[M]ateriali
Codice del processo amministrativo: tabella riepilogativa dei termini
Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo.
Tabella aggiornata al 17 luglio 2020
2. Tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, nonché quelli di cui all'articolo 62, comma 1, e quelli espressamente disciplinati nel presente articolo.
Art. 114. Procedimento (di ottemperanza) |
1. L'azione si propone, anche senza
previa diffida, con ricorso notificato alla pubblica
amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito
dalla sentenza o dal lodo della cui ottemperanza si tratta;
l'azione si prescrive con il decorso di dieci
anni dal passaggio in giudicato
della sentenza. |
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Art. 82. Perenzione dei ricorsi ultraquinquennali |
1. Dopo il decorso di cinque
anni dalla data di deposito del
ricorso, la segreteria comunica alle parti costituite apposito
avviso in virtù del quale è fatto onere al ricorrente di
presentare nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta
dalla parte che ha rilasciato la procura di cui all'articolo 24
e dal suo difensore, entro centottanta giorni dalla data di
ricezione dell'avviso. In difetto di tale nuova istanza, il
ricorso è dichiarato perento. |
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ALLEGATO 3 - Norme transitorie / Titolo I - Definizione dei
ricorsi pendenti da più di cinque anni alla data di entrata in
vigore del codice del processo amministrativo
Art. 1. Nuova istanza di fissazione d'udienza |
1. Nel termine di centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore del codice, le parti presentano
una nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dalla
parte che ha rilasciato la procura di cui all'articolo 24 del
codice e dal suo difensore, relativamente ai ricorsi pendenti da
oltre cinque anni e
per i quali non è stata ancora fissata l'udienza di discussione.
In difetto, il ricorso è dichiarato perento con decreto del
presidente. |
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Art. 30. Azione di condanna
|
4. Per il risarcimento dell'eventuale
danno che il ricorrente comprovi di aver subito in conseguenza
dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione
del procedimento, il termine di cui al comma 3 non decorre
fintanto che perdura l'inadempimento. Il termine di cui al comma
3 inizia comunque a decorrere dopo un
anno dalla scadenza del termine
per provvedere. |
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Art. 31. Azione avverso il silenzio e declaratoria di nullità |
2. L'azione può essere proposta
fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un
anno dalla scadenza del termine
di conclusione del procedimento. [...] |
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Art. 71. Fissazione dell'udienza
|
1. La fissazione dell'udienza di
discussione deve essere chiesta da una delle parti con apposita
istanza, non revocabile, da presentare entro il termine massimo
di un anno dal
deposito del ricorso o dalla cancellazione della causa dal
ruolo. |
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Art. 81. Perenzione |
1. Il ricorso si considera perento se
nel corso di un anno non
sia compiuto alcun atto di procedura.[...] |
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Art. 92. Termini per le impugnazioni |
3. In difetto della notificazione
della sentenza, l'appello, la revocazione di cui ai numeri 4 e 5
dell'articolo 395 del codice di procedura civile e il ricorso
per cassazione devono essere notificati entro sei
mesi giorni dalla pubblicazione
della sentenza. |
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Art. 120. Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all'articolo
119, comma 1, lettera a) |
2. [...] Se sono omessi gli avvisi o
le informazioni di cui al presente comma oppure se essi non sono
conformi alle prescrizioni ivi contenute, il ricorso non può
comunque essere proposto decorsi sei
mesi dal giorno successivo alla
data di stipulazione del contratto. |
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Art. 31. Azione avverso il silenzio e declaratoria di nullità |
4. La domanda volta all’accertamento
delle nullità previste dalla legge si propone entro il termine
di decadenza di centottanta
giorni […] |
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Art. 82. Perenzione dei ricorsi ultraquinquennali |
1. Dopo il decorso di cinque anni
dalla data di deposito del ricorso, la segreteria comunica alle
parti costituite apposito avviso in virtù del quale è fatto
onere al ricorrente di presentare nuova istanza di fissazione di
udienza, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura
di cui all'articolo 24 e dal suo difensore, entro centottanta
giorni dalla data di ricezione
dell'avviso. In difetto di tale nuova istanza, il ricorso è
dichiarato perento. |
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ALLEGATO 3 - Norme transitorie / Titolo I - Definizione dei
ricorsi pendenti da più di cinque anni alla data di entrata in
vigore del codice del processo amministrativo
Art. 1. Nuova istanza di fissazione d'udienza |
1. Nel termine di centottanta
giorni dalla data di entrata in
vigore del codice, le parti presentano una nuova istanza di
fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte che ha
rilasciato la procura di cui all'articolo 24 del codice e dal
suo difensore, relativamente ai ricorsi pendenti da oltre cinque
anni e per i quali non è stata ancora fissata l'udienza di
discussione. In difetto, il ricorso è dichiarato perento con
decreto del presidente.
