[F]ormazione
Nuove regole in materia di pianificazione attuativa alla luce della sentenza T.A.R. Lombardia n. 6541/07
Data: Giovedì 28 febbraio 2008, ore 15,00
Luogo: Sala riunioni degli Ordine degli avvocati, palazzo di Giustizia di Como (largo Spallino), piano 1^
Oggetto dell'incontro
Con sentenza n. 6541/07 del TAR Lombardia è stata affermata la vigenza e l'operatività - anche per i piani attuativi - dell'articolo 16 della legge urbanistica del 1942 che impone agli enti locali di inviare in Soprintendenza i progetti di piani particolareggiati, posti in ambiti vincolati, prima della loro approvazione e di attenersi al parere della Soprintendenza stessa. La sentenza ha altresì chiarito che i piani attuativi in variante al P.R.G. nel periodo transitorio non debbono necessariamente ricadere nelle fattispecie ex art. 2 legge regionale n. 23 del 1997 e che sussiste l'obbligo di affidamento mediante gara (art. 32 d.lgs. n. 163 del 2006) delle opere di urbanizzazione secondaria e delle opere non di urbanizzazione destinate a confluire nel patrimonio comunale, connesse al piano attuativo.
Info
L'incontro, riservato ai clienti dello studio, si è tenuto a Como Giovedì 28 febbraio 2008, presso la Sala riunioni degli Ordine degli avvocati, piano 1^ del palazzo di Giustizia di Como .
Materiali
- T.A.R. Lombardia, 4.12.2007, n. 6541 [File Type PDF]
- Piani attuativi e nulla osta ambientale
- Legge 17 agosto 1942, n. 1150, Legge urbanistica, articolo 16
- Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a pubblicazioni, servizi e forniture, articolo 32 .
Per i partecipanti sarà resa disponibile una scheda riassuntiva di quanto emerso nel corso dell'incontro.
Studio legale Spallino
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