[M]ateriali
Codice dell'amministrazione digitale
Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (G.U. n. 112 del 16-5-2005 S.O. n. 93).
Testo vigente al 2 dicembre 2009.
Risorse
- Decreto Legislativo del 7 marzo 2005, n.82 (G.U. n. 112 del 16-5-2005 Suppl. Ordinario n. 93)
- Parere del Consiglio di Stato sul Codice dell'amministrazione digitale: sezione consultiva per gli atti normativi, adunanza del 7 febbraio 2005
- Decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, a norma dell’articolo 10 della legge delega 29 luglio 2003, n. 229
- Modifiche al Codice P.A. Digitale: relazione illustrativa al Decreto correttivo
- Modifiche al Codice P.A. Digitale: parere n. 31/2006 del Consiglio di Stato
- Modifiche al Codice P.A. Digitale: parere del Garante Privacy
- Codice PA digitale, cosa cambia per il cittadino? su Punto Informatico del 22.3.2006
Indice
ART. 1 (Definizioni)
ART. 2 (Finalità e ambito di applicazione)
ART. 3 (Diritto all'uso delle tecnologie)
ART. 4 (Partecipazione al procedimento amministrativo informatico)
ART. 5 (Effettuazione dei pagamenti con modalità informatiche)
ART. 6 (Utilizzo della posta elettronica certificata)
ART. 7 (Qualità dei servizi resi e soddisfazione dell'utenza)
ART. 8 (Alfabetizzazione informatica dei cittadini)
ART. 9 (Partecipazione democratica elettronica)
ART. 10 (Sportelli per le attività produttive)
ART. 11 (Registro informatico degli adempimenti amministrativi
per le imprese)
ART. 12 (Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione
e delle comunicazioni nell'azione amministrativa)
ART. 13 (Formazione informatica dei dipendenti pubblici)
ART. 14 (Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali)
ART. 15 (Digitalizzazione e riorganizzazione)
ART. 16 (Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri
in materia di innovazione e tecnologie)
ART. 17 (Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le
tecnologie)
ART. 18 (Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica)
ART. 19 (Banca dati per la legislazione in materia di pubblico
impiego)
ART. 20 (Documento informatico)
ART. 21 (Valore probatorio del documento informatico sottoscritto)
ART. 22 (Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni)
ART. 23 (Copie di atti e documenti informatici)
ART. 24 (Firma digitale)
ART. 25 (Firma autenticata)
ART. 26 (Certificatori)
ART. 27 (Certificatori qualificati)
ART. 28 (Certificati qualificati)
ART. 29 (Accreditamento)
ART. 30 (Responsabilità del certificatore)
ART. 31 (Vigilanza sull'attività di certificazione)
ART. 32 (Obblighi del titolare e del certificatore)
ART. 33 (Uso di pseudonimi)
ART. 34 (Norme particolari per le pubbliche amministrazioni
e per altri soggetti qualificati)
ART. 35 (Dispositivi sicuri e procedure per la generazione
della firma)
ART. 36 (Revoca e sospensione dei certificati qualificati)
ART. 37 (Cessazione dell'attività)
ART. 38 (Pagamenti informatici)
ART. 39 (Libri e scritture)
ART. 40 (Formazione di documenti informatici)
ART. 41 (Procedimento e fascicolo informatico)
ART. 42 (Dematerializzazione dei documenti delle pubbliche
amministrazioni)
ART. 43 (Riproduzione e conservazione dei documenti)
ART. 44 (Requisiti per la conservazione dei documenti informatici)
ART. 45 (Valore giuridico della trasmissione)
ART. 46 (Dati particolari contenuti nei documenti trasmessi)
ART. 47 (Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica
tra le pubbliche amministrazioni)
ART. 48 (Posta elettronica certificata)
ART. 49 (Segretezza della corrispondenza trasmessa per via
telematica)
ART. 50 (Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni)
ART. 51 (Sicurezza dei dati)
ART. 52 (Accesso telematico ai dati e documenti delle pubbliche
amministrazioni)
ART. 53 (Caratteristiche dei siti)
ART. 54 (Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni)
ART. 55 (Consultazione delle iniziative normative del Governo)
ART. 56 (Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi
al giudice amministrativo e contabile)
ART. 57 (Moduli e formulari)
ART. 57bis (Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni
ART. 58 (Modalità della fruibilità del dato)
ART. 59 (Dati territoriali)
ART. 60 (Base di dati di interesse nazionale)
ART. 61 (Delocalizzazione dei registri informatici)
ART. 62 (Indice nazionale delle anagrafi)
ART. 63 (Organizzazione e finalità dei servizi in rete)
ART. 64 (Modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle
pubbliche amministrazioni)
ART. 65 (Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche
amministrazioni per via telematica)
ART. 66 (Carta d'identità elettronica e carta nazionale dei
servizi)
ART. 67 (Modalità di sviluppo ed acquisizione)
ART. 68 (Analisi comparativa delle soluzioni)
ART. 69 (Riuso dei programmi informatici)
ART. 70 (Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili)
ART. 71 (Regole tecniche)
ART. 72 (Definizioni relative al sistema pubblico di connettività)
ART. 73 (Sistema pubblico di connettività (SPC))
ART. 74 (Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni)
ART.76 (Scambio di documenti informatici nell’ambito del Sistema pubblico di connettività)
ART. 77 (Finalità del Sistema pubblico di connettività)
ART.78 (Compiti delle pubbliche amministrazioni nel Sistema pubblico di connettività )
ART. 79 (Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettività)
ART. 80 (Composizione della Commissione di coordinamento del sistema pubblico di connettività)
ART. 81 (Ruolo del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione)
ART. 82 (Fornitori del Sistema pubblico di connettività)
ART. 83 (Contratti quadro)
ART. 84 (Migrazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione)
ART. 85 (Collegamenti operanti per il tramite della Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni)
ART. 86 (Compiti e oneri del CNIPA)
ART. 87 (Regolamenti)
ART. 88 (Norme transitorie per la firma digitale)
ART. 89 (Aggiornamenti)
ART. 90 (Oneri finanziari)
ART. 91 (Abrogazioni)
ART. 92 (Entrata in vigore del codice)
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
1. Ai fini del presente codice si intende per:
a) allineamento dei dati: il processo di coordinamento dei dati presenti in
più archivi finalizzato alla verifica della corrispondenza delle
informazioni in essi contenute;
b) autenticazione informatica: la validazione dell'insieme di dati
attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto, che ne distinguono
l'identità nei sistemi informativi, effettuata attraverso opportune
tecnologie anche al fine di garantire la sicurezza dell'accesso (1);
c) carta d'identità elettronica: il documento d'identità munito di
fotografia del titolare rilasciato su supporto informatico dalle
amministrazioni comunali con la prevalente finalità di dimostrare l'identità
anagrafica del suo titolare;
d) carta nazionale dei servizi: il documento rilasciato su supporto
informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati
dalle pubbliche amministrazioni;
e) certificati elettronici: gli attestati elettronici che collegano
all'identità del titolare i dati utilizzati per verificare le firme
elettroniche (1);
f) certificato qualificato: il certificato elettronico conforme ai requisiti
di cui all'allegato I della direttiva 1999/93/CE, rilasciati da
certificatori che rispondono ai requisiti di cui all'allegato II della
medesima direttiva;
g) certificatore: il soggetto che presta servizi di certificazione delle
firme elettroniche o che fornisce altri servizi connessi con queste ultime;
h) chiave privata: l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche,
utilizzato dal soggetto titolare, mediante il quale si appone la firma
digitale sul documento informatico;
i) chiave pubblica: l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato
ad essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma digitale apposta
sul documento informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche;
l) dato a conoscibilità limitata: il dato la cui conoscibilità è riservata
per legge o regolamento a specifici soggetti o categorie di soggetti;
m) dato delle pubbliche amministrazioni: il dato formato, o comunque
trattato da una pubblica amministrazione;
n) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque;
o) disponibilità: la possibilità di accedere ai dati senza restrizioni non
riconducibili a esplicite norme di legge;
p) documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o
dati giuridicamente rilevanti;
q) firma elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati
oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici,
utilizzati come metodo di identificazione informatica (1);
r) firma elettronica qualificata: la firma elettronica ottenuta attraverso
una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al
firmatario, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un
controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da
consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente
modificati, che sia basata su un certificato qualificato e realizzata
mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma (1);
s) firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica qualificata
basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata,
correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al
destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere
manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento
informatico o di un insieme di documenti informatici;
t) fruibilità di un dato: la possibilità di utilizzare il dato anche
trasferendolo nei sistemi informativi automatizzati di un'altra
amministrazione;
u) gestione informatica dei documenti: l'insieme delle attività finalizzate
alla registrazione e segnatura di protocollo, nonché alla classificazione,
organizzazione, assegnazione, reperimento e conservazione dei documenti
amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni, nell'ambito del
sistema di classificazione d'archivio adottato, effettuate mediante sistemi
informatici;
v) originali non unici: i documenti per i quali sia possibile risalire al
loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia
obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi;
z) pubbliche amministrazioni centrali: le amministrazioni dello Stato, ivi
compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni
educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici non economici
nazionali, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN), le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300 (2);
aa) titolare: la persona fisica cui è attribuita la firma elettronica e che
ha accesso ai dispositivi per la creazione della firma elettronica;
bb) validazione temporale: il risultato della procedura informatica con cui
si attribuiscono, ad uno o più documenti informatici, una data ed un orario
opponibili ai terzi.
(1) Lettera modificata dall'articolo 1 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
(2) Vedi le disposizioni di cui all'articolo 48 del D.L. 25 giugno 2008, n.
112, non ancora convertito in legge.
ART. 2 (Finalità e ambito di applicazione)
1. Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la
gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità
dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine
utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell'informazione e
della comunicazione.
2. Le disposizioni del presente codice si applicano alle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, salvo che sia diversamente stabilito, nel rispetto della loro
autonomia organizzativa e comunque nel rispetto del riparto di competenza di cui
all'articolo 117 della Costituzione.
2-bis. Tutte le disposizioni previste dal presente codice per le pubbliche
amministrazioni si applicano, ove possibile tecnicamente e a condizione che non
si producano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ovvero, direttamente
o indirettamente, aumenti di costi a carico degli utenti, anche ai soggetti
privati preposti all’esercizio di attività amministrative (1).
3. Le disposizioni di cui al capo II concernenti i documenti informatici, le
firme elettroniche, i pagamenti informatici, i libri e le scritture, le
disposizioni di cui al capo III, relative alla formazione, gestione, alla
conservazione, nonché le disposizioni di cui al capo IV relative alla
trasmissione dei documenti informatici si applicano anche ai privati ai sensi
dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445.
4. Le disposizioni di cui al capo V, concernenti l'accesso ai documenti
informatici, e la fruibilità delle informazioni digitali si applicano anche ai
gestori di servizi pubblici ed agli organismi di diritto pubblico.
5. Le disposizioni del presente codice si applicano nel rispetto della
disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e, in
particolare, delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati
personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I cittadini
e le imprese hanno, comunque, diritto ad ottenere che il trattamento dei dati
effettuato mediante l'uso di tecnologie telematiche sia conformato al rispetto
dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato
(2).
6. Le disposizioni del presente codice non si applicano limitatamente
all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e
sicurezza nazionale, e consultazioni elettorali.
(1) Comma aggiunto dall'articolo 36, comma 5, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.
(2) Comma modificato dall'articolo 2 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
SEZIONE II
(Diritti dei cittadini e delle imprese)
ART. 3 (Diritto all'uso delle tecnologie)
1. I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l'uso
delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche
amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi statali nei limiti di quanto
previsto nel presente codice (1).
1-bis. Il principio di cui al comma 1 si applica alle amministrazioni regionali
e locali nei limiti delle risorse tecnologiche ed organizzative disponibili e
nel rispetto della loro autonomia normativa (2).
1-ter. Le controversie concernenti l'esercizio del diritto di cui al comma 1
sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (2).
(1) Comma modificato dall'articolo 3 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
(2) Comma inserito dall'articolo 3 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
ART. 4 (Partecipazione al procedimento amministrativo informatico)
1. La partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione secondo quanto disposto dagli articoli 59 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Ogni atto e documento può essere trasmesso alle pubbliche amministrazioni con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione se formato ed inviato nel rispetto della vigente normativa.
ART. 5 (Effettuazione dei pagamenti con modalità informatiche)
1. A decorrere dal 30 giugno 2007, le pubbliche amministrazioni centrali con sede nel territorio italiano consentono l'effettuazione dei pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
ART. 6 (Utilizzo della posta elettronica certificata)
1. Le pubbliche amministrazioni centrali utilizzano la posta elettronica
certificata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68, per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati
che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle pubbliche
amministrazioni regionali e locali salvo che non sia diversamente stabilito.
2-bis. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali hanno facoltà di
assegnare ai cittadini residenti caselle di posta elettronica certificata atte
alla trasmissione di documentazione ufficiale (1).
(1) Comma aggiunto dall'articolo 34, comma 1, lettera a), della Legge 18 giugno
2009, n. 69.