2. Se tuttavia, nel termine di centottanta
giorni dalla comunicazione del
decreto, il ricorrente deposita un atto, sottoscritto dalla
parte personalmente e dal difensore e notificato alle altre
parti, in cui dichiara di avere ancora interesse alla
trattazione della causa, il presidente revoca il decreto
disponendo la reiscrizione della causa sul ruolo di merito. |
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Art. 31. Azione avverso il silenzio e declaratoria di nullità |
4. La domanda volta all'accertamento
delle nullità previste dalla legge si propone entro il termine
di decadenza di centottanta
giorni. |
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Art. 30. Azione di condanna
|
3. La domanda di risarcimento per
lesione di interessi legittimi è proposta entro il termine di
decadenza di centoventi giorni decorrente
dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla
conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da
questo. [...]
5. Nel caso in cui sia stata proposta
azione di annullamento la domanda risarcitoria può essere
formulata nel corso del giudizio o, comunque, sino a centoventi
giorni dal passaggio in
giudicato della relativa sentenza. |
Art. 41. Notificazione del ricorso e suoi destinatari |
5. Il termine per la notificazione del
ricorso è aumentato di trenta giorni, se le parti o alcune di
esse risiedono in altro Stato d'Europa, o di novanta
giorni se risiedono fuori
d'Europa. |
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Art. 78. Deposito della sentenza resa sulla querela di falso
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2. Il ricorso è dichiarato estinto se
nessuna parte deposita la copia della sentenza nel termine di novanta
giorni dal suo passaggio in
giudicato. |
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Art. 80. Prosecuzione o riassunzione del processo sospeso o
interrotto
|
1. In caso di sospensione del
giudizio, per la sua prosecuzione deve essere presentata istanza
di fissazione di udienza entro novanta
giorni dalla comunicazione
dell'atto che fa venir meno la causa della sospensione.
3. Se non avviene la prosecuzione ai
sensi del comma 2, il processo deve essere riassunto, a cura
della parte più diligente, con apposito atto notificato a tutte
le altre parti, nel termine perentorio di novanta
giorni dalla conoscenza legale
dell'evento interruttivo, acquisita mediante dichiarazione,
notificazione o certificazione.
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Art. 105. Rimessione al primo giudice |
3. Le parti devono riassumere il
processo con ricorso notificato nel termine perentorio di
novanta giorni
dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della
sentenza o dell’ordinanza. |
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Art. 11. Decisione sulle questioni di giurisdizione |
2. Quando la giurisdizione è declinata
dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale
o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze
intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e
sotanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al
giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione,
entro il termine perentorio di
tre mesi dal suo passaggio in
giudicato.
[…]
4. Se in una controversia introdotta
davanti ad altro giudice le sezioni unite della Corte di
cassazione, investite della questione di giurisdizione,
attribuiscono quest’ultima al giudice amministrativo, ferme
restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti
salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, se il
giudizio è riproposto dalla parte che vi ha interesse nel
termine di tre mesi
dalla pubblicazione della sentenza
della decisione delle sezioni unite.
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Art. 119. Rito abbreviato comune a determinate materie |
6. La parte può chiedere al Consiglio
di Stato la sospensione dell'esecutività del dispositivo,
proponendo appello entro trenta
giorni dalla relativa pubblicazione, con riserva dei
motivi da proporre entro trenta
giorni dalla notificazione della sentenza ovvero entro
tre mesi
dalla sua pubblicazione. [...]
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Art. 16. Regime della competenza |
1. Il regolamento di competenza è
proposto con istanza notificata alle altre parti nel termine,
perentorio e non soggetto a dimezzamento, di trenta giorni dalla
notificazione ovvero di sessanta
giorni dalla pubblicazione
dell'ordinanza che pronuncia sulla competenza ed è depositato,
unitamente a copia degli atti utili al fine del decidere, entro
il termine di cui all'articolo
45 ridotto
alla metà presso la segreteria del Consiglio di Stato. Nel caso
di regolamento richiesto di ufficio, ai sensi dell'articolo 15,
comma 5, l'ordinanza è immediatamente trasmessa al Consiglio di
Stato a cura della segreteria e comunicata alle parti.
