| termine |
norma |
disposto |
10 anni
|
Art. 114. Procedimento (di ottemperanza) |
1. L'azione si propone, anche senza previa
diffida, con ricorso notificato alla pubblica amministrazione e a tutte
le altre parti del giudizio definito dalla sentenza o dal lodo della cui
ottemperanza si tratta; l'azione si prescrive con il decorso di dieci
anni dal passaggio in giudicato della sentenza. |
5 anni
|
Art. 82. Perenzione dei ricorsi
ultraquinquennali |
1. Dopo il decorso di cinque anni
dalla data di deposito del ricorso, la segreteria comunica alle parti
costituite apposito avviso in virtù del quale è fatto onere al
ricorrente di presentare nuova istanza di fissazione di udienza,
sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura di cui
all'articolo 24 e dal suo difensore, entro centottanta giorni dalla data
di ricezione dell'avviso. In difetto di tale nuova istanza, il ricorso è
dichiarato perento. |
|
ALLEGATO 3 - Norme transitorie / Titolo I -
Definizione dei ricorsi pendenti da più di cinque anni alla data di
entrata in vigore del codice del processo amministrativo
Art. 1. Nuova istanza di fissazione d'udienza |
1. Nel termine di centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore del codice, le parti presentano una nuova
istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte che ha
rilasciato la procura di cui all'articolo 24 del codice e dal suo
difensore, relativamente ai ricorsi pendenti da oltre cinque anni
e per i quali non è stata ancora fissata l'udienza di discussione. In
difetto, il ricorso è dichiarato perento con decreto del presidente. |
1 anno
|
Art. 30. Azione di condanna
|
4. Per il risarcimento dell'eventuale danno
che il ricorrente comprovi di aver subito in conseguenza
dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del
procedimento, il termine di cui al comma 3 non decorre fintanto che
perdura l'inadempimento. Il termine di cui al comma 3 inizia comunque a
decorrere dopo un anno dalla scadenza del termine per
provvedere. |
|
Art. 31. Azione avverso il silenzio e
declaratoria di nullità |
2. L'azione può essere proposta fintanto
che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno
dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. [...] |
|
Art. 71. Fissazione dell'udienza
|
1. La fissazione dell'udienza di discussione deve essere chiesta da
una delle parti con apposita istanza, non revocabile, da presentare
entro il termine massimo di un anno dal deposito del ricorso o dalla
cancellazione della causa dal ruolo. |
|
Art. 81. Perenzione |
1. Il ricorso si considera perento se nel corso di un anno
non sia compiuto alcun atto di procedura.[...] |
6 mesi
|
Art. 92. Termini per le impugnazioni |
3. In difetto della notificazione della sentenza, l'appello, la
revocazione di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395 del codice di
procedura civile e il ricorso per cassazione devono essere notificati
entro sei mesi giorni dalla pubblicazione della sentenza. |
|
Art. 120. Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all'articolo 119,
comma 1, lettera a) |
2. [...] Se sono omessi gli avvisi o le informazioni di cui al
presente comma oppure se essi non sono conformi alle prescrizioni ivi
contenute, il ricorso non può comunque essere proposto decorsi sei mesi giorni
dal giorno successivo alla data di stipulazione del contratto. |
180 giorni
|
Art. 82. Perenzione dei ricorsi ultraquinquennali |
1. Dopo il decorso di cinque anni dalla data di deposito del ricorso,
la segreteria comunica alle parti costituite apposito avviso in virtù
del quale è fatto onere al ricorrente di presentare nuova istanza di
fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la
procura di cui all'articolo 24 e dal suo difensore, entro centottanta
giorni dalla data di ricezione dell'avviso. In difetto di tale nuova
istanza, il ricorso è dichiarato perento. |
|
ALLEGATO 3 - Norme transitorie / Titolo
I - Definizione dei ricorsi pendenti da più di cinque anni alla data di
entrata in vigore del codice del processo amministrativo
Art. 1. Nuova istanza di fissazione d'udienza |
1. Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
del codice, le parti presentano una nuova istanza di fissazione di
udienza, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura di cui
all'articolo 24 del codice e dal suo difensore, relativamente ai ricorsi
pendenti da oltre cinque anni e per i quali non è stata ancora fissata
l'udienza di discussione. In difetto, il ricorso è dichiarato perento
con decreto del presidente.
