[I]nterventi

Sopraelevazioni, normativa locale e distanze ex d.m. 1444: la posizione del Tribunale di Como

Lorenzo Spallino

Autore: Lorenzo Spallino

Data: 9.8.2007

Utilizzo: questo articolo è distribuito con licenza Creative Commons Attribuzione 2.5 Italia

 

Crediti: si ringrazia il dr. Marco Mancini, giudice presso il Tribunale di Como, sezione distaccata di Menaggio, per aver fornito i testi delle decisioni relativi alla sezione.


La decisione n. 1991/2007 del TAR Lombardia Milano, sezione II

Attesa da tempo, la posizione del TAR Lombardia in materia di distanze dai sopralzi relativi a sottotetti realizzati ai sensi della legge regionale n. 12 del 31.3.2005, ha sorpreso più di un osservatore, vuoi per il fatto di essere stata resa con decisione in forma semplificata, vuoi, soprattutto, per l'allineamento del giudice amministrativo alle rigide posizioni del giudice ordinario sul punto. La posizione del TAR è nota e si fonda sul seguente sillogismo:

La decisione è stata commentata da G. Pozzi su Edilizia e Territorio, Il Sole 24 ore, n. 20/2007, pagine 13/14.

Le ordinanze 10 febbraio 2006 e 2 maggio 2006 del Tribunale di Como

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Pur non afferendo direttamente alla questione dei sottotetti, sono meritevoli di segnalazione  il provvedimento 10 febbraio 2006, del Tribunale di Como, sezione distaccata di Cantù, e l'ordinanza 2 maggio 2006 emessa in sede di reclamo sul provvedimento citato, in quanto affrontano tematiche giuridiche connesse alle relazioni tra sopraelevazioni e distanze legali. Nella fattispecie, l'edificio interessato dalla sopraelevazione sopravanzava quello frontistante sia in larghezza che in altezza [v. immagine], ponendosi da esso a distanza inferiore a dieci metri.

L'ordinanza 10 febbraio 2006 afferma che la prescrizione contenuta nell’art. 9 del D.M. 1.4.1968, n. 1444, in ordine alla distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti è “da ritenere comprensiva di un implicito riferimento al confine […] così che chi intenda costruire sul proprio fondo, in forza della previsione della distanza minima assoluta fra pareti finestrate pareti di edifici antistanti, deve in ogni caso rispettare la distanza di cinque metri dal confine”, anche là dove sovrapposizione non ci sia. L'ordinanza 2 maggio 2006 riforma la pronuncia del 10 febbraio, affermando che:

La sentenza 14 novembre 2006 del Tribunale di Como, sezione distaccata di Menaggio

Attiene invece specificamente al tema dei sottotetti la sentenza 14 novembre 2006 emessa dal Tribunale di Como, sezione distaccata di Menaggio, in sede monocratica, con specifico riferimento ai sottotetti ex l.r. Lombardia n. 12 del 2005. Nella fattispecie, l'innalzamento conseguente alle opere di recupero del sottotetto andava a collocarsi a una distanza dal fabbricato vicino compresa tra mt 5,51 e 6,48: le opere vengono quindi realizzate in sovrapposizione piena all'esistente. Dotata di un ampio impianto argomentativo, la decisione può essere così massimata:

Le ordinanze 24 marzo 2006 e 29 giugno 2005 del Tribunale di Como, sezione distaccata di Menaggio

Necessarie per comprendere l'orientamento del foro di Menaggio in tema di applicazione del d.m. 1444 in presenza di normative (locali) contrastanti, sono le ordinanze 24 marzo 2006 e 29 giugno 2005. Esse afferiscono:

Se possono non essere condivise le valutazioni operate a proposito  del principio della prevenienza in materia di distanze dei confini - con le quali è peraltro palese il contrasto con l'ordinanza 2 maggio 2006 emessa in sede di reclamo dallo stesso Tribunale di Como sull'ordinanza 10 febbraio 2006 della sezione di Cantù (v. sopra) - appaiono invece degne di nota le argomentazioni in forza delle quali il Giudice ha sindacato e valutato illegittimo il ricorso alla procedura semplificata prevista dall’art. 3 della legge Regione Lombardia 23 giugno 1997 n. 23, motivando sul punto del non corretto ricorso alla lettera i) del secondo comma dell’art. 2.

Conclusioni

In attesa della abrogazione del d.m. 1444 ad opera dal nuovo testo unico dell'urbanistica e della normativa (o delle normative) che ad esso si sostituirà, la problematica delle distanze applicabili alle sopraelevazioni non sta nella qualificazione dell'intervento secondo accezioni diverse rispetto a quelle che il legislatore si proponeva di attribuire: la giurisprudenza amministrativa - e più in generale il sistema amministrativo - sono usi a simili problematiche. Il problema sta piuttosto nelle conseguenze legate al diverso orizzonte temporale che l'orientamento civilistico, che oggi pare condiviso da quello del giudice amministrativo, affaccia: ossia al termine decennale per agire in giudizio, in luogo dei canonici sessanta/centoventi giorni per il ricorso a TAR e Capo dello Stato, con quanto ne deriva in termini di ampia violazione del principio della certezza del diritto e di affidamento nei provvedimenti amministrativi. Di più: mentre il giudice amministrativo, che pur accerti l'illegittimità dell'opera, non può sostituirsi alla pubblica amministrazione ordinandone la demolizione, il giudice civile non può che provvedere in tal senso qualora richiesto ai sensi dell'articolo 872 c.c. Farlo a distanza di un decennio dalla realizzazione del manufatto, magari in presenza di cessioni nel frattempo intervenute, affaccia problematiche di non poco conto. In primis per le pubbliche amministrazioni, che nemmeno tanto paradossalmente dovrebbero riflettere sull'opportunità di inserire clausole di esenzione di responsabilità nei titoli rilasciati.

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