3. La pronuncia sulla competenza resa
dal Consiglio di Stato, in sede di regolamento o di appello ai
sensi dell'articolo 62, comma 4, vincola i tribunali
amministrativi regionali. Se viene indicato come competente un
tribunale diverso da quello adito, il giudizio deve essere
riassunto nel termine perentorio di trenta giorni dalla
notificazione dell'ordinanza che pronuncia sul regolamento,
ovvero entro sessanta giorni dalla
sua pubblicazione. |
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Art. 29. Azione di annullamento |
1. L'azione di annullamento per
violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere si
propone nel termine di decadenza di sessanta
giorni. |
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Art. 42. Ricorso incidentale e domanda riconvenzionale |
1. Le parti resistenti e i
controinteressati possono proporre domande il cui interesse
sorge in dipendenza della domanda proposta in via principale, a
mezzo di ricorso incidentale. Il ricorso si propone nel termine
di sessanta giorni decorrente
dalla ricevuta notificazione del ricorso principale. Per i
soggetti intervenuti il termine decorre dall'effettiva
conoscenza della proposizione del ricorso principale. |
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Art. 46. Costituzione delle parti intimate |
1. Nel termine di sessanta
giorni dal perfezionamento nei
propri confronti della notificazione del ricorso, le parti
intimate possono costituirsi, presentare memorie, fare istanze,
indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre
documenti. |
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Art. 48. Giudizio conseguente alla trasposizione del ricorso
straordinario |
1. Qualora la parte nei cui confronti
sia stato proposto ricorso straordinario ai sensi degli articoli
8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24
novembre 1971, n. 1199, proponga opposizione, il giudizio segue
dinanzi al tribunale amministrativo regionale se il ricorrente,
entro il termine perentorio di sessanta
giorni dal ricevimento
dell'atto di opposizione, deposita nella relativa segreteria
l'atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante
notificazione alle altre parti.
2. Le pronunce sull'istanza cautelare
rese in sede straordinaria perdono efficacia alla scadenza del sessantesimo
giorno successivo alla data di
deposito dell'atto di costituzione in giudizio previsto dal
comma 1. Il ricorrente può comunque riproporre l'istanza
cautelare al tribunale amministrativo regionale. |
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Art. 61. Misure cautelari anteriori alla causa
|
5. [...] in ogni caso la misura
concessa ai sensi del presente articolo perde effetto con il
decorso di sessanta giorni dalla
sua emissione, dopo di che restano efficaci le sole misure
cautelari che siano confermate o disposte in corso di causa. |
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Art. 62. Appello cautelare |
1. Contro le ordinanze cautelari è
ammesso appello al Consiglio di Stato, da proporre nel termine
di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza, ovvero di sessanta
giorni dalla sua pubblicazione. |
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Art. 71. Fissazione dell'udienza |
5. Il decreto di fissazione è
comunicato a cura dell'ufficio di segreteria, almeno sessanta
giorni prima dell'udienza
fissata, sia al ricorrente che alle parti costituite in
giudizio. Tale termine è ridotto a quarantacinque giorni, su
accordo delle parti, se l'udienza di merito è fissata a seguito
di rinuncia alla definizione autonoma della domanda cautelare. |
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Art. 85. Forma e rito per l'estinzione e per l'improcedibilità |
3. Nel termine di sessanta
giorni dalla comunicazione
ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al
collegio, con atto notificato a tutte le altre parti. |
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Art. 92. Termini per le impugnazioni |
1. Salvo quanto diversamente previsto
da speciali disposizioni di legge, le impugnazioni si propongono
con ricorso e devono essere notificate entro il termine
perentorio di sessanta giorni decorrenti
dalla notificazione della sentenza. |
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Art. 96. Impugnazioni avverso la medesima sentenza |
3. L'impugnazione incidentale di cui
all'articolo 333 del codice di procedura civile può essere
rivolta contro qualsiasi capo di sentenza e deve essere proposta
dalla parte entro sessanta
giorni dalla notificazione
della sentenza o, se anteriore, entro sessanta
giorni dalla prima
notificazione nei suoi confronti di altra impugnazione.
5. L'impugnazione incidentale di cui
all'articolo 334 del codice di procedura civile deve essere
proposta dalla parte entro sessanta
giorni dalla data in cui si è
perfezionata nei suoi confronti la notificazione
dell'impugnazione principale e depositata, unitamente alla prova
dell'avvenuta notificazione, entro trenta giorni. |
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Art. 114. Procedimento
|
6. […]. Avverso gli atti del
commissario ad acta le stesse parti possono proporre, dinanzi al
giudice dell’ottemperanza, reclamo, che è depositato, previsa
notifica ai controinteressati, nel termine di
sessanta giorni.
[…].