2. Se tuttavia, nel termine di centottanta giorni dalla comunicazione
del decreto, il ricorrente deposita un atto, sottoscritto dalla parte
personalmente e dal difensore e notificato alle altre parti, in cui
dichiara di avere ancora interesse alla trattazione della causa, il
presidente revoca il decreto disponendo la reiscrizione della causa sul
ruolo di merito. |
|
Art. 31. Azione avverso il silenzio e declaratoria di nullità |
4. La domanda volta all'accertamento delle nullità previste dalla
legge si propone entro il termine di decadenza di centottanta giorni. |
120 giorni
|
Art. 30. Azione di condanna
|
3. La domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi è
proposta entro il termine di decadenza di centoventi giorni
decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla
conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo.
[...]
5. Nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento la
domanda risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio o,
comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della
relativa sentenza. |
90 giorni
|
Art. 41. Notificazione del ricorso e suoi destinatari |
5. Il termine per la notificazione del ricorso è aumentato di trenta
giorni, se le parti o alcune di esse risiedono in altro Stato d'Europa,
o di novanta giorni se risiedono fuori d'Europa. |
|
Art. 78. Deposito della sentenza resa sulla querela di falso
|
2. Il ricorso è dichiarato estinto se nessuna parte deposita la copia
della sentenza nel termine di novanta giorni dal suo passaggio in
giudicato. |
|
Art. 80. Prosecuzione o riassunzione del processo sospeso o interrotto
|
1. In caso di sospensione del giudizio, per la sua prosecuzione deve
essere presentata istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni
dalla comunicazione dell'atto che fa venir meno la causa della
sospensione.
3. Se non avviene la prosecuzione ai sensi del comma 2, il processo
deve essere riassunto, a cura della parte più diligente, con apposito
atto notificato a tutte le altre parti, nel termine perentorio di
novanta giorni dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo,
acquisita ediante dichiarazione, notificazione o certificazione. |
60 giorni
|
Art. 15. Rilievo dell'incompetenza e regolamento preventivo di competenza |
4. La pronuncia del Consiglio di Stato vincola i tribunali
amministrativi regionali. Se viene indicato come competente un tribunale
diverso da quello adito, il giudizio deve essere riassunto nel termine
perentorio di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza che
pronuncia sul regolamento, ovvero entro sessanta giorni dalla sua
pubblicazione. |
|
Art. 16. Regime della competenza |
3. L'ordinanza con cui il giudice adito dichiara la propria
competenza o incompetenza è impugnabile nel termine di trenta giorni
alla notificazione, ovvero di sessanta giorni dalla sua pubblicazione,
con il regolamento di competenza di cui all'articolo 15. |
|
Art. 29. Azione di annullamento |
1. L'azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed
eccesso di potere si propone nel termine di decadenza di sessanta
giorni. |
|
Art. 42. Ricorso incidentale e domanda riconvenzionale |
1. Le parti resistenti e i controinteressati possono proporre domande
il cui interesse sorge in dipendenza della domanda proposta in via
principale, a mezzo di ricorso incidentale. Il ricorso si propone nel
termine di sessanta giorni decorrente dalla ricevuta notificazione del
ricorso principale. Per i soggetti intervenuti il termine decorre
dall'effettiva conoscenza della proposizione del ricorso principale. |
|
Art. 46. Costituzione delle parti intimate |
1. Nel termine di sessanta giorni dal perfezionamento nei propri
confronti della notificazione del ricorso, le parti intimate possono
costituirsi, presentare memorie, fare istanze, indicare i mezzi di prova
di cui intendono valersi e produrre documenti. |
|
Art. 48. Giudizio conseguente alla trasposizione del ricorso
straordinario |
1. Qualora la parte nei cui confronti sia stato proposto ricorso
straordinario ai sensi degli articoli 8 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, proponga
opposizione, il giudizio segue dinanzi al tribunale amministrativo
regionale se il ricorrente, entro il termine perentorio di sessanta
giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, deposita nella relativa
segreteria l'atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante
notificazione alle altre parti.