ART. 7 (Qualità dei servizi resi e soddisfazione dell'utenza)
1. Le pubbliche amministrazioni centrali provvedono alla riorganizzazione ed aggiornamento dei servizi resi; a tale fine sviluppano l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, sulla base di una preventiva analisi delle reali esigenze dei cittadini e delle imprese, anche utilizzando strumenti per la valutazione del grado di soddisfazione degli utenti.
2. Entro il 31 maggio di ciascun anno le pubbliche amministrazioni centrali trasmettono al Ministro delegato per la funzione pubblica e al Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie una relazione sulla qualità dei servizi resi e sulla soddisfazione dell'utenza.
ART. 8 (Alfabetizzazione informatica dei cittadini)
1. Lo Stato promuove iniziative volte a favorire l'alfabetizzazione informatica dei cittadini con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione, anche al fine di favorire l'utilizzo dei servizi telematici delle pubbliche amministrazioni.
ART. 9 (Partecipazione democratica elettronica)
1. Lo Stato favorisce ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all'estero, al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili sia individuali che collettivi.
ART. 10 (Sportelli per le attività produttive)
1. Lo sportello unico di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, è realizzato in modalità informatica ed
eroga i propri servizi verso l'utenza anche in via telematica.
2. Gli sportelli unici consentono l'invio di istanze, dichiarazioni, documenti e
ogni altro atto trasmesso dall'utente in via telematica e sono integrati con i
servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.
3. Al fine di promuovere la massima efficacia ed efficienza dello sportello
unico, anche attraverso l'adozione di modalità omogenee di relazione con gli
utenti nell'intero territorio nazionale, lo Stato, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
individua uno o più modelli tecnico-organizzativi di riferimento, tenendo
presenti le migliori esperienze realizzate che garantiscano l'interoperabilità
delle soluzioni individuate.
4. Lo Stato realizza, nell'ambito di quanto previsto dal sistema pubblico di
connettività di cui al presente decreto, un sistema informatizzato per le
imprese relativo ai procedimenti di competenza delle amministrazioni centrali
anche ai fini di quanto previsto all'articolo 11 (1).
(1) Comma modificato dall'articolo 4 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
ART. 11 (Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese)
1. Presso il Ministero delle attività produttive, che si avvale a questo
scopo del sistema informativo delle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, è istituito il Registro informatico degli adempimenti
amministrativi per le imprese, di seguito denominato «Registro», il quale
contiene l'elenco completo degli adempimenti amministrativi previsti dalle
pubbliche amministrazioni per l'avvio e l'esercizio delle attività di impresa,
nonché i dati raccolti dalle amministrazioni comunali negli archivi informatici
di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Il Registro, che si articola su base regionale con apposite sezioni del sito
informatico, fornisce, ove possibile, il supporto necessario a compilare in via
elettronica la relativa modulistica.
2. È fatto obbligo alle amministrazioni pubbliche, nonché ai concessionari di
lavori e ai concessionari e gestori di servizi pubblici, di trasmettere in via
informatica al Ministero delle attività produttive l'elenco degli adempimenti
amministrativi necessari per l'avvio e l'esercizio dell'attività di impresa.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro delle attività produttive e del Ministro delegato per l'innovazione e
le tecnologie, sono stabilite le modalità di coordinamento, di attuazione e di
accesso al Registro, nonché di connessione informatica tra le diverse sezioni
del sito.
4. Il Registro è pubblicato su uno o più siti telematici, individuati con
decreto del Ministro delle attività produttive.
5. Del Registro possono avvalersi le autonomie locali, qualora non provvedano in
proprio, per i servizi pubblici da loro gestiti.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede ai
sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 29 luglio 2003, n. 229.
(1) Per il regolamento recante modalità di coordinamento, attuazione ed accesso
al Registro informatico degli adempimenti amministrativi vedi il D.P.C.M. 3
aprile 2006, n. 200.
SEZIONE III
(Organizzazione delle pubbliche amministrazioni - Rapporti fra Stato, Regioni e autonomie locali)
ART. 12 (Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa)
1. Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria
attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la
realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità,
imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione.
1-bis. Gli organi di governo nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico
ed in particolare nell'emanazione delle direttive generali per l'attività
amministrativa e per la gestione ai sensi del comma 1 dell' articolo 14 del
decreto legislativo n. 165 del 2001 , promuovono l'attuazione delle disposizioni
del presente decreto (1).
1-ter. I dirigenti rispondono dell'osservanza ed attuazione delle disposizioni
di cui al presente decreto ai sensi e nei limiti degli articoli 21 e 55 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali
responsabilità penali, civili e contabili previste dalle norme vigenti (1).
2. Le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste
e i privati, con misure informatiche, tecnologiche, e procedurali di sicurezza,
secondo le regole tecniche di cui all'articolo 71.
3. Le pubbliche amministrazioni operano per assicurare l'uniformità e la
graduale integrazione delle modalità di interazione degli utenti con i servizi
informatici da esse erogati, qualunque sia il canale di erogazione, nel rispetto
della autonomia e della specificità di ciascun erogatore di servizi.
4. Lo Stato promuove la realizzazione e l'utilizzo di reti telematiche come
strumento di interazione tra le pubbliche amministrazioni ed i privati.
5. Le pubbliche amministrazioni utilizzano le tecnologie dell'informazione e
della comunicazione, garantendo, nel rispetto delle vigenti normative, l'accesso
alla consultazione, la circolazione e lo scambio di dati e informazioni, nonché
l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le
diverse amministrazioni nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi
dell'articolo 71.
5-bis. Le pubbliche amministrazioni implementano e consolidano i processi di
informatizzazione in atto, ivi compresi quelli riguardanti l'erogazione in via
telematica di servizi a cittadini ed imprese anche con l'intervento di privati
(1).
(1) Comma aggiunto dall'articolo 5 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
ART. 13 (Formazione informatica dei dipendenti pubblici)
1. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei piani di cui all'articolo 7-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nell'ambito delle risorse finanziarie previste dai piani medesimi, attuano anche politiche di formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
ART. 14 (Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali)
1. In attuazione del disposto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r),
della Costituzione, lo Stato disciplina il coordinamento informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale, dettando anche le regole
tecniche necessarie per garantire la sicurezza e l'interoperabilità dei sistemi
informatici e dei flussi informativi per la circolazione e lo scambio dei dati e
per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle amministrazioni medesime.
2. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali promuovono le intese e gli accordi
e adottano, attraverso la Conferenza unificata, gli indirizzi utili per
realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinato
e condiviso e per l'individuazione delle regole tecniche di cui all'articolo 71.
3. Lo Stato, ai fini di quanto previsto ai commi 1 e 2, istituisce organismi di
cooperazione con le regioni e le autonomie locali, promuove intese ed accordi
tematici e territoriali, favorisce la collaborazione interregionale, incentiva
la realizzazione di progetti a livello locale, in particolare mediante il
trasferimento delle soluzioni tecniche ed organizzative, previene il divario
tecnologico tra amministrazioni di diversa dimensione e collocazione
territoriale.
3-bis. Ai fini di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, è istituita senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, presso la Conferenza unificata, previa
delibera della medesima che ne definisce la composizione e le specifiche
competenze, una Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle
regioni e negli enti locali con funzioni istruttorie e consultive (1).
(1) Comma inserito dall'articolo 6 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
ART. 15 (Digitalizzazione e riorganizzazione)
1. La riorganizzazione strutturale e gestionale delle pubbliche amministrazioni volta al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 12 , comma 1 , avviene anche attraverso il migliore e più esteso utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'ambito di una coordinata strategia che garantisca il coerente sviluppo del processo di digitalizzazione.
2. In attuazione del comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono in particolare a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese, assicurando che l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione avvenga in conformità alle prescrizioni tecnologiche definite nelle regole tecniche di cui all'articolo 71 .
3. La digitalizzazione dell'azione amministrativa è attuata dalle pubbliche amministrazioni con modalità idonee a garantire la partecipazione dell'Italia alla costruzione di reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati e servizi fra le amministrazioni dei Paesi membri dell'Unione europea.
ART. 16 (Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie)
1. Per il perseguimento dei fini di cui al presente codice, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, nell'attività di coordinamento del processo di digitalizzazione e di coordinamento e di valutazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azione formulati dalle pubbliche amministrazioni centrali per lo sviluppo dei sistemi informativi:
a) definisce con proprie direttive le linee strategiche, la pianificazione e le aree di intervento dell'innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni centrali, e ne verifica l'attuazione;
b) valuta, sulla base di criteri e metodiche di ottimizzazione della spesa, il corretto utilizzo delle risorse finanziarie per l'informatica e la telematica da parte delle singole amministrazioni centrali;
c) sostiene progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica, di preminente interesse nazionale, con particolare attenzione per i progetti di carattere intersettoriale;
d) promuove l'informazione circa le iniziative per la diffusione delle nuove tecnologie;
e) detta norme tecniche ai sensi dell'articolo 71 e criteri in tema di pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione, mantenimento dei sistemi informativi automatizzati delle pubbliche amministrazioni centrali e delle loro interconnessioni, nonché della loro qualità e relativi aspetti organizzativi e della loro sicurezza.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione del presente codice.
ART. 17 (Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie)
1. Le pubbliche amministrazioni centrali garantiscono l'attuazione delle
linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione
dell'amministrazione definite dal Governo. A tale fine le predette
amministrazioni individuano un centro di competenza cui afferiscono i compiti
relativi a:
a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, in modo da
assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni;
b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che
esterni, forniti dai sistemi informativi dell'amministrazione;
c) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica;
d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione
dell'accessibilità anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio
2004, n. 4;
e) analisi della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di migliorare
la soddisfazione dell'utenza e la qualità dei servizi nonché di ridurre i tempi
e i costi dell'azione amministrativa;
f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione ai
fini di cui alla lettera e);
g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo
sviluppo e la gestione dei sistemi informativi;
h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più
efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli
strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi
inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra
amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi
cooperativi;
i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione delle direttive impartite
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per
l'innovazione e le tecnologie;
j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno
dell'amministrazione, dei sistemi di posta elettronica, protocollo informatico,
firma digitale e mandato informatico, e delle norme in materia di sicurezza,
accessibilità e fruibilità.
1-bis. Ciascun Ministero istituisce un unico centro di competenza, salva la
facoltà delle Agenzie di istituire un proprio centro (1).
(1) Comma inserito dall'articolo 7 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
ART. 18 (Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica)
1. E' istituita la Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica con funzioni di consulenza al Presidente del Consiglio dei Ministri, o al Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, in materia di sviluppo ed attuazione dell'innovazione tecnologica nelle amministrazioni dello Stato.
2. La Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica è presieduta da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie; ne fanno parte il Presidente del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (d'ora in poi CNIPA), i componenti del CNIPA, il Capo del dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, nonché i responsabili delle funzioni di cui all'articolo 17 .
3. La Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica si riunisce con cadenza almeno semestrale per la verifica dello stato di attuazione dei programmi in materia di innovazione tecnologica e del piano triennale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, provvede, con proprio decreto, a disciplinare il funzionamento della Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica.
5. La Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica può sentire le organizzazioni produttive e di categoria.
6. La Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica opera senza rimborsi spese o compensi per i partecipanti a qualsiasi titolo dovuti, compreso il trattamento economico di missione; dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
ART. 19 (Banca dati per la legislazione in materia di pubblico impiego)
1. è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica una banca dati contenente la normativa generale e speciale in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica cura l'aggiornamento periodico della banca dati di cui al comma 1, tenendo conto delle innovazioni normative e della contrattazione collettiva successivamente intervenuta, e assicurando agli utenti la consultazione gratuita.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge 29 luglio 2003, n. 229.
CAPO II
(DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE; PAGAMENTI, LIBRI E SCRITTURE)
SEZIONE I
(Documento informatico)
ART. 20 (Documento informatico)
1. Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto
informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole
tecniche di cui all' articolo 71 sono validi e rilevanti agli effetti di legge,
ai sensi delle disposizioni del presente codice (1).
1-bis. L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della
forma scritta è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue
caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità,
fermo restando quanto disposto dal comma 2 (2).
2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con
firma digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi
dell' articolo 71 , che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità
e l'immodificabilità del documento, si presume riconducibile al titolare del
dispositivo di firma ai sensi dell' articolo 21 , comma 2, e soddisfa comunque
il requisito della forma scritta, anche nei casi previsti, sotto pena di
nullità, dall' articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12 del codice civile
(3).
3. Le regole tecniche per la formazione, per la trasmissione, la conservazione,
la duplicazione, la riproduzione e la validazione temporale dei documenti
informatici sono stabilite ai sensi dell'articolo 71; la data e l'ora di
formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in
conformità alle regole tecniche sulla validazione temporale (1).
4. Con le medesime regole tecniche sono definite le misure tecniche,
organizzative e gestionali volte a garantire l'integrità, la disponibilità e la
riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico.
5. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di protezione dei dati
personali.
(1) Comma modificato dall'articolo 8 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
(2) Comma inserito dall'articolo 8 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
(3) Comma sostituito dall'articolo 8 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
ART. 21 (Valore probatorio del documento informatico sottoscritto)
1. Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano
probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue
caratteristiche oggettive di qualità , sicurezza, integrità e immodificabilità
(1).
2. Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo
di firma elettronica qualificata, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del
codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al
titolare, salvo che questi dia prova contraria (1).
3. L'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o di un altro
tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico
revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione. La revoca o la
sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione,
salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era
già a conoscenza di tutte le parti interessate.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la firma
elettronica è basata su un certificato qualificato rilasciato da un
certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea,
quando ricorre una delle seguenti condizioni:
a) il certificatore possiede i requisiti di cui alla direttiva 1999/93/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, ed è accreditato in
uno Stato membro;
b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella
Unione europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesima direttiva;
c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un
accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi o
organizzazioni internazionali.
5. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro
riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità
definite con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie.
(1) Comma modificato dall'articolo 9 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
ART. 22 (Documenti informatici originali e copie. Formazione e conservazione)
1. Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti
informatici delle pubbliche amministrazioni costituiscono informazione primaria
ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto,
riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.
2. Nelle operazioni riguardanti le attività di produzione, immissione,
conservazione, riproduzione e trasmissione di dati, documenti ed atti
amministrativi con sistemi informatici e telematici, ivi compresa l'emanazione
degli atti con i medesimi sistemi, devono essere indicati e resi facilmente
individuabili sia i dati relativi alle amministrazioni interessate, sia il
soggetto che ha effettuato l'operazione.
3. Le copie su supporto informatico di documenti formati in origine su altro
tipo di supporto sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui
sono tratte, se la loro conformità all'originale è assicurata dal funzionario a
ciò delegato nell'ambito dell'ordinamento proprio dell'amministrazione di
appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale e nel rispetto delle
regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.
4. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti
informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite ai sensi dell'articolo
71, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, nonché
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentito il Garante per la protezione dei
dati personali.
(1) Rubrica sostituita dall'articolo 10 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
ART. 23 (Copie di atti e documenti informatici)
1. All'articolo 2712 del codice civile dopo le parole: «riproduzioni
fotografiche» è inserita la seguente: «, informatiche».
2. I duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico, anche se
riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi a tutti gli effetti di
legge, se conformi alle vigenti regole tecniche.
2-bis. Le copie su supporto cartaceo di documento informatico, anche
sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale,
sostituiscono ad ogni effetto di legge l'originale da cui sono tratte se la loro
conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico
ufficiale a ciò autorizzato (1).
3. I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti pubblici,
scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti
amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai depositari pubblici
autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli
articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata, da
parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma
elettronica qualificata.
4. Le copie su supporto informatico di qualsiasi tipologia di documenti
analogici originali, formati in origine su supporto cartaceo o su altro supporto
non informatico, sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui
sono tratte se la loro conformità all'originale e' assicurata da chi lo detiene
mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle regole
tecniche di cui all'articolo 71 (2).
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere
individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le
quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della
conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione ottica
sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un
notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da
questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico (3).
6. La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti di cui al comma 3,
esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto
cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge.
7. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla
legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a
mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle
regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 71di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
(1) Comma inserito dall'articolo 11 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
(2) Comma sostituito dall'articolo 16, comma 12, del D.L. 29 novembre 2008, n.
185.
(3) Comma sostituito dall'articolo 16, comma 12, del D.L. 29 novembre 2008, n.
185.
SEZIONE II
(Firme elettroniche e certificatori)
1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata.
2. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente.
3. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.
4. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare, secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71 , la validità del certificato stesso, nonché gli elementi identificativi del titolare e del certificatore e gli eventuali limiti d'uso.
1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile, la firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
2. L'autenticazione della firma digitale o di altro tipo di firma elettronica qualificata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità del certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.
3. L'apposizione della firma digitale o di altro tipo di firma elettronica qualificata da parte del pubblico ufficiale ha l'efficacia di cui all'articolo 24 , comma 2.
4. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale può allegare copia informatica autenticata dell'originale, secondo le disposizioni dell'articolo 23 , comma 5.
1. L'attività dei certificatori stabiliti in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea è libera e non necessita di autorizzazione preventiva. Detti certificatori o, se persone giuridiche, i loro legali rappresentanti ed i soggetti preposti all'amministrazione, devono possedere i requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le banche di cui all'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
2. L'accertamento successivo dell'assenza o del venir meno dei requisiti di cui al comma 1 comporta il divieto di prosecuzione dell'attività intrapresa.
3. Ai certificatori qualificati e ai certificatori accreditati che hanno sede stabile in altri Stati membri dell'Unione europea non si applicano le norme del presente codice e le relative norme tecniche di cui all'articolo 71 , e si applicano le rispettive norme di recepimento della direttiva 1999/93/CE.
ART. 27 (Certificatori qualificati)
1. I certificatori che rilasciano al pubblico certificati qualificati devono trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 26 .
2. I certificatori di cui al comma 1, devono inoltre:
a) dimostrare l'affidabilità organizzativa, tecnica e finanziaria necessaria per svolgere attività di certificazione;
b) utilizzare personale dotato delle conoscenze specifiche, dell'esperienza e delle competenze necessarie per i servizi forniti, in particolare della competenza a livello gestionale, della conoscenza specifica nel settore della tecnologia delle firme elettroniche e della dimestichezza con procedure di sicurezza appropriate e che sia in grado di rispettare le norme del presente codice e le regole tecniche di cui all'articolo 71 ;
c) applicare procedure e metodi amministrativi e di gestione adeguati e conformi a tecniche consolidate;
d) utilizzare sistemi affidabili e prodotti di firma protetti da alterazioni e che garantiscano la sicurezza tecnica e crittografica dei procedimenti, in conformità a criteri di sicurezza riconosciuti in ambito europeo e internazionale e certificati ai sensi dello schema nazionale di cui all'articolo 35 , comma 5 ;
e) adottare adeguate misure contro la contraffazione dei certificati, idonee anche a garantire la riservatezza, l'integrità e la sicurezza nella generazione delle chiavi private nei casi in cui il certificatore generi tali chiavi.
3. I certificatori di cui al comma 1, devono comunicare, prima dell'inizio dell'attività, anche in via telematica, una dichiarazione di inizio di attività al CNIPA, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dal presente codice.
4. Il CNIPA procede, d'ufficio o su segnalazione motivata di soggetti pubblici o privati, a controlli volti ad accertare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dal presente codice e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.
ART. 28 (Certificati qualificati)
1. I certificati qualificati devono contenere almeno le seguenti
informazioni:
a) indicazione che il certificato elettronico rilasciato è un certificato
qualificato;
b) numero di serie o altro codice identificativo del certificato;
c) nome, ragione o denominazione sociale del certificatore che ha rilasciato il
certificato e lo Stato nel quale è stabilito;
d) nome, cognome o uno pseudonimo chiaramente identificato come tale e codice
fiscale del titolare del certificato;
e) dati per la verifica della firma, cioè i dati peculiari, come codici o chiavi
crittografiche pubbliche, utilizzati per verificare la firma elettronica
corrispondenti ai dati per la creazione della stessa in possesso del titolare;
f) indicazione del termine iniziale e finale del periodo di validità del
certificato;
g) firma elettronica del certificatore che ha rilasciato il certificato,
realizzata in conformità alle regole tecniche ed idonea a garantire l'integrità
e la veridicità di tutte le informazioni contenute nel certificato medesimo (1).
2. In aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, fatta salva la possibilità
di utilizzare uno pseudonimo, per i titolari residenti all'estero cui non
risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale
rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un
analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o
un codice identificativo generale.
3. Il certificato qualificato può contenere, ove richiesto dal titolare o dal
terzo interessato, le seguenti informazioni, se pertinenti allo scopo per il
quale il certificato è richiesto (2):
a) le qualifiche specifiche del titolare, quali l'appartenenza ad ordini o
collegi professionali la qualifica di pubblico ufficiale, l'iscrizione ad albi o
il possesso di altre abilitazioni professionali, nonché poteri di rappresentanza
(1);
b) i limiti d'uso del certificato, inclusi quelli derivanti dalla titolarità
delle qualifiche e dai poteri di rappresentanza di cui alla lettera a) ai sensi
dell' articolo 30 , comma 3 (3);
c) limiti del valore degli atti unilaterali e dei contratti per i quali il
certificato può essere usato, ove applicabili.
4. Il titolare, ovvero il terzo interessato se richiedente ai sensi del comma 3,
comunicano tempestivamente al certificatore il modificarsi o venir meno delle
circostanze oggetto delle informazioni di cui al presente articolo.
(1) Lettera modificata dall'articolo 12 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
(2) Comma modificato dall'articolo 12 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
(3) Lettera sostituita dall'articolo 12 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
1. I certificatori che intendono conseguire il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza, chiedono di essere accreditati presso il CNIPA.
2. Il richiedente deve rispondere ai requisiti di cui all'articolo 27 , ed allegare alla domanda oltre ai documenti indicati nel medesimo articolo il profilo professionale del personale responsabile della generazione dei dati per la creazione e per la verifica della firma, della emissione dei certificati e della gestione del registro dei certificati nonché l'impegno al rispetto delle regole tecniche.
3. Il richiedente, se soggetto privato, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, deve inoltre:
a) avere forma giuridica di società di capitali e un capitale sociale non inferiore a quello necessario ai fini dell'autorizzazione alla attività bancaria ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b) garantire il possesso, oltre che da parte dei rappresentanti legali, anche da parte dei soggetti preposti alla amministrazione e dei componenti degli organi preposti al controllo, dei requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
4. La domanda di accreditamento si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.
5. Il termine di cui al comma 4, può essere sospeso una sola volta entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità del CNIPA o che questo non possa acquisire autonomamente. In tale caso, il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
6. A seguito dell'accoglimento della domanda, il CNIPA dispone l'iscrizione del richiedente in un apposito elenco pubblico, tenuto dal CNIPA stesso e consultabile anche in via telematica, ai fini dell'applicazione della disciplina in questione.
7. Il certificatore accreditato può qualificarsi come tale nei rapporti commerciali e con le pubbliche amministrazioni.
8. Sono equiparati ai certificatori accreditati ai sensi del presente articolo i certificatori accreditati in altri Stati membri dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 1999/93/CE.
9. Alle attività previste dal presente articolo si fa fronte nell'ambito delle risorse del CNIPA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
ART. 30 (Responsabilità del certificatore)
1. Il certificatore che rilascia al pubblico un certificato qualificato o che
garantisce al pubblico l'affidabilità del certificato è responsabile, se non
prova d'aver agito senza colpa o dolo, del danno cagionato a chi abbia fatto
ragionevole affidamento:
a) sull'esattezza e sulla completezza delle informazioni necessarie alla
verifica della firma in esso contenute alla data del rilascio e sulla loro
completezza rispetto ai requisiti fissati per i certificati qualificati;
b) sulla garanzia che al momento del rilascio del certificato il firmatario
detenesse i dati per la creazione della firma corrispondenti ai dati per la
verifica della firma riportati o identificati nel certificato;
c) sulla garanzia che i dati per la creazione e per la verifica della firma
possano essere usati in modo complementare, nei casi in cui il certificatore
generi entrambi;
d) sull'adempimento degli obblighi a suo carico previsti dall' articolo 32.
2. Il certificatore che rilascia al pubblico un certificato qualificato è
responsabile, nei confronti dei terzi che facciano affidamento sul certificato
stesso, dei danni provocati per effetto della mancata o non tempestiva
registrazione della revoca o non tempestiva sospensione del certificato, secondo
quanto previsto. dalle regole tecniche di cui all'articolo 71, salvo che provi
d'aver agito senza colpa.
3. Il certificato qualificato può contenere limiti d'uso ovvero un valore limite
per i negozi per i quali può essere usato il certificato stesso, purché i limiti
d'uso o il valore limite siano riconoscibili da parte dei terzi e siano
chiaramente evidenziati nel certificato. secondo quanto previsto dalle regole
tecniche di cui all'articolo 71. Il certificatore non è responsabile dei danni
derivanti dall'uso di un certificato qualificato che ecceda i limiti posti dallo
stesso o derivanti dal superamento del valore limite (1).
(1) Comma modificato dall'articolo 13 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
ART. 31 (Vigilanza sull'attività di certificazione)
1. Il CNIPA svolge funzioni di vigilanza e controllo sull'attività dei certificatori qualificati e accreditati.
ART. 32 (Obblighi del titolare e del certificatore)
1. Il titolare del certificato di firma è tenuto ad assicurare la custodia
del dispositivo di firma e ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche
idonee ad evitare danno ad altri; è altresì tenuto ad utilizzare personalmente
il dispositivo di firma (1).
2. Il certificatore è tenuto ad adottare tutte le misure organizzative e
tecniche idonee ad evitare danno a terzi (1).