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Art. 120. Disposizioni specifiche ai giudizi di cui
all'articolo 119, comma 1, lettera a) |
8-bis. Il collegio, quando dispone le
misure cautelari di cui al comma 4 dell'articolo 119, ne può
subordinare l’efficacia, anche qualora dalla decisione non
derivino effetti irreversibili, alla prestazione, anche mediante
fideiussione, di una cauzione di importo commisurato al valore
dell’appalto e comunque non superiore allo 0,5 per cento del
suddetto valore. Tali misure sono disposte per una durata non
superiore a sessanta giorni dalla
pubblicazione della relativa ordinanza, fermo restando quanto
stabilito dal comma 3 dell'articolo 119. |
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Art. 123. Sanzioni alternative |
1. Nei casi di cui all'articolo 121,
comma 4, il giudice amministrativo individua le seguenti
sanzioni alternative da applicare alternativamente o
cumulativamente: |
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Art. 71. Fissazione dell'udienza |
5. Il decreto di fissazione è
comunicato a cura dell'ufficio di segreteria, almeno sessanta
giorni prima dell'udienza fissata, sia al ricorrente che alle
parti costituite in giudizio. Tale termine è ridotto a quarantacinque
giorni, su accordo delle parti,
se l'udienza di merito è fissata a seguito di rinuncia alla
definizione autonoma della domanda cautelare. |
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Art. 120. Disposizioni specifiche ai giudizi di cui
all'articolo 119, comma 1, lettera a) |
6. Il giudizio, ferma la possibilità
della sua definizione immediata nell'udienza cautelare ove ne
ricorrano i presupposti, viene comunque definito con sentenza in
forma semplificata ad una udienza fissata d'ufficio e da tenersi
entro quarantacinque giorni dalla
scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal
ricorrente. [...] |
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Art. 73. Udienza di discussione |
1. Le parti possono produrre documenti
fino a quaranta giorni liberi
prima dell'udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e
presentare repliche fino a venti giorni liberi. |
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Art. 11. Decisione sulle questioni di giurisdizione |
7. Le misure cautelari perdono la loro
efficacia trenta giorni dopo
la pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di
giurisdizione del giudice che le ha emanate. Le parti possono
riproporre le domande cautelari al giudice munito di
giurisdizione. |
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Art. 15. Rilievo dell'incompetenza e regolamento preventivo di
competenza |
4. Il giudice provvede con ordinanza,
nei casi di cui ai commi 2 e 3. Se dichiara la propria
incompetenza, indica il giudice ritenuto competente. Se, nel
termine perentorio di trenta
giorni dalla comunicazione di
tale ordinanza, la causa è riassunta davanti al giudice
dichiarato competente, il processo continua davanti al nuovo
giudice. Salvo quanto previsto al comma 6, la riassunzione
preclude alla parte che l'ha effettuata la proposizione del
regolamento di competenza.
7. I provvedimenti cautelari
pronunciati dal giudice dichiarato incompetente perdono
efficacia alla scadenza del termine di trenta
giorni dalla data di
pubblicazione dell'ordinanza che regola la competenza. |
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Art. 16. Regime della competenza |
1. Il regolamento di competenza è
proposto con istanza notificata alle altre parti nel termine,
perentorio e non soggetto a dimezzamento, di trenta
giorni dalla notificazione
ovvero di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza che
pronuncia sulla competenza ed è depositato, unitamente a copia
degli atti utili al fine del decidere, entro il termine di cui
all'articolo
45 ridotto
alla metà presso la segreteria del Consiglio di Stato. Nel caso
di regolamento richiesto di ufficio, ai sensi dell'articolo 15,
comma 5, l'ordinanza è immediatamente trasmessa al Consiglio di
Stato a cura della segreteria e comunicata alle parti.