2. Le pronunce sull'istanza cautelare
rese in sede straordinaria perdono efficacia alla scadenza del sessantesimo giorno successivo alla data di deposito dell'atto di
costituzione in giudizio previsto dal comma 1. Il ricorrente può
comunque riproporre l'istanza cautelare al tribunale amministrativo
regionale. |
|
Art. 61. Misure cautelari anteriori alla causa
|
5. [...] in ogni caso la misura concessa ai sensi del presente
articolo perde effetto con il decorso di sessanta giorni dalla sua
emissione, dopo di che restano efficaci le sole misure cautelari che
siano confermate o disposte in corso di causa. |
|
Art. 62. Appello cautelare |
1. Contro le ordinanze cautelari è ammesso appello al Consiglio di
Stato, da proporre nel termine di trenta giorni dalla notificazione
dell'ordinanza, ovvero di sessanta giorni dalla sua pubblicazione. |
|
Art. 71. Fissazione dell'udienza |
5. Il decreto di fissazione è comunicato a cura dell'ufficio di
segreteria, almeno sessanta giorni prima dell'udienza fissata, sia al
ricorrente che alle parti costituite in giudizio. Tale termine è ridotto
a quarantacinque giorni, su accordo delle parti, se l'udienza di merito
è fissata a seguito di rinuncia alla definizione autonoma della domanda
cautelare. |
|
Art. 85. Forma e rito per l'estinzione e per l'improcedibilità |
3. Nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione ciascuna delle
parti costituite può proporre opposizione al collegio, con atto
notificato a tutte le altre parti. |
|
Art. 92. Termini per le impugnazioni |
1. Salvo quanto diversamente previsto da speciali disposizioni di
legge, le impugnazioni si propongono con ricorso e devono essere
notificate entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti
dalla notificazione della sentenza. |
|
Art. 96. Impugnazioni avverso la medesima sentenza |
3. L'impugnazione incidentale di cui all'articolo 333 del codice di
procedura civile può essere rivolta contro qualsiasi capo di sentenza e
deve essere proposta dalla parte entro sessanta giorni dalla
notificazione della sentenza o, se anteriore, entro sessanta giorni
dalla prima notificazione nei suoi confronti di altra impugnazione.
5. L'impugnazione incidentale di cui all'articolo 334 del codice di
procedura civile deve essere proposta dalla parte entro sessanta giorni
dalla data in cui si è perfezionata nei suoi confronti la notificazione
dell'impugnazione principale e depositata, unitamente alla prova
dell'avvenuta notificazione, entro dieci giorni. |
|
Art. 123. Sanzioni alternative |
1. Nei casi di cui all'articolo 121, comma 4, il giudice
amministrativo individua le seguenti sanzioni alternative da applicare
alternativamente o cumulativamente:
a) la sanzione pecuniaria nei confronti della stazione appaltante, di
importo dallo 0,5% al 5% del valore del contratto, inteso come prezzo di
aggiudicazione, che è versata all'entrata del bilancio dello Stato - con
imputazione al capitolo 2301, capo 8 "Multe, ammende e sanzioni
amministrative inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative,
con esclusione di quelle aventi natura tributaria" - entro sessanta
giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che irroga
sanzione; decorso il termine per il versamento, si applica una
maggiorazione pari ad un decimo della sanzione per ogni semestre di
ritardo. [...]; |
45 giorni
|
Art. 71. Fissazione dell'udienza |
5. Il decreto di fissazione è comunicato a cura dell'ufficio di
segreteria, almeno sessanta giorni prima dell'udienza fissata, sia al
ricorrente che alle parti costituite in giudizio. Tale termine è ridotto
a quarantacinque giorni, su accordo delle parti,
se l'udienza di merito è fissata a seguito di rinuncia alla definizione
autonoma della domanda cautelare. |
40 giorni
|
Art. 73. Udienza di discussione |
1. Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a trenta
giorni liberi e presentare repliche fino a venti giorni liberi. |
30 giorni
|
Art. 11. Decisione sulle questioni di giurisdizione |
7. Le misure cautelari perdono la loro efficacia
trenta giorni dopo
la pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di
giurisdizione del giudice che le ha emanate. Le parti possono riproporre
le domande cautelari al giudice munito di giurisdizione. |
|
Art. 15. Rilievo dell'incompetenza e regolamento preventivo di competenza |
4. La pronuncia del Consiglio di Stato vincola i tribunali
amministrativi regionali. Se viene indicato come competente un tribunale
diverso da quello adito, il giudizio deve essere riassunto nel termine
perentorio di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza che
pronuncia sul regolamento, ovvero entro sessanta giorni dalla sua
pubblicazione.