3. Il certificatore che rilascia, ai sensi dell'articolo 19, certificati
qualificati deve inoltre:
a) provvedere con certezza alla identificazione della persona che fa richiesta
della certificazione;
b) rilasciare e rendere pubblico il certificato elettronico nei modi o nei casi
stabiliti dalle regole tecniche di cui all'articolo 71, nel rispetto del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni;
c) specificare, nel certificato qualificato su richiesta dell'istante, e con il
consenso del terzo interessato, i poteri di rappresentanza o altri titoli
relativi all'attività professionale o a cariche rivestite, previa verifica della
documentazione presentata dal richiedente che attesta la sussistenza degli
stessi;
d) attenersi alle regole tecniche di cui all'articolo 71;
e) informare i richiedenti in modo compiuto e chiaro, sulla procedura di
certificazione e sui necessari requisiti tecnici per accedervi e sulle
caratteristiche e sulle limitazioni d'uso delle firme emesse sulla base del
servizio di certificazione;
f) non rendersi depositario di dati per la creazione della firma del titolare;
g) procedere alla tempestiva pubblicazione della revoca e della sospensione del
certificato elettronico in caso di richiesta da parte del titolare o del terzo
dal quale derivino i poteri del titolare medesimo, di perdita del possesso o
della compromissione del dispositivo di firma, di provvedimento dell'autorità,
di acquisizione della conoscenza di cause limitative della capacità del
titolare, di sospetti abusi o falsificazioni, secondo quanto previsto dalle
regole tecniche di cui all'articolo 71;
h) garantire un servizio di revoca e sospensione dei certificati elettronici
sicuro e tempestivo nonché garantire il funzionamento efficiente, puntuale e
sicuro degli elenchi dei certificati di firma emessi, sospesi e revocati;
i) assicurare la precisa determinazione della data e dell'ora di rilascio, di
revoca e di sospensione dei certificati elettronici;
j) tenere registrazione, anche elettronica, di tutte le informazioni relative al
certificato qualificato dal momento della sua emissione almeno per venti anni
anche al fine di fornire prova della certificazione in eventuali procedimenti
giudiziari (2);
k) non copiare, nè conservare, le chiavi private di firma del soggetto cui il
certificatore ha fornito il servizio di certificazione;
l) predisporre su mezzi di comunicazione durevoli tutte le informazioni utili ai
soggetti che richiedono il servizio di certificazione, tra cui in particolare
gli esatti termini e condizioni relative all'uso del certificato, compresa ogni
limitazione dell'uso, l'esistenza di un sistema di accreditamento facoltativo e
le procedure di reclamo e di risoluzione delle controversie; dette informazioni,
che possono essere trasmesse elettronicamente, devono essere scritte in
linguaggio chiaro ed essere fornite prima dell'accordo tra il richiedente il
servizio ed il certificatore;
m) utilizzare sistemi affidabili per la gestione del registro dei certificati
con modalità tali da garantire che soltanto le persone autorizzate possano
effettuare inserimenti e modifiche, che l'autenticità delle informazioni sia
verificabile, che i certificati siano accessibili alla consultazione del
pubblico soltanto nei casi consentiti dal titolare del certificato e che
l'operatore possa rendersi conto di qualsiasi evento che comprometta i requisiti
di sicurezza. Su richiesta, elementi pertinenti delle informazioni possono
essere resi accessibili a terzi che facciano affidamento sul certificato.
4. Il certificatore è responsabile dell'identificazione del soggetto che
richiede il certificato qualificato di firma anche se tale attività è delegata a
terzi.
5. Il certificatore raccoglie i dati personali solo direttamente dalla persona
cui si riferiscono o previo suo esplicito consenso, e soltanto nella misura
necessaria al rilascio e al mantenimento del certificato, fornendo l'informativa
prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati
non possono essere raccolti o elaborati per fini diversi senza l'espresso
consenso della persona cui si riferiscono.
(1) Comma modificato dall'articolo 14 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
(2) Lettera modificata dall'articolo 14 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
1. In luogo del nome del titolare il certificatore può riportare sul certificato elettronico uno pseudonimo, qualificandolo come tale. Se il certificato è qualificato, il certificatore ha l'obbligo di conservare le informazioni relative alla reale identità del titolare per almeno dieci anni dopo la scadenza del certificato stesso.
ART. 34 (Norme particolari per le pubbliche amministrazioni e per altri soggetti qualificati)
1. Ai fini della sottoscrizione, ove prevista, di documenti informatici di
rilevanza esterna, le pubbliche amministrazioni:
a) possono svolgere direttamente l'attività di rilascio dei certificati
qualificati avendo a tale fine l'obbligo di accreditarsi ai sensi dell'articolo
29; tale attività può essere svolta esclusivamente nei confronti dei propri
organi ed uffici, nonché di categorie di terzi, pubblici o privati. I
certificati qualificati rilasciati in favore di categorie di terzi possono
essere utilizzati soltanto nei rapporti con l'Amministrazione certificante, al
di fuori dei quali sono privi di ogni effetto ad esclusione di quelli rilasciati
da collegi e ordini professionali e relativi organi agli iscritti nei rispettivi
albi e registri; con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri per la funzione pubblica e per l'innovazione e le
tecnologie e dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sono definite le categorie di terzi e le caratteristiche dei
certificati qualificati (1);
b) possono rivolgersi a certificatori accreditati, secondo la vigente normativa
in materia di contratti pubblici.
2. Per la formazione, gestione e sottoscrizione di documenti informatici aventi
rilevanza esclusivamente interna ciascuna amministrazione può adottare, nella
propria autonomia organizzativa, regole diverse da quelle contenute nelle regole
tecniche di cui all'articolo 71 (2).
3. Le regole tecniche concernenti la qualifica di pubblico ufficiale,
l'appartenenza ad ordini o collegi professionali, l'iscrizione ad albi o il
possesso di altre abilitazioni sono emanate con decreti di cui all'articolo 71
di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro della
giustizia e con gli altri Ministri di volta in volta interessati, sulla base dei
principi generali stabiliti dai rispettivi ordinamenti.
4. Nelle more della definizione delle specifiche norme tecniche di cui al comma
3, si applicano le norme tecniche vigenti in materia di firme digitali.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice
le pubbliche amministrazioni devono dotarsi di idonee procedure informatiche e
strumenti software per la verifica delle firme digitali secondo quanto previsto
dalle regole tecniche di cui all'articolo 71.
(1) Lettera modificata dall'articolo 15 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
(2) Comma modificato dall'articolo 15 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
ART. 35 (Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma)
1. I dispositivi sicuri e le procedure utilizzate per la generazione delle firme devono presentare requisiti di sicurezza tali da garantire che la chiave privata:
a) sia riservata;
b) non possa essere derivata e che la relativa firma sia protetta da contraffazioni;
c) possa essere sufficientemente protetta dal titolare dall'uso da parte di terzi.
2. I dispositivi sicuri e le procedure di cui al comma 1 devono garantire l'integrità dei documenti informatici a cui la firma si riferisce. I documenti informatici devono essere presentati al titolare, prima dell'apposizione della firma, chiaramente e senza ambiguità, e si deve richiedere conferma della volontà di generare la firma secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 71 .
3. Il secondo periodo del comma 2 non si applica alle firme apposte con procedura automatica. L'apposizione di firme con procedura automatica è valida se l'attivazione della procedura medesima è chiaramente riconducibile alla volontà del titolare e lo stesso renda palese la sua adozione in relazione al singolo documento firmato automaticamente.
4. I dispositivi sicuri di firma sono sottoposti alla valutazione e certificazione di sicurezza ai sensi dello schema nazionale per la valutazione e certificazione di sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione di cui al comma 5.
5. La conformità dei requisiti di sicurezza dei dispositivi per la creazione di una firma qualificata prescritti dall'allegato III della direttiva 1999/93/CE è accertata, in Italia, in base allo schema nazionale per la valutazione e certificazione di sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione, fissato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri delle comunicazioni, delle attività produttive e dell'economia e delle finanze. Lo schema nazionale la cui attuazione non deve determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato ed individua l'organismo pubblico incaricato di accreditare i centri di valutazione e di certificare le valutazioni di sicurezza. Lo schema nazionale può prevedere altresì la valutazione e la certificazione relativamente ad ulteriori criteri europei ed internazionali, anche riguardanti altri sistemi e prodotti afferenti al settore suddetto.
6. La conformità ai requisiti di sicurezza dei dispositivi sicuri per la creazione di una firma qualificata a quanto prescritto dall'allegato III della direttiva 1999/93/CE è inoltre riconosciuta se certificata da un organismo all'uopo designato da un altro Stato membro e notificato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva stessa.
ART. 36 (Revoca e sospensione dei certificati qualificati)
1. Il certificato qualificato deve essere a cura del certificatore:
a) revocato in caso di cessazione dell'attività del certificatore salvo quanto
previsto dal comma 2 dell' articolo 37 (1);
b) revocato o sospeso in esecuzione di un provvedimento dell'autorità;
c) revocato o sospeso a seguito di richiesta del titolare o del terzo dal quale
derivano i poteri del titolare, secondo le modalità previste nel presente
codice;
d) revocato o sospeso in presenza di cause limitative della capacità del
titolare o di abusi o falsificazioni.
2. Il certificato qualificato può, inoltre, essere revocato o sospeso nei casi
previsti dalle regole tecniche di cui all'articolo 71.
3. La revoca o la sospensione del certificato qualificato, qualunque ne sia la
causa, ha effetto dal momento della pubblicazione della lista che lo contiene.
Il momento della pubblicazione deve essere attestato mediante adeguato
riferimento temporale.
4. Le modalità di revoca o sospensione sono previste nelle regole tecniche di
cui all'articolo 71.
(1) Lettera modificata dall'articolo 16 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
ART. 37 (Cessazione dell'attività)
1. Il certificatore qualificato o accreditato che intende cessare l'attività deve, almeno sessanta giorni prima della data di cessazione, darne avviso al CNIPA e informare senza indugio i titolari dei certificati da lui emessi specificando che tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione saranno revocati.
2. Il certificatore di cui al comma 1 comunica contestualmente la rilevazione della documentazione da parte di altro certificatore o l'annullamento della stessa. L'indicazione di un certificatore sostitutivo evita la revoca di tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione.
3. Il certificatore di cui al comma 1 indica altro depositario del registro dei certificati e della relativa documentazione.
4. Il CNIPA rende nota la data di cessazione dell'attività del certificatore accreditato tramite l'elenco di cui all'articolo 29, comma 6.
SEZIONE III
(Pagamenti, libri e scritture)
ART. 38 (Pagamenti informatici)
1. Il trasferimento in via telematica di fondi tra pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti privati è effettuato secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71 , di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, della giustizia e dell'economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Banca d'Italia.
1. I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi quelli previsti dalla legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del presente codice e secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.
CAPO III
FORMAZIONE, GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI
ART. 40 (Formazione di documenti informatici)
1. Le pubbliche amministrazioni che dispongono di idonee risorse tecnologiche formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le regole tecniche di cui all'articolo 71 .
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la redazione di documenti originali su supporto cartaceo, nonché la copia di documenti informatici sul medesimo supporto è consentita solo ove risulti necessaria e comunque nel rispetto del principio dell'economicità.
3. Con apposito regolamento, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta dei Ministri delegati per la funzione pubblica, per l'innovazione e le tecnologie e del Ministro per i beni e le attività culturali, sono individuate le categorie di documenti amministrativi che possono essere redatti in originale anche su supporto cartaceo in relazione al particolare valore di testimonianza storica ed archivistica che sono idonei ad assumere.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri decreti, fissa la data dalla quale viene riconosciuto il valore legale degli albi, elenchi, pubblici registri ed ogni altra raccolta di dati concernenti stati, qualità personali e fatti già realizzati dalle amministrazioni, su supporto informatico, in luogo dei registri cartacei.
ART. 41 (Procedimento e fascicolo informatico)
1. Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti
amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, nei casi e nei modi previsti dalla normativa vigente.
2. La pubblica amministrazione titolare del procedimento può raccogliere in un
fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo
da chiunque formati; all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento ai
sensi dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunica agli
interessati le modalità per esercitare in via telematica i diritti di cui
all'articolo 10 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241.
2-bis. Il fascicolo informatico è realizzato garantendo la possibilità di essere
direttamente consultato ed alimentato da tutte le amministrazioni coinvolte nel
procedimento. Le regole per la costituzione e l'utilizzo del fascicolo sono
conformi ai principi di una corretta gestione documentale ed alla disciplina
della formazione, gestione, conservazione e trasmissione del documento
informatico, ivi comprese le regole concernenti il protocollo informatico ed il
sistema pubblico di connettività, e comunque rispettano i criteri
dell'interoperabilità e della cooperazione applicativa; regole tecniche
specifiche possono essere dettate ai sensi dell' articolo 71 , di concerto con
il Ministro della funzione pubblica (1).
2-ter. Il fascicolo informatico reca l'indicazione:
a) dell'amministrazione titolare del procedimento, che cura la costituzione e la
gestione del fascicolo medesimo;
b) delle altre amministrazioni partecipanti;
c) del responsabile del procedimento;
d) dell'oggetto del procedimento;
e) dell'elenco dei documenti contenuti, salvo quanto disposto dal comma 2-quater
(1).