3. La pronuncia sulla competenza resa
dal Consiglio di Stato, in sede di regolamento o di appello ai
sensi dell'articolo 62, comma 4, vincola i tribunali
amministrativi regionali. Se viene indicato come competente un
tribunale diverso da quello adito, il giudizio deve essere
riassunto nel termine perentorio di trenta
giorni dalla notificazione
dell'ordinanza che pronuncia sul regolamento, ovvero
entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. |
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Art. 18. Ricusazione |
5. In ogni caso la decisione
definitiva sull'istanza è adottata, entro trenta
giorni dalla sua proposizione,
dal collegio previa sostituzione del magistrato ricusato, che
deve essere sentito. |
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Art. 41. Notificazione del ricorso e suoi destinatari |
5. Il termine per la notificazione del
ricorso è aumentato di trenta
giorni, se le parti o alcune di
esse risiedono in altro Stato d'Europa, o di novanta giorni se
risiedono fuori d'Europa. |
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Art. 45. Deposito del ricorso e degli altri atti processuali |
1. Il ricorso e gli altri atti
processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati
nella segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal momento
in cui l'ultima notificazione dell'atto stesso si è perfezionata
anche per il destinatario. I termini di cui al presente comma
sono aumentati nei casi e nella misura di cui all'articolo 41,
comma 5. |
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Art. 47. Ripartizione delle controversie tra tribunali
amministrativi regionali e sezioni staccate |
2. Se una parte, diversa dal
ricorrente, ritiene che il ricorso debba essere deciso dal
tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo
anziché dalla sezione staccata, o viceversa, deve eccepirlo
nell'atto di costituzione o, comunque, con atto depositato non
oltre trenta giorni dalla
scadenza del termine di cui articolo 46, comma 1. Il presidente
del tribunale amministrativo regionale provvede sulla eccezione
con ordinanza motivata non impugnabile, udite le parti che ne
facciano richiesta. Se sono state disposte misure cautelari, si
applica l'articolo 15, commi 8 e 9. |
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Art. 50. Intervento volontario in causa |
3. Il deposito dell'atto di intervento
di cui all'articolo 28, comma 2, è ammesso fino a trenta
giorni prima dell'udienza. |
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Art. 60. Definizione del giudizio in esito all'udienza cautelare |
1. [...] Se la parte dichiara che
intende proporre regolamento di competenza o di giurisdizione,
il giudice assegna un termine non superiore a trenta
giorni. [...] |
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Art. 62. Appello cautelare |
1. Contro le ordinanze cautelari è
ammesso appello al Consiglio di Stato, da proporre nel termine
di trenta giorni dalla
notificazione dell'ordinanza, ovvero di sessanta
giorni dalla sua pubblicazione. |
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Art. 71. Fissazione dell'udienza |
6. Il presidente designa il relatore
almeno trenta giorni prima
della data di udienza. |
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Art. 73. Udienza di discussione |
1. Le parti possono produrre documenti
fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino
a trenta giorni liberi
e presentare repliche fino a venti giorni liberi.
3. […]. Se la questione emerge dopo il
passaggio in decisione, il giudice riserva quest’ultima e con
ordinanza assegna alle parti un termine non superiore a
trenta giorni
per il deposito di memorie. |
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Art. 77. Querela di falso |
3. La prova dell'avvenuta proposizione
della querela di falso è depositata agli atti di causa entro trenta
giorni dalla scadenza del
termine fissato ai sensi del comma 1. In difetto il presidente
fissa l'udienza di discussione. |
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Art. 94. Deposito delle impugnazioni |
1. Nei giudizi di appello, di
revocazione e di opposizione di terzo il ricorso deve essere
depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di
decadenza, entro trenta giorni dall'ultima
notificazione ai sensi dell'articolo
45,
unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova
delle eseguite notificazioni. |
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Art. 103. Riserva facoltativa di appello |
1. Contro le sentenze non definitive è
proponibile l'appello ovvero la riserva di appello, con atto
notificato entro il termine per l'appello e depositato nei
successivi trenta giorni presso
la segreteria del tribunale amministrativo regionale. |
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Art. 116. Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi |
1. Contro le determinazioni e contro
il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi
il ricorso è proposto entro trenta
giorni dalla conoscenza della
determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio,
mediante notificazione all'amministrazione e agli eventuali
controinteressati. Si applica l'articolo 49. Il termine per la
proposizione di ricorsi incidentali o motivi aggiunti è di trenta
giorni.
4. Il giudice decide con sentenza in
forma semplificata; sussistendone i presupposti, ordina
l'esibizione e, ove previsto, la pubblicazione, dei documenti
richiesti, entro un termine non superiore, di norma, a
trenta giorni, dettando, ove
occorra, le relative modalità. |
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Art. 117. Ricorsi avverso il silenzio |
2. Il ricorso è deciso con sentenza in
forma semplificata e in caso di totale o parziale accoglimento
il giudice ordina all'amministrazione di provvedere entro un
termine non superiore, di norma, a trenta
giorni. |
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Art. 119. Rito abbreviato comune a determinate materie |
3. Salva l'applicazione dell'articolo
60, il tribunale amministrativo regionale chiamato a pronunciare
sulla domanda cautelare, accertata la completezza del
contraddittorio ovvero disposta l'integrazione dello stesso, se
ritiene, a un primo sommario esame, la sussistenza di profili di
fondatezza del ricorso e di un pregiudizio grave e irreparabile,
fissa con ordinanza la data di discussione del merito alla prima
udienza successiva alla scadenza del termine di trenta
giorni dalla data di deposito
dell'ordinanza, disponendo altresì il deposito dei documenti
necessari e l'acquisizione delle eventuali altre prove
occorrenti. In caso di rigetto dell'istanza cautelare da parte
del tribunale amministrativo regionale, ove il Consiglio di
Stato riformi l'ordinanza di primo grado, la pronuncia di
appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la
fissazione dell'udienza di merito. In tale ipotesi, il termine
di trenta giorni decorre
dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte della
segreteria del tribunale amministrativo regionale, che ne dà
avviso alle parti.