8. Le pronunce sull'istanza cautelare rese dal giudice dichiarato
incompetente perdono comunque efficacia dopo trenta giorni dalla data di
pubblicazione dell'ordinanza che regola la competenza. |
|
Art. 16. Regime della competenza |
2. Il difetto di competenza è rilevato, anche d'ufficio, con
ordinanza che indica il giudice competente. Se, nel termine perentorio
di trenta giorni dalla comunicazione di tale ordinanza, la causa è
riassunta davanti al giudice dichiarato competente, il processo segue
davanti al nuovo giudice.
3. L'ordinanza con cui il giudice adito dichiara la propria
competenza o incompetenza è impugnabile nel termine di trenta giorni
alla notificazione, ovvero di sessanta giorni dalla sua pubblicazione,
con il regolamento di competenza di cui all'articolo 15. Il regolamento
può essere altresì richiesto d'ufficio, con ordinanza, dal giudice
dinanzi al quale il giudizio è stato riassunto ai sensi del comma 2; in
tale caso si procede ai sensi dell'articolo 15, comma 6. |
|
Art. 18. Ricusazione |
5. In ogni caso la decisione definitiva sull'istanza è adottata,
entro trenta giorni dalla sua proposizione, dal collegio previa
sostituzione del magistrato ricusato, che deve essere sentito. |
|
Art. 41. Notificazione del ricorso e suoi destinatari |
5. Il termine per la notificazione del ricorso è aumentato di
trenta giorni, se le parti o alcune di esse risiedono in altro Stato d'Europa,
o di novanta giorni se risiedono fuori d'Europa. |
|
Art. 45. Deposito del ricorso e degli altri atti processuali |
1. Il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva
notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine
perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l'ultima
notificazione dell'atto stesso si è perfezionata anche per il
destinatario. I termini di cui al presente comma sono aumentati nei casi
e nella misura di cui all'articolo 41, comma 5. |
|
Art. 47. Ripartizione delle controversie tra tribunali amministrativi
regionali e sezioni staccate |
2. Se una parte, diversa dal ricorrente, ritiene che il ricorso debba
essere deciso dal tribunale amministrativo regionale con sede nel
capoluogo anziché dalla sezione staccata, o viceversa, deve eccepirlo
nell'atto di costituzione o, comunque, con atto depositato non oltre
trenta giorni dalla scadenza del termine di cui articolo 46, comma 1. Il
presidente del tribunale amministrativo regionale provvede sulla
eccezione con ordinanza motivata non impugnabile, udite le parti che ne
facciano richiesta. Se sono state disposte misure cautelari, si applica
l'articolo 15, commi 8 e 9. |
|
Art. 50. Intervento volontario in causa |
3. Il deposito dell'atto di intervento di cui all'articolo 28, comma
2, è ammesso fino a trenta giorni prima dell'udienza. |
|
Art. 60. Definizione del giudizio in esito all'udienza cautelare |
1. [...] Se la parte dichiara che intende proporre regolamento di
competenza o di giurisdizione, il giudice assegna un termine non
superiore a trenta giorni. [...] |
|
Art. 62. Appello cautelare |
1. Contro le ordinanze cautelari è ammesso appello al Consiglio di
Stato, da proporre nel termine di trenta giorni dalla notificazione
dell'ordinanza, ovvero di sessanta giorni dalla sua pubblicazione. |
|
Art. 71. Fissazione dell'udienza |
6. Il presidente designa il relatore almeno
trenta giorni prima della
data di udienza. |
|
Art. 73. Udienza di discussione |
1. Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi
prima dell'udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare
repliche fino a venti giorni liberi. |
|
Art. 77. Querela di falso |
3. La prova dell'avvenuta proposizione della querela di falso è
depositata agli atti di causa entro trenta giorni dalla scadenza del
termine fissato ai sensi del comma 1. In difetto il presidente fissa
l'udienza di discussione. |
|
Art. 94. Deposito delle impugnazioni |
1. Nei giudizi di appello, di revocazione e di opposizione di terzo
il ricorso deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a
pena di decadenza, entro trenta giorni dall'ultima notificazione ai
sensi dell'articolo 45, unitamente ad una copia della sentenza impugnata
e alla prova delle eseguite notificazioni. |
|
Art. 103. Riserva facoltativa di appello |
1. Contro le sentenze non definitive è proponibile l'appello ovvero
la riserva di appello, con atto notificato entro il termine per
l'appello e depositato nei successivi trenta giorni presso la segreteria
del tribunale amministrativo regionale. |
|
Art. 116. Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi |
1. Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di
accesso ai documenti amministrativi il ricorso è proposto entro trenta
giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla
formazione del silenzio, mediante notificazione all'amministrazione e
agli eventuali controinteressati. Si applica l'articolo 49.
4. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata;
sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti
richiesti, entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni,
dettando, ove occorra, le relative modalità. |
|
Art. 117. Ricorsi avverso il silenzio |
2. Il ricorso è deciso con sentenza in forma semplificata e in caso
di totale o parziale accoglimento il giudice ordina all'amministrazione
di provvedere entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni. |
|
Art. 119. Rito abbreviato comune a determinate materie |
3. Salva l'applicazione dell'articolo 60, il tribunale amministrativo
regionale chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare, accertata la
completezza del contraddittorio ovvero disposta l'integrazione dello
stesso, se ritiene, a un primo sommario esame, la sussistenza di profili
di fondatezza del ricorso e di un pregiudizio grave e irreparabile,
fissa con ordinanza la data di discussione del merito alla prima udienza
successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di
deposito dell'ordinanza, disponendo altresì il deposito dei documenti
necessari e l'acquisizione delle eventuali altre prove occorrenti. In
caso di rigetto dell'istanza cautelare da parte del tribunale
amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza
di primo grado, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale
amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di merito. In
tale ipotesi, il termine di trenta giorni decorre dalla data di
ricevimento dell'ordinanza da parte della segreteria del tribunale
amministrativo regionale, che ne dà avviso alle parti.
6. La parte può chiedere al Consiglio di Stato la sospensione
dell'esecutività del dispositivo, proponendo appello entro trenta giorni
dalla relativa pubblicazione, con riserva dei motivi da proporre entro
trenta giorni dalla notificazione della sentenza ovvero entro tre mesi
dalla sua pubblicazione. [...] |
|
Art. 120. Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all'articolo 119,
comma 1, lettera a) |
2. Nel caso in cui sia mancata la pubblicità del bando, il ricorso
non può comunque essere più proposto decorsi trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso di
aggiudicazione definitiva di cui all'articolo 65 e all'articolo 225 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a condizione che tale avviso
contenga la motivazione dell'atto con cui la stazione appaltante ha
deciso di affidare il contratto senza previa pubblicazione del bando
[...].
5. Per l'impugnazione degli atti di cui al presente articolo il
ricorso e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già
impugnati, devono essere proposti nel termine di trenta giorni,
decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 79
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o, per i bandi e gli
avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione di cui all'articolo 66, comma 8, dello stesso decreto;
ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto. |
|
Art. 130. Procedimento in primo grado in relazione alle operazioni
elettorali di comuni, province, regioni e Parlamento europeo |
1. Salvo quanto disposto nel Capo II del presente Titolo, contro
tutti gli atti del procedimento elettorale successivi all'emanazione dei
comizi elettorali è ammesso ricorso soltanto alla conclusione del
procedimento elettorale, unitamente all'impugnazione dell'atto di
proclamazione degli eletti:
a) quanto alle elezioni di comuni, province e regioni, da parte di
qualsiasi candidato o elettore dell'ente della cui elezione si tratta,
al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede
il predetto ente territoriale, da depositare nella segreteria del
tribunale adito entro il termine di trenta giorni dalla proclamazione
degli eletti;
b) quanto alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti
all'Italia, da parte di qualsiasi candidato o elettore, davanti al
Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, da
depositare nella relativa segreteria entro il termine di trenta giorni
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei candidati
proclamati eletti. |
|
Art. 132. Procedimento in appello in relazione alle operazioni elettorali
del Parlamento europeo |
2. L'atto di appello contenente i motivi deve essere depositato entro
il termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione dell'avviso di
pubblicazione della sentenza. |
20 giorni
|
|
Art. 55. Misure cautelari collegiali |
5. Sulla domanda cautelare il collegio
pronuncia nella prima camera di consiglio successiva al ventesimo
giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell'ultima
notificazione e, altresì, al decimo giorno dal deposito del ricorso. Le
parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi
prima della camera di consiglio. |
|
Art. 60. Definizione del giudizio in
esito all'udienza cautelare |
1. In sede di decisione della domanda cautelare, purché siano
trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, il
collegio, accertata la completezza del contraddittorio e
dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire,
in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata,
salvo che una delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti,
ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di
giurisdizione. [...] |
|
Art. 73. Udienza di discussione |
1. Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi
prima dell'udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare
repliche fino a venti giorni liberi. |
|
Art. 131. Procedimento in appello in relazione alle operazioni elettorali
di comuni, province e regioni |
1. L'appello avverso le sentenze di cui all'articolo 130 è proposto
entro il termine di venti giorni dalla notifica della sentenza, per
coloro nei cui confronti è obbligatoria la notifica; per gli altri
candidati o elettori nel termine di venti giorni decorrenti dall'ultimo
giorno della pubblicazione della sentenza medesima nell'albo pretorio
del comune. |
15 giorni
|
Art. 15. Rilievo dell'incompetenza e regolamento preventivo di competenza |
2. Finché la causa non è decisa in primo grado, ciascuna parte può
chiedere al Consiglio di Stato di regolare la competenza. [...] Il regolamento è
proposto con istanza notificata alle altre parti e depositata,
unitamente a copia degli atti utili al fine del decidere, entro quindici
giorni dall'ultima notificazione presso la segreteria del Consiglio di
Stato. |
|
Art. 61. Misure cautelari anteriori alla
causa
|
5. [...] Il provvedimento di accoglimento
perde comunque effetto ove entro quindici giorni dalla sua
emanazione non venga notificato il ricorso con la domanda cautelare ed
esso non sia depositato nei successivi cinque giorni corredato da
istanza di fissazione di udienza; [...]. |
|
Art. 130. Procedimento in primo grado in
relazione alle operazioni elettorali di comuni, province, regioni e
Parlamento europeo |
5. L'amministrazione resistente e i
controinteressati depositano nella segreteria le proprie controdeduzioni
nei quindici giorni successivi a quello in cui la notificazione
si è perfezionata nei loro confronti.
8. La sentenza è immediatamente
trasmessa in copia, a cura della segreteria del tribunale amministrativo
regionale, al Sindaco, alla giunta provinciale, alla giunta regionale,
al presidente dell'ufficio elettorale nazionale, a seconda dell'ente cui
si riferisce l'elezione. Il comune, la provincia o la regione della cui
elezione si tratta provvede, entro ventiquattro ore dal ricevimento,
alla pubblicazione per quindici giorni del dispositivo della
sentenza nell'albo o bollettino ufficiale dell'ente interessato a mezzo
del segretario che ne è diretto responsabile. In caso di elezioni
relative a comuni, province o regioni, la sentenza è comunicata anche al
Prefetto [...]. |
10 giorni
|
Art. 15. Rilievo dell'incompetenza e
regolamento preventivo di competenza |
6. L'ordinanza con cui è richiesto il
regolamento è immediatamente trasmessa d'ufficio al Consiglio di Stato a
cura della segreteria. Della camera di consiglio fissata per regolare la
competenza ai sensi del comma 4 è dato avviso, almeno dieci giorni
prima, ai difensori che si siano costituiti davanti al Consiglio di
Stato. Fino a due giorni liberi prima è ammesso il deposito di memorie e
documenti e sono sentiti in camera di consiglio i difensori che ne
facciano richiesta. |
|
Art. 55. Misure cautelari collegiali |
5. Sulla domanda cautelare il collegio
pronuncia nella prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno
dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell'ultima
notificazione e, altresì, al decimo giorno dal deposito del
ricorso. Le parti possono depositare memorie e documenti fino a due
giorni liberi prima della camera di consiglio. |
|
Art. 84. Rinuncia
|
3. La rinuncia deve essere notificata alle
altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Se le parti
che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si
estingue. |
|
Art. 96. Impugnazioni avverso la
medesima sentenza |
5. L'impugnazione incidentale di cui
all'articolo 334 del codice di procedura civile deve essere proposta
dalla parte entro sessanta giorni dalla data in cui si è perfezionata
nei suoi confronti la notificazione dell'impugnazione principale e
depositata, unitamente alla prova dell'avvenuta notificazione, entro
dieci giorni. |
|
Art. 121. Inefficacia del contratto nei
casi di gravi violazioni |
5. La inefficacia del contratto prevista
dal comma 1, lettere a) e b), non trova applicazione quando la stazione
appaltante abbia posto in essere la seguente procedura:
c) il contratto non sia stato concluso prima dello scadere di un
termine di almeno dieci giorni decorrenti dal giorno
successivo alla data di pubblicazione dell'avviso di cui alla
lettera b). |
|
Art. 130. Procedimento in primo grado in
relazione alle operazioni elettorali di comuni, province, regioni e
Parlamento europeo |
3. Il ricorso è notificato, unitamente al
decreto di fissazione dell'udienza, a cura di chi lo ha proposto, entro
dieci giorni dalla data della comunicazione del decreto di cui al
comma 2: [...]