2-quater. Il fascicolo informatico può contenere aree a cui hanno accesso solo
l'amministrazione titolare e gli altri soggetti da essa individuati; esso è
formato in modo da garantire la corretta collocazione, la facile reperibilità e
la collegabilità, in relazione al contenuto ed alle finalità, dei singoli
documenti; è inoltre costituito in modo da garantire l'esercizio in via
telematica dei diritti previsti dalla citata legge n. 241 del 1990 (1).
3. Ai sensi degli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n.
241, previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza dei servizi
è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili,
secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle amministrazioni medesime.
(1) Comma inserito dall'articolo 18 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
ART. 42 (Dematerializzazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni)
1. Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e benefìci il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici, nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71.
ART. 43 (Riproduzione e conservazione dei documenti)
1. I documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, ove riprodotti su supporti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se la riproduzione sia effettuata in modo da garantire la conformità dei documenti agli originali e la loro conservazione nel tempo, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.
2. Restano validi i documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento già conservati mediante riproduzione su supporto fotografico, su supporto ottico o con altro processo idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali.
3. I documenti informatici, di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, possono essere archiviati per le esigenze correnti anche con modalità cartacee e sono conservati in modo permanente con modalità digitali.
4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni e le attività culturali sugli archivi delle pubbliche amministrazioni e sugli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
ART. 44 (Requisiti per la conservazione dei documenti informatici)
1. Il sistema di conservazione dei documenti informatici garantisce:
a) l'identificazione certa del soggetto che ha formato il documento e dell'amministrazione o dell'area organizzativa omogenea di riferimento di cui all'articolo 50, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) l'integrità del documento;
c) la leggibilità e l'agevole reperibilità dei documenti e delle informazioni identificative, inclusi i dati di registrazione e di classificazione originari;
d) il rispetto delle misure di sicurezza previste dagli articoli da 31 a 36 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dal disciplinare tecnico pubblicato in Allegato B a tale decreto.
CAPO IV
(Trasmissione informatica dei documenti)
ART. 45 (Valore giuridico della trasmissione)
1. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, ivi compreso il fax, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.
2. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.
ART. 46 (Dati particolari contenuti nei documenti trasmessi)
1. Al fine di garantire la riservatezza dei dati sensibili o giudiziari di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i documenti informatici trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni per via telematica possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste da legge o da regolamento e indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali sono acquisite.
ART. 47 (Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni)
1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono
di norma mediante l'utilizzo della posta elettronica; esse sono valide ai fini
del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza.
2. Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se:
a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica
qualificata;
b) ovvero sono dotate di protocollo informatizzato;
c) ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo
quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all'
articolo 71;
d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
3. Entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice le
pubbliche amministrazioni centrali provvedono a (1):
a) istituire almeno una casella di posta elettronica istituzionale ed una
casella di posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per ciascun registro di protocollo;
b) utilizzare la posta elettronica per le comunicazioni tra l'amministrazione ed
i propri dipendenti, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati
personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di
riservatezza degli strumenti utilizzati.
(1) Comma modificato dall'articolo 19 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
ART. 48 (Posta elettronica certificata)
1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.
3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche.
ART. 49 (Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica)
1. Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti, dati e documenti formati con strumenti informatici non possono prendere cognizione della corrispondenza telematica, duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo informazioni anche in forma sintetica o per estratto sull'esistenza o sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di informazioni per loro natura o per espressa indicazione del mittente destinate ad essere rese pubbliche.
2. Agli effetti del presente codice, gli atti, i dati e i documenti trasmessi per via telematica si considerano, nei confronti del gestore del sistema di trasporto delle informazioni, di proprietà del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario.
CAPO V
DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SERVIZI IN RETE
SEZIONE I
Dati delle pubbliche amministrazioni
ART. 50 (Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni)
1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati,
resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e
della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle
condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche
amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei
dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione
dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di
riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.
2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di
cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge
7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione
dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni
quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti
istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di
quest'ultima, salvo il riconoscimento di eventuali costi eccezionali sostenuti
dall'amministrazione cedente; è fatto comunque salvo il disposto dell'articolo
43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445.
3. Al fine di rendere possibile l'utilizzo in via telematica dei dati di una
pubblica amministrazione da parte dei sistemi informatici di altre
amministrazioni l'amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed
eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo le regole tecniche del
sistema pubblico di connettività di cui al presente decreto (1)(2).
(1) Comma modificato dall'articolo 20 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
(2) Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, vedi l'articolo articolo 37, comma 21, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
1. Le norme di sicurezza definite nelle regole tecniche di cui all'articolo 71 garantiscono l'esattezza, la disponibilità, l'accessibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati.
2. I documenti informatici delle pubbliche amministrazioni devono essere custoditi e controllati con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
ART. 52 (Accesso telematico ai dati e documenti delle pubbliche amministrazioni)
1. L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti è disciplinato dalle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di protezione dei dati personali, di accesso ai documenti amministrativi, di tutela del segreto e di divieto di divulgazione. I regolamenti che disciplinano l'esercizio del diritto di accesso sono pubblicati su siti pubblici accessibili per via telematica.
ART. 53 (Caratteristiche dei siti)
1. Le pubbliche amministrazioni centrali realizzano siti istituzionali su
reti telematiche che rispettano i principi di accessibilità, nonché di elevata
usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di
informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità dì
consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità. Sono in particolare resi
facilmente reperibili e consultabili i dati di cui all' articolo 54 (1).
2. Il CNIPA svolge funzioni consultive e di coordinamento sulla realizzazione e
modificazione dei siti delle amministrazioni centrali.
3. Lo Stato promuove intese ed azioni comuni con le regioni e le autonomie
locali affinché realizzino siti istituzionali con le caratteristiche di cui al
comma 1.
(1) Comma modificato dall'articolo 21 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
ART. 54 (Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni)
1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono necessariamente i
seguenti dati pubblici (1):
a) l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e
l'organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale i
nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonché il settore
dell'ordinamento giuridico riferibile all'attività da essi svolta, corredati dai
documenti anche normativi di riferimento (2);
b) l'elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello
dirigenziale non generale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento
ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile e l'unità
organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento
procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, come individuati
ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
c) le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai
sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
d) l'elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive,
specificando anche se si tratta di una casella di posta elettronica certificata
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
e) le pubblicazioni di cui all'articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
nonché i messaggi di informazione e di comunicazione previsti dalla legge 7
giugno 2000, n. 150;
f) l'elenco di tutti i bandi di gara e di concorso;
g) l'elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura
attivazione, indicando i tempi previsti per l'attivazione medesima.
2. Le amministrazioni centrali che già dispongono di propri siti realizzano
quanto previsto dal comma 1 entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore del presente codice (1).
2-bis. Il principio di cui al comma 1 si applica alle amministrazioni regionali
e locali nei limiti delle risorse tecnologiche e organizzative disponibili e nel
rispetto della loro autonomia normativa (3).
2-ter. Entro il 30 giugno 2009, le amministrazioni pubbliche che già dispongono
di propri siti sono tenute a pubblicare nella pagina iniziale del loro sito un
indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi
per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice. Le amministrazioni devono
altresì assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta,
le modalità di lavorazione delle pratiche e i servizi disponibili (4).
2-quater. Entro il 31 dicembre 2009 le amministrazioni pubbliche che già
dispongono di propri siti devono pubblicare il registro dei processi
automatizzati rivolti al pubblico. Tali processi devono essere dotati di
appositi strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino
dell’avanzamento delle pratiche (5).
3. I dati pubblici contenuti nei siti delle pubbliche amministrazioni sono
fruibili in rete gratuitamente e senza necessità di autenticazione informatica.
4. Le pubbliche amministrazioni garantiscono che le informazioni contenute sui
siti siano conformi e corrispondenti alle informazioni contenute nei
provvedimenti amministrativi originali dei quali si fornisce comunicazione
tramite il sito.
4-bis. La pubblicazione telematica produce effetti di pubblicità legale nei casi
e nei modi espressamente previsti dall'ordinamento (3).
(1) Comma modificato dall'articolo 22 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
(2) Lettera modificata dall'articolo 22 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
(3) Comma inserito dall'articolo 22 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
(4) Comma aggiunto dall'articolo 34, comma 1, lettera b), della Legge 18 giugno 2009, n. 69.
(4) Comma aggiunto dall'articolo 34, comma 1, lettera b), della Legge 18 giugno 2009, n. 69.
ART. 55 (Consultazione delle iniziative normative del Governo)
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può pubblicare su sito telematico le notizie relative ad iniziative normative del Governo, nonché i disegni di legge di particolare rilevanza, assicurando forme di partecipazione del cittadino in conformità con le disposizioni vigenti in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può inoltre pubblicare atti legislativi e regolamentari in vigore, nonché i massimari elaborati da organi di giurisdizione.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuate le modalità di partecipazione del cittadino alla consultazione gratuita in via telematica.
ART. 56 (Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi autorità giudiziaria di ogni ordine e grado)
1. I dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice
amministrativo e contabile sono resi accessibili a chi vi abbia interesse
mediante pubblicazione sul sistema informativo interno e sul sito istituzionale
della rete Internet delle autorità emananti.
2. Le sentenze e le altre decisioni del giudice amministrativo e contabile, rese
pubbliche mediante deposito in segreteria, sono contestualmente inserite nel
sistema informativo interno e sul sito istituzionale della rete Internet,
osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati
personali.
2-bis. I dati identificativi delle questioni pendenti, le sentenze e le altre
decisioni depositate in cancelleria o segreteria dell'autorità giudiziaria di
ogni ordine e grado sono, comunque, rese accessibili ai sensi dell' articolo 51
del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto
legislativo n. 196 del 2003 (2).
(1) Rubrica modificata dall'articolo 23 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
(2) Comma inserito dall'articolo 23 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
1. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili anche per via telematica l'elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà.
2. Trascorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, i moduli o i formulari che non siano stati pubblicati sul sito non possono essere richiesti ed i relativi procedimenti possono essere conclusi anche in assenza dei suddetti moduli o formulari.
ART. 57bis (Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni (1)
1. Al fine di assicurare la trasparenza delle attività istituzionali e'
istituito l'indice degli indirizzi delle amministrazioni pubbliche, nel quale
sono indicati la struttura organizzativa, l'elenco dei servizi offerti e le
informazioni relative al loro utilizzo, gli indirizzi di posta elettronica da
utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio
di documenti a tutti gli effetti di legge fra le amministrazioni e fra le
amministrazioni ed i cittadini.
2. Per la realizzazione e la gestione dell'indice si applicano le regole
tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre
2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 272 del 21
novembre 2000. La realizzazione e la gestione dell'indice è affidato al CNIPA.
3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi ed i contenuti dell'indice con
cadenza almeno semestrale, salvo diversa indicazione del CNIPA. La mancata
comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro
aggiornamento e' valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e
dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.
(1) Articolo inserito dall'articolo 17, comma 29, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78.
SEZIONE II
Fruibilità dei dati
ART. 58 (Modalità della fruibilità del dato)
1. Il trasferimento di un dato da un sistema informativo ad un altro non
modifica la titolarità del dato.
2. Le pubbliche amministrazioni possono stipulare tra loro convenzioni
finalizzate alla fruibilità informatica dei dati di cui siano titolari.
3. Il CNIPA , sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce
schemi generali di convenzioni finalizzate a favorire la fruibilità informatica
dei dati tra le pubbliche amministrazioni centrali e, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
tra le amministrazioni centrali medesime e le regioni e le autonomie locali (1).
(1) Comma modificato dall'articolo 24 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
1. Per dato territoriale si intende qualunque informazione geograficamente
localizzata.
2. È istituito il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle
pubbliche amministrazioni, con il compito di definire le regole tecniche per la
realizzazione delle basi dei dati territoriali, la documentazione, la fruibilità
e lo scambio dei dati stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali e locali
in coerenza con le disposizioni del presente decreto che disciplinano il sistema
pubblico di connettività (1) (2).
3. Per agevolare la pubblicità dei dati di interesse generale, disponibili
presso le pubbliche amministrazioni a livello nazionale, regionale e locale,
presso il CNIPA è istituito il Repertorio nazionale dei dati territoriali.
4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con
uno o più decreti sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o,
per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, previa intesa
con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono definite la composizione e le modalità per il funzionamento
del Comitato di cui al comma 2.
5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con
uno o più decreti sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o,
per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentito il
Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche
amministrazioni, e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 luglio 1998, n. 281, sono definite le regole tecniche per
la definizione del contenuto del repertorio nazionale dei dati territoriali,
nonché delle modalità di prima costituzione e di successivo aggiornamento dello
stesso, per la formazione, la documentazione e lo scambio dei dati territoriali
detenuti dalle singole amministrazioni competenti, nonché le regole ed i costi
per l'utilizzo dei dati stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali e
locali e da parte dei privati.