6. La parte può chiedere al Consiglio
di Stato la sospensione dell'esecutività del dispositivo,
proponendo appello entro trenta
giorni dalla relativa
pubblicazione, con riserva dei motivi da proporre entro trenta
giorni dalla notificazione
della sentenza ovvero entro tre mesi dalla sua pubblicazione.
[...] |
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Art. 120. Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all'articolo
119, comma 1, lettera a) |
2. Nel caso in cui sia mancata la
pubblicità del bando, il ricorso non può comunque essere più
proposto decorsi trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso di
aggiudicazione definitiva di cui all'articolo 65 e all'articolo
225 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a condizione
che tale avviso contenga la motivazione dell'atto con cui la
stazione appaltante ha deciso di affidare il contratto senza
previa pubblicazione del bando [...].
5. Per l'impugnazione degli atti di
cui al presente articolo il ricorso e i motivi aggiunti, anche
avverso atti diversi da quelli già impugnati, devono essere
proposti nel termine di trenta
giorni, decorrente dalla
ricezione della comunicazione di cui all'articolo 79 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o, per i bandi e gli avvisi
con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione di cui all'articolo 66, comma 8, dello stesso
decreto; ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto.
Per il ricorso incidentale la decorrenza del termine è
disciplinata dall’art. 42.
6. [...] Della data di udienza è dato
immediato avviso alle parti a cura della segreteria, a mezzo
posta elettronica certificata. In caso di esigenze istruttorie o
quando è necessario integrare il contraddittorio o assicurare il
rispetto di termini a difesa, la definizione del merito viene
rinviata, con l'ordinanza che dispone gli adempimenti istruttori
o l'integrazione del contraddittorio o dispone il rinvio per
l'esigenza di rispetto dei termini a difesa, ad una udienza da
tenersi non oltre trenta giorni.
9. Il Tribunale amministrativo
regionale deposita la sentenza con la quale definisce il
giudizio entro trenta giorni dall'udienza
di discussione.
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Art. 130. Procedimento in primo grado in relazione alle
operazioni elettorali di comuni, province, regioni e Parlamento
europeo |
1. Salvo quanto disposto nel Capo II del presente Titolo, contro
tutti gli atti del procedimento elettorale successivi
all'emanazione dei comizi elettorali è ammesso ricorso soltanto
alla conclusione del procedimento elettorale, unitamente
all'impugnazione dell'atto di proclamazione degli eletti:
a) quanto alle elezioni di comuni,
province e regioni, da parte di qualsiasi candidato o elettore
dell'ente della cui elezione si tratta, al tribunale
amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il
predetto ente territoriale, da depositare nella segreteria del
tribunale adito entro il termine di trenta
giorni dalla proclamazione
degli eletti;
b) quanto alle elezioni dei membri del
Parlamento europeo spettanti all'Italia, da parte di qualsiasi
candidato o elettore, davanti al Tribunale amministrativo
regionale del Lazio, sede di Roma, da depositare nella relativa
segreteria entro il termine di trenta
giorni dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei candidati proclamati
eletti. |
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Art. 132. Procedimento in appello in relazione alle operazioni
elettorali del Parlamento europeo |
2. L'atto di appello contenente i
motivi deve essere depositato entro il termine di trenta
giorni decorrenti dalla
ricezione dell'avviso di pubblicazione della sentenza. |
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Allegato 2 – Norme di attuazione / Titolo IV – Processo
amministrativo telematico.
