. dell’art. 103 della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005, nella parte in cui disapplica l’art. 3 del d.P.R. 06.06.2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) (testo A);

  3. dell’art. 22 della legge della Regione Lombardia 05.02.2010, n. 7 (Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2010);

confermando la fondatezza della eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dal TAR Lombardia con l'ordinanza n. 5122 del 7 settembre 2010, ossia che non c'é spazio per una definizione di ristrutturazione edilizia diversa da quella indicata dal legislatore nazionale nell'articolo 3 del DPR 380/2011.

Si chiude così una tra le vicende più emblematiche dei difficili rapporti Stato-Regioni dopo la riforma dell'articolo 117 della Costituzione.

(1) La sagoma geometrica di una costruzione è il solido corrispondente allo spazio occupato dall'edificio, ed è formata dal profilo esterno dell'insieme infinito delle sezioni che lo delimitano. In essa non si tiene conto delle aperture (porte e finestre) né degli elementi di finitura sporgenti dal filo delle pareti esterne o del tetto, mentre ne fanno parte elementi quali logge, porticati, balconi, aggetti di gronda, abbaini, volumi tecnici. La sagoma urbanistica di una costruzione è invece il solido delimitato dalle dimensioni aventi rilievo urbanistico, quali altezza massima, altezza ai fini del calcolo della volumetria, perimetro della superficie coperta. La sagoma lorda corrisponde alla figura geometrica tridimensionale delimitata dall'insieme dei profili (la forma esterna della costruzione, comprensiva di tutte le sue parti), la sagoma netta la figura geometrica costituita dalle superfici (piane o non piane) che delimitano l'insieme di tutti gli spazi chiusi e degli spazi aperti coperti dell'edificio (sono esclusi gli elementi aggettanti a sbalzo che non determinano spazi chiusi o spazi aperti coperti;le componenti di impianti dell'edificio che sporgono dai piani fondamentali della sagoma netta, quali ad esempio: condotte impiantistiche, pluviali, canne fumarie, comignoli, antenne, extra-corsa degli ascensori, pannelli solari, ecc.).

(2)  Diffida che la giurisprudenza sta via via legittimando in termini non più di interesse cd. semplice, ma di interesse legittimo, con quanto ne deriva in termini di illegittimità del silenzio serbato dall'A.C. sulla stessa (Consiglio Stato, sez. IV, 15 gennaio 2009, n. 177; Consiglio Stato, sez. V, 21 ottobre 2003, n. 6531)

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