6. La partecipazione al Comitato non comporta oneri nè alcun tipo di spese ivi
compresi compensi o gettoni di presenza. Gli eventuali rimborsi per spese di
viaggio sono a carico delle amministrazioni direttamente interessate che vi
provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
7. Agli oneri finanziari di cui al comma 3 si provvede con il fondo di
finanziamento per i progetti strategici del settore informatico di cui
all'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
7-bis. Nell'ambito dei dati territoriali di interesse nazionale rientra la base
dei dati catastali gestita dall'Agenzia del territorio. Per garantire la
circolazione e la fruizione dei dati catastali conformemente alle finalità ed
alle condizioni stabilite dall'articolo 50, il direttore dell'Agenzia del
territorio, di concerto con il Comitato per le regole tecniche sui dati
territoriali delle pubbliche amministrazioni e previa intesa con la Conferenza
unificata, definisce con proprio decreto entro la data del 30 giugno 2006, in
coerenza con le disposizioni che disciplinano il sistema pubblico di
connettività, le regole tecnico economiche per l'utilizzo dei dati catastali per
via telematica da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni (3).
(1) Comma modificato dall'articolo 25 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
(2) Per la composizione e il funzionamento del Comitato istituito ai sensi del presente comma, vedi il D.P.C.M. 2 maggio 2006, n. 237.
(3) Comma inserito dall'articolo 25 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159. Per l'attuazione del presente comma, vedi l' articolo 37, comma 54, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
ART. 60 (Base di dati di interesse nazionale)
1. Si definisce base di dati di interesse nazionale l'insieme delle informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche amministrazioni, omogenee per tipologia e contenuto e la cui conoscenza è utilizzabile dalle pubbliche amministrazioni per l'esercizio delle proprie funzioni e nel rispetto delle competenze e delle normative vigenti.
2. Ferme le competenze di ciascuna pubblica amministrazione, le basi di dati di interesse nazionale costituiscono, per ciascuna tipologia di dati, un sistema informativo unitario che tiene conto dei diversi livelli istituzionali e territoriali e che garantisce l'allineamento delle informazioni e l'accesso alle medesime da parte delle pubbliche amministrazioni interessate. La realizzazione di tali sistemi informativi e le modalità di aggiornamento sono attuate secondo le regole tecniche sul sistema pubblico di connettività di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42.
3. Le basi di dati di interesse nazionale sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri di volta in volta interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nelle materie di competenza e sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Con il medesimo decreto sono altresì individuate le strutture responsabili della gestione operativa di ciascuna base di dati e le caratteristiche tecniche del sistema informativo di cui al comma 2.
4. Agli oneri finanziari di cui al presente articolo si provvede con il fondo di finanziamento per i progetti strategici del settore informatico di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
ART. 61 (Delocalizzazione dei registri informatici)
1. Fermo restando il termine di cui all'articolo 40 , comma 4 , i pubblici registri immobiliari possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del presente codice, secondo le regole tecniche stabilite dall'articolo 71 , nel rispetto delle normativa speciale e dei principi stabiliti dal codice civile. In tal caso i predetti registri possono essere conservati anche in luogo diverso dall'Ufficio territoriale competente.
ART. 62 (Indice nazionale delle anagrafi)
1. Per dato territoriale si intende
qualunque informazione geograficamente localizzata.
2. È istituito il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle
pubbliche amministrazioni, con il compito di definire le regole tecniche per la
realizzazione delle basi dei dati territoriali, la documentazione, la fruibilità
e lo scambio dei dati stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali e locali
in coerenza con le disposizioni del presente decreto che disciplinano il sistema
pubblico di connettività (1) (2).
3. Per agevolare la pubblicità dei dati di interesse generale, disponibili
presso le pubbliche amministrazioni a livello nazionale, regionale e locale,
presso il CNIPA è istituito il Repertorio nazionale dei dati territoriali.
4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con
uno o più decreti sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o,
per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, previa intesa
con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono definite la composizione e le modalità per il funzionamento
del Comitato di cui al comma 2.
5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con
uno o più decreti sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o,
per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentito il
Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche
amministrazioni, e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 luglio 1998, n. 281, sono definite le regole tecniche per
la definizione del contenuto del repertorio nazionale dei dati territoriali,
nonché delle modalità di prima costituzione e di successivo aggiornamento dello
stesso, per la formazione, la documentazione e lo scambio dei dati territoriali
detenuti dalle singole amministrazioni competenti, nonché le regole ed i costi
per l'utilizzo dei dati stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali e
locali e da parte dei privati.
6. La partecipazione al Comitato non comporta oneri nè alcun tipo di spese ivi
compresi compensi o gettoni di presenza. Gli eventuali rimborsi per spese di
viaggio sono a carico delle amministrazioni direttamente interessate che vi
provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
7. Agli oneri finanziari di cui al comma 3 si provvede con il fondo di
finanziamento per i progetti strategici del settore informatico di cui
all'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
7-bis. Nell'ambito dei dati territoriali di interesse nazionale rientra la base
dei dati catastali gestita dall'Agenzia del territorio. Per garantire la
circolazione e la fruizione dei dati catastali conformemente alle finalità ed
alle condizioni stabilite dall'articolo 50, il direttore dell'Agenzia del
territorio, di concerto con il Comitato per le regole tecniche sui dati
territoriali delle pubbliche amministrazioni e previa intesa con la Conferenza
unificata, definisce con proprio decreto entro la data del 30 giugno 2006, in
coerenza con le disposizioni che disciplinano il sistema pubblico di
connettività, le regole tecnico economiche per l'utilizzo dei dati catastali per
via telematica da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni (3).
(1) Comma modificato dall'articolo 25 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
(2) Per la composizione e il funzionamento del Comitato istituito ai sensi del presente comma, vedi il D.P.C.M. 2 maggio 2006, n. 237.
(3) Comma inserito dall'articolo 25 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159. Per l'attuazione del presente comma, vedi l' articolo 37, comma 54, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
SEZIONE III
(Servizi in rete)
ART. 63 (Organizzazione e finalità dei servizi in rete)
1. Le pubbliche amministrazioni centrali individuano le modalità di erogazione dei servizi in rete in base a criteri di valutazione di efficacia, economicità ed utilità e nel rispetto dei princìpi di eguaglianza e non discriminazione, tenendo comunque presenti le dimensioni dell'utenza, la frequenza dell'uso e l'eventuale destinazione all'utilizzazione da parte di categorie in situazioni di disagio.
2. Le pubbliche amministrazioni centrali progettano e realizzano i servizi in rete mirando alla migliore soddisfazione delle esigenze degli utenti, in particolare garantendo la completezza del procedimento, la certificazione dell'esito e l'accertamento del grado di soddisfazione dell'utente.
3. Le pubbliche amministrazioni collaborano per integrare i procedimenti di rispettiva competenza al fine di agevolare gli adempimenti di cittadini ed imprese e rendere più efficienti i procedimenti che interessano più amministrazioni, attraverso idonei sistemi di cooperazione.
ART. 64 (Modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni)
1. Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni
per via telematica ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:
a) se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato è rilasciato
da un certificatore accreditato;
b) ovvero, quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso
della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei
limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa
vigente;
c) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con i diversi
strumenti di cui all'articolo 64, comma 2, nei limiti di quanto stabilito da
ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente e fermo restando il
disposto dell' articolo 64, comma 3.
c-bis) ovvero quando l'autore e' identificato dal sistema informatico attraverso
le credenziali di accesso relative all'utenza personale di posta elettronica
certificata di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (1).
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate su sito secondo le modalità
previste dal comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni
sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al
procedimento; resta salva la facoltà della pubblica amministrazione di stabilire
i casi in cui è necessaria la sottoscrizione mediante la firma digitale (2).
3. Dalla data di cui all'articolo 64, comma 3, non è più consentito l'invio di
istanze e dichiarazioni con le modalità di cui al comma 1, lettera c).
4. Il comma 2 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, è sostituito dal seguente:
«2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se
effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82».
(1) Lettera inserita dall'articolo 17, comma 28, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78.
(2) Comma modificato dall'articolo 28 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
ART. 65 (Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica)
1. Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni
per via telematica ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:
a) se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato è rilasciato
da un certificatore accreditato;
b) ovvero, quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso
della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei
limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa
vigente;
c) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con i diversi
strumenti di cui all'articolo 64, comma 2, nei limiti di quanto stabilito da
ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente e fermo restando il
disposto dell' articolo 64, comma 3.
c-bis) ovvero quando l'autore e' identificato dal sistema informatico attraverso
le credenziali di accesso relative all'utenza personale di posta elettronica
certificata di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (1).
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate su sito secondo le modalità
previste dal comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni
sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al
procedimento; resta salva la facoltà della pubblica amministrazione di stabilire
i casi in cui è necessaria la sottoscrizione mediante la firma digitale (2).
3. Dalla data di cui all'articolo 64, comma 3, non è più consentito l'invio di
istanze e dichiarazioni con le modalità di cui al comma 1, lettera c).
4. Il comma 2 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, è sostituito dal seguente:
«2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se
effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82».
(1) Lettera inserita dall'articolo 17, comma 28, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78.
(2) Comma modificato dall'articolo 28 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
SEZIONE IV
Carte elettroniche.
ART. 66 (Carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi)
1. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio, della carta d'identità
elettronica, e dell'analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di
nascita e prima del compimento del quindicesimo anno di età, sono definite con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con
il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio, per la diffusione e l'uso
della carta nazionale dei servizi sono definite con uno o più regolamenti, ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottati su
proposta congiunta dei Ministri per la funzione pubblica e per l'innovazione e
le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali e d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, nel rispetto dei seguenti principi:
a) all'emissione della carta nazionale dei servizi provvedono, su richiesta del
soggetto interessato, le pubbliche amministrazioni che intendono rilasciarla;
b) l'onere economico di produzione e rilascio delle carte nazionale dei servizi è a carico delle singole amministrazioni che le emettono;
c) eventuali indicazioni di carattere individuale connesse all'erogazione dei servizi al cittadino, sono possibili nei limiti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
d) le pubbliche amministrazioni che erogano servizi in rete devono consentirne l'accesso ai titolari delle carta nazionale dei servizi indipendentemente dall'ente di emissione, che è responsabile del suo rilascio;
e) la carta nazionale dei servizi può essere utilizzata anche per i pagamenti
informatici tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, secondo quanto
previsto dalla normativa vigente.
3. La carta d'identità elettronica e l'analogo documento, rilasciato a seguito
della denuncia di nascita e prima del compimento del quindicesimo anno di età,
devono contenere:
a) i dati identificativi della persona;
b) il codice fiscale.
4. La carta d'identità elettronica e l'analogo documento, rilasciato a seguito
della denuncia di nascita e prima del compimento del quindicesimo anno di età,
possono contenere, a richiesta dell'interessato ove si tratti di dati sensibili:
a) l'indicazione del gruppo sanguigno;
b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge;
c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al comma 1, con esclusione, in ogni caso, del DNA;
d) tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa e i servizi resi al cittadino, anche per mezzo dei portali, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza;
e) le procedure informatiche e le informazioni che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione e da altri soggetti, occorrenti per la firma elettronica.
5. La carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi possono
essere utilizzate quali strumenti di autenticazione telematica per
l'effettuazione di pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni,
secondo le modalità stabilite con le regole tecniche di cui all'articolo 71, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca
d'Italia.
6. Con decreto del Ministro dell'interno, del Ministro per l'innovazione e le
tecnologie e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per
la protezione dei dati personali e d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate le
regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali
utilizzati per la produzione della carta di identità elettronica, del documento
di identità elettronico e della carta nazionale dei servizi, nonché le modalità
di impiego.
7. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente
articolo e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati
personali, le pubbliche amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti,
possono sperimentare modalità di utilizzazione dei documenti di cui al presente
articolo per l'erogazione di ulteriori servizi o utilità.
8. Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851,
possono essere realizzate anche con modalità elettroniche e contenere le
funzionalità della carta nazionale dei servizi per consentire l'accesso per via
telematica ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.
8-bis. Fino al 31 dicembre 2010, la carta nazionale dei servizi e le altre carte
elettroniche ad essa conformi possono essere rilasciate anche ai titolari di
carta di identità elettronica (1).
(1) Comma aggiunto dall'articolo 37, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.
CAPO VI
SVILUPPO, ACQUISIZIONE E RIUSO DI SISTEMI INFORMATICI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
ART. 67 (Modalità di sviluppo ed acquisizione)
1. Le pubbliche amministrazioni centrali, per i progetti finalizzati ad appalti di pubblicazioni e servizi ad alto contenuto di innovazione tecnologica, possono selezionare uno o più proposte utilizzando il concorso di idee di cui all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
2. Le amministrazioni appaltanti possono porre a base delle gare aventi ad oggetto la progettazione, o l'esecuzione, o entrambe, degli appalti di cui al comma 1, le proposte ideative acquisite ai sensi del comma 1, previo parere tecnico di congruità del CNIPA; alla relativa procedura è ammesso a partecipare, ai sensi dell'articolo 57, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, anche il soggetto selezionato ai sensi del comma 1, qualora sia in possesso dei relativi requisiti soggettivi.
ART. 68 (Analisi comparativa delle soluzioni)
1. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, acquisiscono, secondo le procedure previste dall'ordinamento, programmi informatici a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:
a) sviluppo di programmi informatici per conto e a spese dell'amministrazione sulla scorta dei requisiti indicati dalla stessa amministrazione committente;
b) riuso di programmi informatici sviluppati per conto e a spese della medesima o di altre amministrazioni;
c) acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso;
d) acquisizione di programmi informatici a codice sorgente aperto;
e) acquisizione mediante combinazione delle modalità di cui alle lettere da a) a d).
2. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione o nell'acquisizione dei programmi informatici, adottano soluzioni informatiche che assicurino 1'interoperabilità e la cooperazione applicativa, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, e che consentano la rappresentazione dei dati e documenti in più formati, di cui almeno uno di tipo aperto, salvo che ricorrano peculiari ed eccezionali esigenze.
3. Per formato dei dati di tipo aperto si intende un formato dati reso pubblico e documentato esaustivamente.
4. Il CNIPA istruisce ed aggiorna, con periodicità almeno annuale, un repertorio dei formati aperti utilizzabili nelle pubbliche amministrazioni e delle modalità di trasferimento dei formati.
ART. 69 (Riuso dei programmi informatici)
1. Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno obbligo di darli in formato sorgente, completi della documentazione disponibile, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni che li richiedono e che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni.
2. Al fine di favorire il riuso dei programmi informatici di proprietà delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 1, nei capitolati o nelle specifiche di progetto è previsto ove possibile, che i programmi appositamente sviluppati per conto e a spese dell'amministrazione siano facilmente portabili su altre piattaforme.
3. Le pubbliche amministrazioni inseriscono, nei contratti per l'acquisizione di programmi informatici, di cui al comma 1, clausole che garantiscano il diritto di disporre dei programmi ai fini del riuso da parte della medesima o di altre amministrazioni.
4. Nei contratti di acquisizione di programmi informatici sviluppati per conto e a spese delle amministrazioni, le stesse possono includere clausole, concordate con il fornitore, che tengano conto delle caratteristiche economiche ed organizzative di quest'ultimo, volte a vincolarlo, per un determinato lasso di tempo, a fornire, su richiesta di altre amministrazioni, servizi che consentono il riuso delle applicazioni. Le clausole suddette definiscono le condizioni da osservare per la prestazione dei servizi indicati.
ART. 70 (Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili)
1. Il CNIPA, previo accordo con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, valuta e rende note applicazioni tecnologiche realizzate dalle pubbliche amministrazioni, idonee al riuso da parte di altre pubbliche amministrazioni.
2. Le pubbliche amministrazioni centrali che intendono acquisire programmi applicativi valutano preventivamente la possibilità di riuso delle applicazioni analoghe rese note dal CNIPA ai sensi del comma 1, motivandone l'eventuale mancata adozione.
CAPO VII
REGOLE TECNICHE
1. Le regole tecniche previste nel presente codice sono dettate, con decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per
l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica e con le amministrazioni di volta in volta indicate nel presente
codice, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed il Garante per la protezione dei dati
personali nelle materie di competenza previa acquisizione obbligatoria del
parere tecnico del CNIPA, in modo da garantire la coerenza tecnica con le regole
tecniche sul sistema pubblico di connettività, e con le regole di cui al
disciplinare pubblicato in allegato B al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 (1).
1-bis. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con
uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati su proposta
del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Ministro per
la funzione pubblica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all' articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , sono adottate le regole
tecniche e di sicurezza per il funzionamento del sistema pubblico di
connettività (2) (3) .
1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in conformità
alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a
livello internazionale ed alle normative dell'Unione europea (2).
2. Le regole tecniche vigenti nelle materie del presente codice restano in
vigore fino all'adozione delle regole tecniche adottate ai sensi del presente
articolo.
(1) Comma modificato dall'articolo 29 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
(2) Comma inserito dall'articolo 29 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
(3) Per l'attuazione del presente comma vedi il D.P.C.M. 1 aprile 2008.
CAPO VIII
SISTEMA PUBBLICO DI connettività E RETE INTERNAZIONALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
SEZIONE I
(Definizioni relative al sistema pubblico di connettività) (1)
(1) (Sezione inserita dall'articolo 30 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159)
ART. 72 (Definizioni relative al sistema pubblico di connettività) (1)
1. Ai fini del presente decreto si intende
per:
a) "trasporto di dati": i servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione
di reti informatiche per la trasmissione di dati, oggetti multimediali e fonia;
b) "interoperabilità di base": i servizi per la realizzazione, gestione ed
evoluzione di strumenti per lo scambio di documenti informatici fra le pubbliche
amministrazioni e tra queste e i cittadini;
c) "connettività": l'insieme dei servizi di trasporto di dati e di
interoperabilità di base;
d) "interoperabilità evoluta": i servizi idonei a favorire la circolazione, lo
scambio di dati e informazioni, e l'erogazione fra le pubbliche amministrazioni
e tra queste e i cittadini;
e) "cooperazione applicativa": la parte del sistema pubblico di connettività
finalizzata all'interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche
amministrazioni per garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni e
dei procedimenti amministrativi.
(1) Articolo inserito dall'articolo 30 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159, il previgente articolo 72 è stato conseguentemente rinumerato a norma dell'articolo 31 del medesimo D.Lgs. 159/2006.
ART. 73 (Sistema pubblico di connettività (SPC) (1)
1. Nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della
Costituzione, e nel rispetto dell'autonomia dell'organizzazione interna delle
funzioni informative delle regioni e delle autonomie locali il presente Capo
definisce e disciplina il Sistema pubblico di connettività (SPC), al fine di
assicurare il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le
amministrazioni centrali, regionali e locali e promuovere l'omogeneità nella
elaborazione e trasmissione dei dati stessi, finalizzata allo scambio e
diffusione delle informazioni tra le pubbliche amministrazioni e alla
realizzazione di servizi integrati.
2. Il SPC e' l'insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche, per
lo sviluppo, la condivisione, l'integrazione e la diffusione del patrimonio
informativo e dei dati della pubblica amministrazione, necessarie per assicurare
l'interoperabilità di base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi
informatici e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza
delle informazioni, nonchè la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio
informativo di ciascuna pubblica amministrazione.
3. La realizzazione del SPC avviene nel rispetto dei seguenti principi:
a) sviluppo architetturale ed organizzativo atto a garantire la natura federata,
policentrica e non gerarchica del sistema;
b) economicità nell'utilizzo dei servizi di rete, di interoperabilità e di supporto alla cooperazione applicativa;
c) sviluppo del mercato e della concorrenza nel settore delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione.
(1) Articolo inserito dall'articolo 30 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159, il
previgente articolo 73 è stato conseguentemente rinumerato a norma dell'articolo
31 del medesimo D.Lgs. 159/2006.
ART. 74 (Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni) (1)
1. Il presente decreto definisce e disciplina la Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, interconnessa al SPC. La Rete costituisce l'infrastruttura di connettività che collega, nel rispetto della normativa vigente, le pubbliche amministrazioni con gli uffici italiani all'estero, garantendo adeguati livelli di sicurezza e qualità.
(1) Articolo inserito dall'articolo 30 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159, il previgente articolo 74 è stato conseguentemente rinumerato a norma dell'articolo 31 del medesimo D.Lgs. 159/2006.
Sezione II
Sistema pubblico di connettività (SPC)
ART. 75 (Partecipazione al Sistema pubblico di connettività)
1. Al SPC partecipano tutte le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma
2.
2. Il comma 1 non si applica alle amministrazioni di cui al decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, limitatamente all'esercizio delle sole funzioni di ordine
e sicurezza pubblica, difesa nazionale, consultazioni elettorali.
3. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11
novembre 1994, n. 680, nonché dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, e' comunque garantita la connessione con il SPC dei sistemi
informativi degli organismi competenti per l'esercizio delle funzioni di
sicurezza e difesa nazionale, nel loro esclusivo interesse e secondo regole
tecniche che assicurino riservatezza e sicurezza. E' altresì garantita la
possibilità di connessione al SPC delle autorità amministrative indipendenti.
(1) Articolo inserito dall'articolo 30 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159, il previgente articolo 75 è stato conseguentemente rinumerato a norma dell'articolo 31 del medesimo D.Lgs. 159/2006.
ART.76 (Scambio di documenti informatici nell’ambito del Sistema pubblico di connettività)
1. Gli scambi di documenti informatici tra le pubbliche amministrazioni nell'ambito del SPC, realizzati
attraverso la cooperazione applicativa e nel rispetto delle relative
procedure e regole tecniche di sicurezza, costituiscono invio documentale
valido ad ogni effetto di legge.
(1) Articolo inserito dall'articolo 30 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159, il
previgente articolo 76 è stato conseguentemente rinumerato a norma
dell'articolo 31 del medesimo D.Lgs. 159/2006.
ART. 77 (Finalità del Sistema pubblico di connettività) (1)
1. Al SPC sono attribuite le seguenti finalità:
a) fornire un insieme di servizi di connettività condivisi dalle pubbliche
amministrazioni interconnesse, definiti negli aspetti di funzionalità,
qualità e sicurezza, ampiamente graduabili in modo da poter soddisfare le
differenti esigenze delle pubbliche amministrazioni aderenti al SPC;
b) garantire l'interazione della pubblica amministrazione centrale e locale
con tutti gli altri soggetti connessi a Internet, nonché con le reti di
altri enti, promuovendo l'erogazione di servizi di qualità e la miglior
fruibilità degli stessi da parte dei cittadini e delle imprese;
c) fornire un'infrastruttura condivisa di interscambio che consenta l'interoperabilità
tra tutte le reti delle pubbliche amministrazioni esistenti, favorendone lo
sviluppo omogeneo su tutto il territorio nella salvaguardia degli
investimenti effettuati;
d) fornire servizi di connettività e cooperazione alle pubbliche
amministrazioni che ne facciano richiesta, per permettere l'interconnessione
delle proprie sedi e realizzare così anche l'infrastruttura interna di
comunicazione;
e) realizzare un modello di fornitura dei servizi multifornitore coerente
con l'attuale situazione di mercato e le dimensioni del progetto stesso;
f) garantire lo sviluppo dei sistemi informatici nell'ambito del SPC
salvaguardando la sicurezza dei dati, la riservatezza delle informazioni,
nel rispetto dell'autonomia del patrimonio informativo delle singole
amministrazioni e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei
dati personali.
(1) Articolo inserito dall'articolo 30 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
ART.78 (Compiti delle pubbliche amministrazioni nel Sistema pubblico di connettività ) (1)
1. Le pubbliche amministrazioni nell'ambito della loro autonomia
funzionale e gestionale adottano nella progettazione e gestione dei propri
sistemi informativi, ivi inclusi gli aspetti organizzativi, soluzioni
tecniche compatibili con la cooperazione applicativa con le altre pubbliche
amministrazioni, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 71, comma
1-bis.
2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le responsabilità di cui al comma 1
sono attribuite al dirigente responsabile dei sistemi informativi
automatizzati, di cui all'articolo 10, comma 1, dello stesso decreto
legislativo.
2-bis. Le pubbliche amministrazioni centrali e periferiche di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera z), del presente codice, inclusi gli
istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le
istituzioni universitarie, nei limiti di cui all’articolo 1, comma 449,
secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono tenute, a
decorrere dal 1º gennaio 2008 e comunque a partire dalla scadenza dei
contratti relativi ai servizi di fonia in corso alla data predetta ad
utilizzare i servizi "Voce tramite protocollo Internet" (VoIP) previsti dal
Sistema pubblico di connettività o da analoghe convenzioni stipulate da
CONSIP (2) (3).
2-ter. Il CNIPA effettua azioni di monitoraggio e verifica del rispetto
delle disposizioni di cui al comma 2-bis (4) (5).
2-quater. Il mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma 2-bis
comporta la riduzione, nell’esercizio finanziario successivo, del 30 per
cento delle risorse stanziate nell’anno in corso per spese di telefonia (6)
(7).
(1) Articolo inserito dall'articolo 30 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
(2) Comma aggiunto dall'articolo 2, comma 591, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
(3) Vedi il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione 9 aprile 2009.
(4) Comma aggiunto dall'articolo 2, comma 591, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
(5) Vedi il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione 9 aprile 2009.
(6) Comma aggiunto dall'articolo 2, comma 591, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
(7) Vedi il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione 9 aprile 2009.
ART. 79 (Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettività) (1)
1. E' istituita la Commissione di coordinamento del SPC, di seguito
denominata: «Commissione», preposta agli indirizzi strategici del SPC.
2. La Commissione:
a) assicura il raccordo tra le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle
funzioni e dei compiti spettanti a ciascuna di esse;
b) approva le linee guida, le modalità operative e di funzionamento dei
servizi e delle procedure per realizzare la cooperazione applicativa fra i
servizi erogati dalle amministrazioni;
c) promuove l'evoluzione del modello organizzativo e dell'architettura
tecnologica del SPC in funzione del mutamento delle esigenze delle pubbliche
amministrazioni e delle opportunità derivanti dalla evoluzione delle
tecnologie;
d) promuove la cooperazione applicativa fra le pubbliche amministrazioni,
nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71;
e) definisce i criteri e ne verifica l'applicazione in merito alla
iscrizione, sospensione e cancellazione dagli elenchi dei fornitori
qualificati SPC di cui all'articolo 82;
f) dispone la sospensione e cancellazione dagli elenchi dei fornitori
qualificati di cui all'articolo 82;
g) verifica la qualità e la sicurezza dei servizi erogati dai fornitori
qualificati del SPC;
h) promuove il recepimento degli standard necessari a garantire la
connettività, l'interoperabilità di base e avanzata, la cooperazione
applicativa e la sicurezza del Sistema.
3. Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza semplice o
qualificata dei componenti in relazione all'argomento in esame. La
Commissione a tale fine elabora, entro tre mesi dal suo insediamento, un
regolamento interno da approvare con maggioranza qualificata dei suoi
componenti.
(1) Articolo inserito dall'articolo 30 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
ART. 80 (Composizione della Commissione di coordinamento del sistema pubblico di connettività) (1)
1. La Commissione e' formata da diciassette componenti incluso il
Presidente di cui al comma 2, scelti tra persone di comprovata
professionalità ed esperienza nel settore, nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri: otto componenti sono nominati in
rappresentanza delle amministrazioni statali previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sette dei quali su proposta del Ministro per
l'innovazione e le tecnologie ed uno su proposta del Ministro per la
funzione pubblica; i restanti otto sono nominati su designazione della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281. Uno dei sette componenti proposti dal Ministro per
l'innovazione e le tecnologie e' nominato in rappresentanza della Presidenza
del Consiglio dei Ministri. Quando esamina questioni di interesse della rete
internazionale della pubblica amministrazione la Commissione e' integrata da
un rappresentante del Ministero degli affari esteri, qualora non ne faccia
già parte.
2. Il Presidente del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione e' componente di diritto e presiede la Commissione. Gli
altri componenti della Commissione restano in carica per un biennio e
l'incarico e' rinnovabile.
3. La Commissione e' convocata dal Presidente e si riunisce almeno quattro
volte l'anno.
4. L'incarico di Presidente o di componente della Commissione e la
partecipazione alle riunioni della Commissione non danno luogo alla
corresponsione di alcuna indennità, emolumento, compenso e rimborso spese e
le amministrazioni interessate provvedono agli oneri di missione nell'ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Per i necessari compiti istruttori la Commissione si avvale del Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, di seguito
denominato: «CNIPA» e sulla base di specifiche convenzioni, di organismi
interregionali e territoriali.
6. La Commissione può avvalersi, nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, della consulenza di uno o più
organismi di consultazione e cooperazione istituiti con appositi accordi ai
sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
7. Ai fini della definizione degli sviluppi strategici del SPC, in relazione
all'evoluzione delle tecnologie dell'informatica e della comunicazione, la
Commissione può avvalersi, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate
al CNIPA a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, di consulenti di chiara fama ed esperienza in numero non
superiore a cinque secondo le modalità definite nei regolamenti di cui
all'articolo 87.
(1) Articolo inserito dall'articolo 30 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
ART. 81 (Ruolo del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione) (1)
1. Il CNIPA, nel rispetto delle
decisioni e degli indirizzi forniti dalla Commissione, anche avvalendosi di
soggetti terzi, gestisce le risorse condivise del SPC e le strutture operative
preposte al controllo e supervisione delle stesse, per tutte le pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2.
2. Il CNIPA, anche avvalendosi di soggetti terzi, cura la progettazione, la
realizzazione, la gestione e l'evoluzione del SPC per le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
(1) Articolo inserito dall'articolo 30 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
ART. 82 (Fornitori del Sistema pubblico di connettività) (1)
1. Sono istituiti uno o più elenchi di fornitori a livello nazionale e
regionale in attuazione delle finalità di cui all'articolo 77.
2. I fornitori che ottengono la qualificazione SPC ai sensi dei regolamenti
previsti dall'articolo 87, sono inseriti negli elenchi di competenza nazionale o
regionale, consultabili in via telematica, esclusivamente ai fini
dell'applicazione della disciplina di cui al presente decreto, e tenuti
rispettivamente dal CNIPA a livello nazionale e dalla regione di competenza a
livello regionale. I fornitori in possesso dei suddetti requisiti sono
denominati fornitori qualificati SPC.
3. I servizi per i quali e' istituito un elenco, ai sensi del comma 1, sono
erogati, nell'ambito del SPC, esclusivamente dai soggetti che abbiano ottenuto
l'iscrizione nell'elenco di competenza nazionale o regionale.
4. Per l'iscrizione negli elenchi dei fornitori qualificati SPC e' necessario
che il fornitore soddisfi almeno i seguenti requisiti:
a) disponibilità di adeguate infrastrutture e servizi di comunicazioni
elettroniche;
b) esperienza comprovata nell'ambito della realizzazione gestione ed evoluzione
delle soluzioni di sicurezza informatica;
c) possesso di adeguata rete commerciale e di assistenza tecnica;
d) possesso di adeguati requisiti finanziari e patrimoniali, anche dimostrabili
per il tramite di garanzie rilasciate da terzi qualificati.
5. Limitatamente ai fornitori dei servizi di connettività dovranno inoltre
essere soddisfatti anche i seguenti requisiti:
a) possesso dei necessari titoli abilitativi di cui al decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, per l'ambito territoriale di esercizio dell'attività;
b) possesso di comprovate conoscenze ed esperienze tecniche nella gestione delle
reti e servizi di comunicazioni elettroniche, anche sotto il profilo della
sicurezza e della protezione dei dati.
(1) Articolo inserito dall'articolo 30 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
ART. 83 (Contratti quadro) (1)
1. Al fine della realizzazione del SPC, il CNIPA a livello nazionale e le
regioni nell'ambito del proprio territorio, per soddisfare esigenze di
coordinamento, qualificata competenza e indipendenza di giudizio, nonché per
garantire la fruizione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di elevati
livelli di disponibilità dei servizi e delle stesse condizioni contrattuali
proposte dal miglior offerente, nonché una maggiore affidabilità complessiva
del sistema, promuovendo, altresì, lo sviluppo della concorrenza e
assicurando la presenza di più fornitori qualificati, stipulano, espletando
specifiche procedure ad evidenza pubblica per la selezione dei contraenti,
nel rispetto delle vigenti norme in materia, uno o più contratti-quadro con
più fornitori per i servizi di cui all'articolo 77, con cui i fornitori si
impegnano a contrarre con le singole amministrazioni alle condizioni ivi
stabilite.
2. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono tenute a stipulare gli atti
esecutivi dei contratti-quadro con uno o più fornitori di cui al comma 1,
individuati dal CNIPA. Gli atti esecutivi non sono soggetti al parere del
CNIPA e, ove previsto, del Consiglio di Stato. Le amministrazioni non
ricomprese tra quelle di cui al citato art. 1, comma 1, del decreto
legislativo n. 39 del 1993, hanno facoltà di stipulare gli atti esecutivi di
cui al presente articolo.
(1) Articolo inserito dall'articolo 30 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
> ART. 84 (Migrazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione) (1)
1. Le Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, aderenti alla Rete unitaria della
pubblica amministrazione, presentano al CNIPA, secondo le indicazioni da
esso fornite, i piani di migrazione verso il SPC, da attuarsi entro diciotto
mesi dalla data di approvazione del primo contratto quadro di cui
all'articolo 83, comma 1, termine di cessazione dell'operatività della Rete
unitaria della pubblica amministrazione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo ogni riferimento
normativo alla Rete unitaria della pubblica amministrazione si intende
effettuato al SPC.
(1) Articolo inserito dall'articolo 30 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
Sezione III
Rete internazionale della pubblica amministrazione e compiti del CNIPA(1)
(1) Sezione inserita dall'articolo 30 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
ART. 85 (Collegamenti operanti per il tramite della Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni) (1)
1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, che abbiano l'esigenza di connettività
verso l'estero, sono tenute ad avvalersi dei servizi offerti dalla Rete
internazionale delle pubbliche amministrazioni, interconnessa al SPC.
2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che dispongono di reti in
ambito internazionale sono tenute a migrare nella Rete internazionale delle
pubbliche amministrazioni entro il 15 marzo 2007, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 75, commi 2 e 3.
3. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1, comma
1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, ivi incluse le autorità
amministrative indipendenti, possono aderire alla Rete internazionale delle
pubbliche amministrazioni.
(1) Articolo inserito dall'articolo 30 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
ART. 86 (Compiti e oneri del CNIPA) (1)
1. Il CNIPA cura la progettazione, la realizzazione, la gestione ed
evoluzione della Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, previo
espletamento di procedure concorsuali ad evidenza pubblica per la selezione
dei fornitori e mediante la stipula di appositi contratti-quadro secondo
mmodalità analoghe a quelle di cui all'articolo 83.
2. Il CNIPA, al fine di favorire una rapida realizzazione del SPC, per un
periodo almeno pari a due anni a decorrere dalla data di approvazione dei
contratti-quadro di cui all'articolo 83, comma 1, sostiene i costi delle
infrastrutture condivise, a valere sulle risorse già previste nel bilancio
dello Stato (2).
3. Al termine del periodo di cui al comma 2, i costi relativi alle
infrastrutture condivise sono a carico dei fornitori proporzionalmente agli
importi dei contratti di fornitura, e una quota di tali costi e' a carico
delle pubbliche amministrazioni relativamente ai servizi da esse utilizzati.
I costi, i criteri e la relativa ripartizione tra le amministrazioni sono
determinati annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta della Commissione, previa intesa con la Conferenza
unificata cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
salvaguardando eventuali intese locali finalizzate a favorire il pieno
ingresso nel SPC dei piccoli Comuni nel rispetto di quanto previsto dal
comma 5.
4. Il CNIPA sostiene tutti gli oneri derivanti dai collegamenti in ambito
internazionale delle amministrazioni di cui all'articolo 85, comma 1, per i
primi due anni di vigenza contrattuale, decorrenti dalla data di
approvazione del contratto quadro di cui all'articolo 83; per gli anni
successivi ogni onere e' a carico della singola amministrazione contraente
proporzionalmente ai servizi acquisiti.
5. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1, comma
1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, che aderiscono alla Rete
internazionale delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 85,
comma 3, ne sostengono gli oneri relativi ai servizi che utilizzano.
(1) Articolo inserito dall'articolo 30 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
(2) Vedi l'articolo 2, comma 577, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con uno o più decreti sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottati regolamenti per l'organizzazione del SPC, per l'avvalimento dei consulenti di cui all'articolo 80, comma 7, e per la determinazione dei livelli minimi dei requisiti richiesti per l'iscrizione agli elenchi dei fornitori qualificati del SPC di cui all'articolo 82.
(1) Articolo inserito dall'articolo 30 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
CAPO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E ABROGAZIONI (1)
(1) Numerazione del Capo sostituita dall'articolo 31 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
ART. 88 (Norme transitorie per la firma digitale) (1)
1. I documenti sottoscritti con firma digitale basata su certificati rilasciati da certificatori iscritti nell'elenco pubblico già tenuto dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione sono equivalenti ai documenti sottoscritti con firma digitale basata su certificati rilasciati da certificatori accreditati.
(1) Articolo rinumerato dall'articolo 31 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta gli opportuni atti di indirizzo e di coordinamento per assicurare che i successivi interventi normativi, incidenti sulle materie oggetto di riordino siano attuati esclusivamente mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni contenute nel presente codice.
(1) Articolo rinumerato dall'articolo 31 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
ART. 90 (Oneri finanziari) (1)
1. All'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.
(1) Articolo rinumerato dall'articolo 31 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati:
a) il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10;
b) gli articoli 1, comma 1, lettere t), u), v), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff),
gg), hh), ii), ll), mm), nn), oo); 2, comma 1, ultimo periodo, 6; 8; 9; 10; 11;
12; 13; 14; 17; 20; 22; 23; 24; 25;26;27; 27-bis; 28; 28-bis; 29;29-bis; 29-ter;
29-quater; 29-quinquies; 29-sexies; 29-septies; 29-octies; 36, commi 1, 2, 3, 4,
5 e 6; 51; del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(Testo A);
c) l'articolo 26 comma 2, lettera a), e), h), della legge 27 dicembre 2002, n.
289;
d) articolo 27, comma 8, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
e) gli articoli 16, 17,18 e 19 della legge 29 luglio 2003, n. 229.
2. Le abrogazioni degli articoli 2, comma 1, ultimo periodo, 6, commi 1 e 2;
10;36, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo A), si intendono riferite anche al decreto
legislativo 28 dicembre 2000, n. 443 (Testo B).
3. Le abrogazioni degli articoli 1, comma 1, lettere t), u), v), z), aa), bb),
cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), ll), mm), nn), oo);6, commi 3 e 4; 8; 9; 11;
12; 13; 14; 17; 20; 22; 23; 24; 25; 26;27;27-bis; 28; 28-bis;29; 29-bis;
29-ter;29-quater; 29-quinquies; 29-sexies; 29-septies;29-octies; 51; del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A), si intendono
riferite anche al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
444 (Testo C).
3-bis. L' articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59 , è abrogato
(2) .
3-ter. Il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 , è abrogato (2).
(1) Articolo rinumerato dall'articolo 31 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
(2) Comma aggiunto dall'articolo 32 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
ART. 92 (Entrata in vigore del codice) (1)
1. Le disposizioni del presente
codice entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2006.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
(1) Articolo rinumerato dall'articolo 31 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.