Art. 13 - bis. Misure transitorie per l’uniforme applicazione
del processo amministrativo telematico |
1. […]. Il presidente del Consiglio di
Stato comunica l’accoglimento della richiesta entro
trenta giorni
dal ricevimento, e in tal caso nell’udienza davanti al tribunale
il processo è sospeso fino all’esito della decisione
dell’adunanza plenaria. La mancata risposta del Consiglio di
Stato entro trenta giorni
dal ricevimento della richiesta equivale a rigetto. |
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Art. 55. Misure cautelari collegiali |
5. Sulla domanda cautelare il collegio
pronuncia nella prima camera di consiglio successiva al ventesimo
giorno dal perfezionamento,
anche per il destinatario, dell'ultima notificazione e, altresì,
al decimo giorno dal deposito del ricorso. Le parti possono
depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima
della camera di consiglio. |
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Art. 60. Definizione del giudizio in esito all'udienza cautelare |
1. In sede di decisione della domanda
cautelare, purché siano trascorsi almeno venti
giorni dall'ultima
notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza
del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le
parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il
giudizio con sentenza in forma semplificata, salvo che una delle
parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso
incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di
giurisdizione. [...] |
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Art. 73. Udienza di discussione |
1. Le parti possono produrre documenti
fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a
trenta giorni liberi e presentare repliche fino a venti
giorni liberi. |
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Art. 131. Procedimento in appello in relazione alle operazioni
elettorali di comuni, province e regioni |
1. L'appello avverso le sentenze di
cui all'articolo 130 è proposto entro il termine di venti
giorni dalla notifica della
sentenza, per coloro nei cui confronti è obbligatoria la
notifica; per gli altri candidati o elettori nel termine di venti
giorni decorrenti dall'ultimo
giorno della pubblicazione della sentenza medesima nell'albo
pretorio del comune. |
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Art. 61. Misure cautelari anteriori alla causa
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5. [...] Il provvedimento di
accoglimento perde comunque effetto ove entro quindici
giorni dalla sua emanazione non
venga notificato il ricorso con la domanda cautelare ed esso non
sia depositato nei successivi cinque giorni corredato da istanza
di fissazione di udienza; [...]. |
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Art. 130
. Procedimento in primo grado in relazione alle operazioni
elettorali di comuni, province, regioni e Parlamento europeo |
5. L'amministrazione resistente e i
controinteressati depositano nella segreteria le proprie
controdeduzioni nei quindici
giorni successivi a quello in
cui la notificazione si è perfezionata nei loro confronti.
8. La sentenza è immediatamente
trasmessa in copia, a cura della segreteria del tribunale
amministrativo regionale, al Sindaco, alla giunta provinciale,
alla giunta regionale, al presidente dell'ufficio elettorale
nazionale, a seconda dell'ente cui si riferisce l'elezione. Il
comune, la provincia o la regione della cui elezione si tratta
provvede, entro ventiquattro ore dal ricevimento, alla
pubblicazione per quindici
giorni del dispositivo della
sentenza nell'albo o bollettino ufficiale dell'ente interessato
a mezzo del segretario che ne è diretto responsabile. In caso di
elezioni relative a comuni, province o regioni, la sentenza è
comunicata anche al Prefetto [...]. |
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Art. 16. Regime della competenza |
2. Il Consiglio di Stato decide con
ordinanza in camera di consiglio, previo avviso della fissazione
della medesima, inviato almeno dieci
giorni prima ai difensori che
si siano costituiti. L'ordinanza provvede anche sulle spese del
regolamento salvo il caso di regolamento richiesto d'ufficio. La
pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo la sentenza
che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa
nella sentenza. Al procedimento si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 55, commi da 5 a 8. |
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Art. 55. Misure cautelari collegiali |
5. Sulla domanda cautelare il collegio
pronuncia nella prima camera di consiglio successiva al
ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario,
dell'ultima notificazione e, altresì, al decimo
giorno dal deposito del
ricorso. Le parti possono depositare memorie e documenti fino a
due giorni liberi prima della camera di consiglio. |
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Art. 84. Rinuncia
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3. La rinuncia deve essere notificata
alle altre parti almeno dieci
giorni prima dell'udienza. Se
le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono,
il processo si estingue. |
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Art. 121. Inefficacia del contratto nei casi di gravi violazioni |
5. La inefficacia del contratto prevista dal comma 1, lettere a)
e b), non trova applicazione quando la stazione appaltante abbia
posto in essere la seguente procedura:
c) il contratto non sia stato concluso
prima dello scadere di un termine di almeno dieci
giorni decorrenti dal giorno
successivo alla data di pubblicazione dell'avviso di cui alla
lettera b). |
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Art. 130. Procedimento in primo grado in relazione alle
operazioni elettorali di comuni, province, regioni e Parlamento
europeo |
3. Il ricorso è notificato, unitamente
al decreto di fissazione dell'udienza, a cura di chi lo ha
proposto, entro dieci giorni dalla
data della comunicazione del decreto di cui al comma 2: [...]
4. Entro dieci
giorni dall'ultima
notificazione di cui al comma 3, il ricorrente deposita nella
segreteria del tribunale la copia del ricorso e del decreto, con
la prova dell'avvenuta notificazione, insieme con gli atti e
documenti del giudizio.