4. Entro dieci giorni dall'ultima notificazione
di cui al comma 3, il ricorrente deposita nella segreteria del tribunale
la copia del ricorso e del decreto, con la prova dell'avvenuta
notificazione, insieme con gli atti e documenti del giudizio.
7. La sentenza è pubblicata entro il giorno successivo alla decisione
della causa. Se la complessità delle questioni non consente la
pubblicazione della sentenza, nello stesso termine di cui al periodo
precedente è pubblicato il dispositivo mediante deposito in segreteria.
In tal caso la sentenza è pubblicata entro i dieci giorni
successivi. |
5 giorni
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Art. 56. Misure cautelari monocratiche |
5. Se la parte si avvale della facoltà di cui al secondo periodo del
comma 2 le misure cautelari perdono efficacia se il ricorso non viene
notificato per via ordinaria entro cinque giorni dalla
richiesta delle misure cautelari provvisorie. |
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Art. 61. Misure cautelari anteriori alla causa |
5. Il provvedimento di accoglimento è notificato dal richiedente alle
altre parti entro il termine perentorio fissato dal giudice, non
superiore a cinque giorni [...]. Il provvedimento di accoglimento perde comunque
effetto ove entro quindici giorni dalla sua emanazione non venga
notificato il ricorso con la domanda cautelare ed esso non sia
depositato nei successivi cinque giorni corredato da
istanza di fissazione di udienza [...]. |
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Art. 68. Termini e modalità dell'istruttoria
|
2. Per l'assunzione fuori udienza dei mezzi di prova è delegato uno
dei componenti del collegio, il quale procede con l'assistenza del
segretario che redige i relativi verbali. Il segretario comunica alle
parti almeno cinque giorni prima il giorno, l'ora e il
luogo delle operazioni. |
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Art. 89. Pubblicazione e comunicazione della sentenza |
3. Il segretario dà atto del deposito in calce alla sentenza, vi
appone la data e la firma ed entro cinque giorni ne dà
comunicazione alle parti costituite. |
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Art. 123. Sanzioni alternative |
1. Nei casi di cui all'articolo 121, comma 4, il giudice
amministrativo individua le seguenti sanzioni alternative da applicare
alternativamente o cumulativamente:
a) [...]. La sentenza
che applica le sanzioni è comunicata, a cura della segreteria, al
Ministero dell'economia e delle finanze entro cinque
giorni dalla pubblicazione; |
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Art. 132. Procedimento in appello in relazione alle operazioni elettorali
del Parlamento europeo |
1. Le parti del giudizio di primo grado possono proporre appello
mediante dichiarazione da presentare presso la segreteria del tribunale
amministrativo regionale che ha pronunciato la sentenza, entro il
termine di cinque giorni decorrenti dalla pubblicazione
della sentenza o, in mancanza, del dispositivo. |
2 giorni
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Art. 15. Rilievo dell'incompetenza e
regolamento preventivo di competenza |
6. [...] Della camera di consiglio fissata
per regolare la competenza ai sensi del comma 4 è dato avviso, almeno
dieci giorni prima, ai difensori che si siano costituiti davanti al
Consiglio di Stato. Fino a due giorni liberi prima è ammesso il
deposito di memorie e documenti e sono sentiti in camera di consiglio i
difensori che ne facciano richiesta. |
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Art. 55. Misure cautelari collegiali |
5. Sulla domanda cautelare il collegio
pronuncia nella prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno
dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell'ultima
notificazione e, altresì, al decimo giorno dal deposito del ricorso. Le
parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni
liberi prima della camera di consiglio. |
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Art. 129. Giudizio avverso gli atti di
esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni comunali,
provinciali e regionali |
8. Il ricorso di appello, nel termine di due giorni
dalla pubblicazione della sentenza, deve essere, a pena
di decadenza: [...] |
1 giorno
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Art. 130. Procedimento in primo grado in
relazione alle operazioni elettorali di comuni, province, regioni e
Parlamento europeo |
7. La sentenza è pubblicata entro il
giorno successivo alla decisione della causa.
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