7. La sentenza è pubblicata entro il
giorno successivo alla decisione della causa. Se la complessità
delle questioni non consente la pubblicazione della sentenza,
nello stesso termine di cui al periodo precedente è pubblicato
il dispositivo mediante deposito in segreteria. In tal caso la
sentenza è pubblicata entro i dieci
giorni successivi. |
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Art. 119. Rito abbreviato comune a determinate materie
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5. Quando almeno una delle parti,
nell’udienza discussione, dichiara di avere interesse alla
pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza,
il dispositivo è pubblicato mediante deposito in segreteria, non
oltre sette giorni
dalla decisione della causa. […]. |
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Art. 120. Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all'articolo
119, comma 1, lettera a) |
9. Il Tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza
con la quale definisce il giudizio entro trenta giorni
dall'udienza di discussione; le parti possono chiedere
l’anticipata pubblicazione del dispositivo, che avviene entro
due giorni dall’udienza. |
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Art. 56. Misure cautelari monocratiche |
5. Se la parte si avvale della facoltà
di cui al secondo periodo del comma 2 le misure cautelari
perdono efficacia se il ricorso non viene notificato per via
ordinaria entro cinque giorni dalla
richiesta delle misure cautelari provvisorie.
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Art. 61. Misure cautelari anteriori alla causa |
5. Il provvedimento di accoglimento è
notificato dal richiedente alle altre parti entro il termine
perentorio fissato dal giudice, non superiore a cinque
giorni [...]. Il provvedimento
di accoglimento perde comunque effetto ove entro quindici giorni
dalla sua emanazione non venga notificato il ricorso con la
domanda cautelare ed esso non sia depositato nei successivi cinque
giorni corredato da istanza di
fissazione di udienza [...]. |
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Art. 68. Termini e modalità dell'istruttoria |
2. Per l'assunzione fuori udienza dei
mezzi di prova è delegato uno dei componenti del collegio, il
quale procede con l'assistenza del segretario che redige i
relativi verbali. Il segretario comunica alle parti almeno cinque
giorni prima il giorno, l'ora e
il luogo delle operazioni. |
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Art. 89. Pubblicazione e comunicazione della sentenza |
3. Il segretario dà atto del deposito
in calce alla sentenza, vi appone la data e la firma ed entro cinque
giorni ne dà comunicazione alle
parti costituite. |
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Art. 123. Sanzioni alternative |
1. Nei casi di cui all'articolo 121, comma 4, il giudice
amministrativo individua le seguenti sanzioni alternative da
applicare alternativamente o cumulativamente:
a) [...]. La sentenza che applica le
sanzioni è comunicata, a cura della segreteria, al Ministero
dell'economia e delle finanze entro cinque
giorni dalla pubblicazione; |
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Art. 132. Procedimento in appello in relazione alle
operazioni elettorali del Parlamento europeo |
1. Le parti del giudizio di primo
grado possono proporre appello mediante dichiarazione da
presentare presso la segreteria del tribunale amministrativo
regionale che ha pronunciato la sentenza, entro il termine di cinque
giorni decorrenti dalla
pubblicazione della sentenza o, in mancanza, del dispositivo. |
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Art. 18 Ricusazione
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2. La ricusazione si propone, almeno
tre giorni prima
dell’udienza designata, con domanda
diretta al presidente, quando sono noti i magistrati che devono
prendere parte all’udienza; in caso contrario può proporsi
oralmente all’udienza medesima prima della discussione. |
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Art. 129. Giudizio avverso gli atti di esclusione dal
procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali
e regionali |
1. I provvedimento immediatamente
lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento
elettorale preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e
regionali e per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo
spettanti all’Italia sono impugnabili innanzi al tribunale
amministrativo regionale competente nel termine di
tre giorni
dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla
comunicazione, se prevista degli atti impugnati.
5. L’udienza di discussione si
celebra, senza possibilità di rinvio anche in presenza di
ricorsi incidenteale, nel termine di
tre giorni
dal deposito del ricorso, senza avvisi. […]. |
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Art. 55. Misure cautelari collegiali |
5. [...] Le parti possono depositare
memorie e documenti fino a due
giorni liberi prima della
camera di consiglio. |
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Art. 120. Disposizioni specifiche ai giudizi di cui
all'articolo 119, comma 1, lettera a) |
9. Il Tribunale amministrativo
regionale deposita la sentenza con la quale definisce il
giudizio entro trenta giorni dall'udienza di discussione; le
parti possono chiedere l’anticipata pubblicazione del
dispositivo, che avviene entro due
giorni dall’udienza |
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Art. 129. Giudizio avverso gli atti di esclusione dal
procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali
e regionali |
8. Il ricorso di appello, nel termine
di due giorni dalla
pubblicazione della sentenza, deve essere, a pena di decadenza:
[...] |
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Art. 130. Procedimento in primo grado in relazione
alle operazioni elettorali di comuni, province, regioni e
Parlamento europeo |
7. La sentenza è pubblicata entro il giorno
successivo alla decisione della
causa. |